giovedì 13 agosto 2015

Condono edilizio: il limite volumetrico si riferisce a tutti i tipi di opere

Per il perfezionamento del condono edilizio (legge 724/1994), il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto (art. 39, comma 1) è applicabile a tutte le opere, senza distinzione tra residenziali e non. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 31955/15.
Il caso
La Corte di appello di Napoli respingeva, con ordinanza, la domanda di revoca dell’ordine di demolizione disposto con sentenza dal Pretore di Pozzuoli e ribadito con ingiunzione dalla Procura Generale, concernente un manufatto composto di piano seminterrato, piano terra, primo piano con pilastri e solaio di copertura, a destinazione produttiva (commerciale e uffici) edificato ex novo in una zona sottoposta a vincolo ambientale.
La donna a cui veniva notificato l’ordine di demolizione proponeva ricorso avverso la pronuncia esponendo tre principali motivi di doglianza. In primo luogo veniva sostenuta violazione di legge in quanto il limite volumetrico di 750 metri cubi fissato dalla l. n. 724/1994 non sarebbe operante con riferimento agli immobili ad uso non abitativo. Inoltre, si lamentava violazione di legge sostenendo la legittima presentazione, da parte dello stesso soggetto, di più domande di condono edilizio. Infine, si denunciava violazione di legge per aver considerato, con riferimento all’eccedenza del limite volumetrico, anche il piano interrato.
La Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2241/UL del 1995 afferma che il limite volumetrico per l’ammissibilità della sanatoria si applicherebbe alle costruzioni abusive a carattere residenziale e non a quelle destinate ad altri usi. Ad ulteriore sostegno di tale interpretazione vi è anche una pronuncia della Cassazione (sez. III, n. 9598/2012) in cui si affermava che il limite volumetrico dei 750 metri cubi sia attuabile solo alle costruzioni residenziali.
La Corte, però, ritiene non condivisibile tale impostazione. Innanzitutto la circolare interpretativa è un atto interno della P.A., che si risolve in un mero ausilio ermeneutico e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché non può comunque essere in contrasto con l’evidenza del dato normativo (v. sez. III, n. 25170/2012; sez. III, n. 6619/2012). Per quanto riguarda invece il richiamo alla precedente pronuncia della Cassazione, la Corte ribadisce che le conclusioni a cui era giunta non possono essere più recepite, in quanto fondate su una lettura della l. n. 724/1994 che, sebbene condivisa, in alcuni casi, anche dalla giurisprudenza amministrativa, si fonda su un orientamento ormai abbandonato e superato.
In particolare il Consiglio di Stato (sez. V, n. 3098/2008) oltre ad escludere ogni efficacia vincolante della circolare ministeriale ha sottolineato che negli immobili oggetto di sanatoria non vi è distinzione in relazione alla loro destinazione. In un’altra decisione del Consiglio di Stato (n. 4416/2008) si è rilevato come non possa ammettersi un condono privo di limiti quantitativi, ricordando che la Corte Costituzionale (nn. 416/1995; 427/1995; 302/1996; 256/1996) ha posto in evidenza come le norme sul condono abbiano carattere eccezionale e siano pertanto particolarmente soggette al limite di ragionevolezza. Per questi motivi la Corte sostiene che sarebbe del tutto illogico ritenere indiscriminatamente condonabili gli immobili a destinazione non residenziale, spesso di rilevante impatto sul territorio, ponendo invece limiti rigorosi in termini di volumetria per quelli ad uso abitativo.
La distinzione riguardante l’uso delle opere riguarda, infatti, solo il calcolo dell’oblazione disciplinato dall’art. 39, comma 16 della legge citata. La Cassazione afferma così il principio per cui ai fini del perfezionamento del condono edilizio, il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall’art. 39, comma 1, è applicabile a tutte le opere, senza distinzione tra residenziali e non. Per questo motivo anche per le opere oggetto dell’ordinanza impugnata il limite di volumetria è applicabile, essendo ininfluente il loro uso non residenziale. Molteplici domande di condono edilizio.
La Corte ribadisce, inoltre, che il mancato rispetto del limite è stato correttamente valutato dal giudice dell’esecuzione sulla base della volumetria complessiva del manufatto, indipendentemente dal numero delle istanze di condono presentate. La Cassazione ha infatti più volte escluso la possibilità di aggirare il limite volumetrico mediante il fittizio frazionamento dell’immobile (v. sez. III, n. 12353/2014; sez. III, n. 9598/2012). La Corte sottolinea che i piani interrati che potrebbero non computarsi e a cui fa riferimento la decisione del giudice amministrativo (CdS n. 400/2010) sono quelli usati saltuariamente o adibiti ad usi complementari e non corrispondono al caso oggetto di esame. Per questi motivi il ricorso viene rigettato.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it//Condono edilizio: il limite volumetrico si riferisce a tutti i tipi di opere - La Stampa

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