lunedì 31 agosto 2015

Pubblicate le novità in tema di #pignorabilità

E' stato pubblicata (sul Supplemento Ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015) la legge n. 132 del 6 agosto 2015 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015. Il decreto introduce importanti novità in materia civile, processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, oltre che in materia fallimentare. Tra le altre novità la modifica normativa prevede nuovi limiti al pignoramento della pensione e dello stipendio (art. 13, lett. l) e sui prelievi forzosi sui conti correnti nei casi in cui un creditore abbia a che fare con un debitore insolvente (art. 13, lett. m).

Il pignoramento delle pensioni

L’art. 13 del suddetto decreto introduce all’art. 545 c.p.c. “crediti pignorabili” il seguente comma: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.” Ciò significa che la parte di pensione, pari ad una volta e mezzo la misura dell’assegno sociale, sarà assolutamente impignorabile.

Il pignoramento dello stipendio

Lo stesso art. 13 prevede: “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.”

Violazione 

Qualora il pignoramento sia eseguito sulle predette somme in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. e dalle speciali disposizioni di legge, è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.

L’espropriazione presso terzi

All’art. 546 del c.p.c. viene introdotto il seguente comma: “Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge”.

Fonte: Lavoropiù Giuffré - http://lavoropiu.info/Pubblicate le novità in tema di pignorabilità - La Stampa

Diritto al #mantenimento anche quando la madre perde l’assegnazione della casa

In caso di revoca dell’assegnazione della casa familiare, deve essere comunque salvaguardato l’interesse della figlia maggiorenne priva di reddito, che sarà dunque legittimata a richiedere il mantenimento ai genitori. Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza 14727/15.

Il caso

In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, la Corte d’appello di Palermo, confermando la decisione del Tribunale di Marsala, revocava il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla moglie e condannava quest’ultima alla restituzione dell’immobile al marito. La figlia delle parti ricorre per cassazione. La Suprema Corte richiama l’art. 337 sexies c.c., il quale stabilisce la revoca dell’assegnazione quando il coniuge smette di abitare in modo stabile nella casa coniugale, convive more uxorio o contrae un nuovo matrimonio.

La Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla legittimità di tale norma (Corte Cost. n. 308/08) ha stabilito che, in qualsiasi delle ipotesi sopracitate si versi, deve essere sempre tutelato l’interesse del figlio minore, o maggiorenne ma non economicamente indipendente. Nel caso di specie dunque, l’incontestato trasferimento della madre assegnataria implica necessariamente la privazione dell’assegnazione della casa. Di conseguenza, alla luce dell’interpretazione della norma, la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente perché priva di reddito, sarà legittimata a richiedere ai genitori il mantenimento, in modo tale da consentirle di trovare una nuova abitazione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Diritto al mantenimento anche quando la madre perde l’assegnazione della casa - La Stampa

sabato 29 agosto 2015

Legge sull’#autismo in Gazzetta Ufficiale. In vigore dal 12 settembre

Legge sull’autismo in vigore dal 12 settembre. Tra le novità, più assistenza al paziente per l’intero ciclo di vita, maggior sostegno al nucleo famigliare e strutture altamente specializzate nella trattazione della patologia. Le disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico sono state pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale col numero 134 (Serie Generale n.199 del 28/08/2015). Tale misura si propone di aiutare non solo il paziente in sé, ma di assistere anche la famiglia di quest’ultimo, ponendo le basi per garantire al soggetto affetto da autismo la maggiore integrazione possibile all’interno della comunità sociale, nonché il suo inserimento nel mondo del lavoro. L’obiettivo cardine è dunque quello di incentivare e sostenere progetti duraturi nel tempo, sia sul piano del percorso terapeutico, con prestazioni sanitarie gratuite, sia su quello formativo, con progetti che accompagnino il soggetto autistico dall’età puerile fino all’età adulta. Saranno inoltre promossi nuovi progetti di ricerca riguardanti la conoscenza e la cura del presente disturbo.

L’Istituto superiore di sanità aggiorna quindi le linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali. A tal fine dovranno dunque essere formati operatori sanitari di neuropsichiatria infantile specializzati nella trattazione della patologia e predisposte strutture semiresidenziali in grado di effettuare la presa in carico di minori, adolescenti e adulti affetti dal disturbo. Si dovranno infine definire equipe dedicate a livello territoriale per seguire il paziente nella crescita, promuovere interventi interdisciplinari formativi ed assicurare una continuità dei servizi prestati alla persona e alla famiglia.

fonte: www.italiaoggi.it//Legge sull’autismo in Gu In vigore dal 12 settembre - News - Italiaoggi

venerdì 28 agosto 2015

Pubblicate le novità in tema di pignorabilità

E' stato pubblicata (sul Supplemento Ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015) la legge n. 132 del 6 agosto 2015 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015. Il decreto introduce importanti novità in materia civile, processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, oltre che in materia fallimentare. Tra le altre novità la modifica normativa prevede nuovi limiti al pignoramento della pensione e dello stipendio (art. 13, lett. l) e sui prelievi forzosi sui conti correnti nei casi in cui un creditore abbia a che fare con un debitore insolvente (art. 13, lett. m).

Il pignoramento delle pensioni

L’art. 13 del suddetto decreto introduce all’art. 545 c.p.c. “crediti pignorabili” il seguente comma: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.” Ciò significa che la parte di pensione, pari ad una volta e mezzo la misura dell’assegno sociale, sarà assolutamente impignorabile.

Il pignoramento dello stipendio

Lo stesso art. 13 prevede: “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.”

Violazione

Qualora il pignoramento sia eseguito sulle predette somme in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. e dalle speciali disposizioni di legge, è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.

L’espropriazione presso terzi

All’art. 546 del c.p.c. viene introdotto il seguente comma: “Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge”.

Fonte: Lavoropiù Giuffré - http://lavoropiu.info/Pubblicate le novità in tema di pignorabilità - La Stampa

giovedì 27 agosto 2015

Figlia all’estero per imparare l’inglese: spesa decisa dalla madre, ma contributo da parte del padre

Respinte le obiezioni mosse dall’uomo, che dovrà versare all’ex moglie la sua quota. Irrilevante il fatto che l’esborso straordinario per la figlia non sia stato concordato preventivamente. Riferimento decisivo è il prioritario interesse della ragazza (Cassazione, ordinanza 16175/15).

Il caso

Cameretta arredata completamente ex novo, e, soprattutto, stage all’estero per l’apprendimento della lingua inglese. Doppia spesa per rispondere alle esigenze della figlia di una coppia separata: nessun tentennamento da parte della madre, molto più dubbioso il padre... Ma l’uomo dovrà farsene una ragione, e provvedere a versare la sua quota, pari a quasi 1.100 euro. Ciò per la semplice ragione che non si può ipotizzare, a carico del coniuge affidatario – la donna, in questo caso –, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie per i figli (Cassazione, ordinanza n. 16175, sez. VI Civile, depositata oggi).

Esborso imprevisto per l’uomo, destinatario di un decreto ingiuntivo da parte dell’ex moglie, per «il pagamento della somma di 1.098 euro, relativa a spese straordinarie sostenute per la figlia», ossia costi per l’«arredamento della cameretta» e pagamento di uno «stage per l’apprendimento della lingua inglese». Pronta la contestazione da parte dell’uomo, il quale sostiene di non essere «obbligato al rimborso della sua quota, pari al 50 per cento della spesa complessiva», che non è stata «concordata preventivamente». Tale obiezione, però, si rivela inutile: confermata, dai giudici di merito, la legittimità del decreto ingiuntivo. E la visione tracciata da Giudice di pace e giudici del Tribunale viene ora condivisa anche dalla Cassazione. Consequenziale la conferma dell’obbligo dell’uomo a versare all’ex moglie la «somma di 1.098 euro».

Per i giudici, in sostanza, bisogna ricordare che «non è configurabile, a carico del coniuge affidatario o collocatario, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici dei genitori», poiché ci si trova di fronte a «decisioni di maggiore interesse per il figlio», con particolare riferimento, in questo caso, alla istruzione della ragazza. Irrilevante, quindi, la «mancata concertazione preventiva», anche se, va aggiunto, l’uomo aveva comunque «prestato il proprio consenso all’espatrio della figlia».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Figlia all’estero per imparare l’inglese: spesa decisa dalla madre, ma contributo da parte del padre - La Stampa

#Divorzio:in estate 50mila cause in piu rispetto al 2014

Impennata di richieste di divorzio nei mesi estivi in Italia. Secondo le stime fornite all'Adnkronos dall'Associazione matrimonialisti italiani (Ami), infatti, a giugno e luglio si registrano 50.000 cause in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il motivo, viene spiegato, è da ricercare nell'effetto dell'entrata in vigore del `divorzio breve´. La nuova legge sul divorzio breve in vigore dal 26 maggio, con la quale si riduce a 12 mesi la durata minima del periodo di separazione per poter procedere con la domanda di divorzio e a 6 mesi per quanto riguarda le separazioni consensuali, «è una legge - spiega all'Adnkronos Gian Ettore Gassani presidente dell'Ami - di cui hanno potuto avvalersi tutte le coppie che avevano richiesto la separazione negli anni precedenti. Questo spiega un simile aumento di divorzi, ma il picco si attende a settembre e ottobre».

Secondo il segretario della Lega italiana per il divorzio breve, Diego Sabatinelli, la situazione tornerà a normalizzarsi nei prossimi mesi. «Era prevedibile che dopo l'approvazione del `divorzio breve´ ci sarebbe stato un aumento di richieste da parte di tutte le persone che avevano già avviato le pratiche ed erano in attesa». Ma, rileva, «questa tendenza non è legata a un aumento generale della volontà degli italiani di divorziare».

L'età media è di 44 anni per gli uomini e di 41 per le donne, nella maggior parte dei casi con pochi anni di matrimonio alle spalle: è questo l'identikit della `coppia che scoppia´ tracciato dallo studio legale Scicchitano, che sottolinea: «la separazione è richiesta nel 60% dei casi dalle donne, mentre la richiesta di divorzio parte nel 60% dei casi dagli uomini». La nuova legge cambia i costumi del nostro Paese e dà coraggio soprattutto agli over 60. Secondo lo studio legale Scicchitano, infatti, «il 20% delle richieste di divorzio breve presentate finora è arrivato da coppie over 60, ma da settembre si prevede un aumento delle domande di separazione in tutte le fasce d'età». E' ancora forte, invece, la differenza tra il Nord e il Sud. Probabilmente, dice il presidente dell'Ami Gassani, «è il vento dell'Europa» a soffiare in particolare sulle regioni settentrionali. E i dati parlano chiaro. «Al Nord - spiega - ci sono circa 400 separazioni ogni 1.000 matrimoni, mentre al Sud si arriva a stento a 190».

fonte: www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/famiglia/2015-08-26/divorzio-matrimonialisti-estate-50mila-cause-piu-rispetto-2014--174755.php

La #scarcerazione non può essere condizionata alla disponibilità del #braccialetto elettronico

Non si può subordinare la scarcerazione di un imputato, considerato “adatto” ai domiciliari, alla disponibilità del braccialetto elettronico. Con un netto cambio di rotta la Corte di cassazione (sentenza 35571 , depositata ieri), dispone l'immediata scarcerazione di un detenuto, al quale il Tribunale della libertà aveva revocato il carcere sostituendolo con la misura meno afflittiva, condizionandola però all'applicazione della “cavigliera”. Un paletto non di poco conto visto che l'imputato doveva restare in carcere «fino all'avvenuta positiva verifica delle condizione per l'installazione».

Il ricorrente si era venuto a trovare, dunque, nella situazione vissuta da migliaia di detenuti in “lista d'attesa” per ottenere il dispositivo elettronico che apre le porte del carcere. Inutilmente, visto che i braccialetti, messi a disposizione dal ministero dell'Interno, non bastano.

L'Osservatorio carceri dell'Unione camere penali aveva sollevato il problema denunciando l'illegale detenzione di chi, pur avendo ottenuto i domiciliari deve restare in cella per la carenza del mezzi di controllo. Secondo i penalisti condizionare i domiciliari alla disponibilità del dispositivo elettronico è incostituzionale, perché comporta una disparità di trattamento tra persone che si trovano nella stessa situazione: solo chi è arrivato prima dell'esaurimento scorte ha potuto lasciare il carcere. Molti i ricorsi, fondati sullo stesso argomento, finiti in Cassazione.

Ma la Suprema corte, fino a ieri, li aveva sempre respinti. L'ultima sentenza con la quale i giudici di piazza Cavour avevano negato i domiciliari è del 9 gennaio scorso.

fonte: www.ilsole24ore.com//La scarcerazione non può essere condizionata alla disponibilità del braccialetto elettronico

mercoledì 26 agosto 2015

Attenzione alle false mail apparentemente inviate dall’Agenzia delle Entrate

In pochi giorni sono aumentati i tentativi di truffe informatiche (cd. “phishing”) attuate con lo scopo di ottenere illecitamente i dati personali di società e cittadini, compreso il numero della carta di credito. L’Agenzia delle Entrate ieri è, infatti, tornata a dare l’allarme (tramite un comunicato stampa) delle false mail che stanno circolando nel web, particolarmente pericolose perché ingannevoli nel riconoscere il mittente e perché richiedono di fornire dati sensibili.

L’ultimo tentativo di phishing messo in atto in queste ore riguarda le email con oggetto “Verifica Tributaria” e in allegato un file eseguibile (.exe) da compilare. Provengono da un indirizzo pec contraffatto e ingannevole, che potrebbe indurre molti in errore, ovvero agenzia.entrate@pec.it. Anche in questo caso le Entrate hanno preso le distanze dalle false mail, disconoscendone la provenienza, e soprattutto, invitando i contribuenti destinatari ad “eliminarle senza aprire l’allegato che può compromettere la sicurezza del proprio computer”.

Già nei giorni scorsi, sia l’Agenzia che Equitalia, erano dovute intervenire per allertare i contribuenti da altri tentativi di phishing: il 13 agosto, le Entrate hanno denunciato la circolazione di false comunicazioni relative a rimborsi fiscali, inviate via mail, apparentemente provenienti dall’indirizzo “Agenzia delle Entrate” e dall’oggetto “Rimborso fiscale per 2014 -2015”; mentre pochi giorni prima (il 12 agosto), Equitalia sconsigliava vivamente di aprire le mail su presunti avvisi di pagamento con mittente “equitalia@sanzioni.it”, “servizio_clienti@poste.it”, “noreply-equit@eq.it”, “reply-equi@riscossioni1.it” o simili.

Fonte: www.fiscopiu.it/Attenzione alle false mail apparentemente inviate dall’Agenzia delle Entrate - La Stampa

Violenze sulla compagna, divieto di avvicinamento per l’uomo. Rientro a casa ‘forzato’: custodia in carcere

Amore – oramai esaurito – e odio – a piene mani –: rapporto di coppia davvero difficile da gestire... soprattutto per la donna, costretta a subire le costanti violenze – anche di carattere sessuale – del proprio compagno. Logica la contestazione del reato di maltrattamenti in famiglia, consequenziale il provvedimento di “custodia cautelare in carcere” nei confronti dell’uomo. Irrilevante il fatto che quest’ultimo sia ‘rientrato’ in casa, dopo un primo “divieto di avvicinamento” alla donna: quel ritorno tra le mura domestiche, difatti, è valutabile come una forzatura, e non come un segno di ricomposizione della coppia (Cassazione, sentenza 33601/15).

Il caso

Ottica condivisa dal gip e dal Tribunale della libertà: confermata la «custodia cautelare in carcere» per un uomo, finito sotto accusa per «maltrattamenti in famiglia», perpetrati, più precisamente, ai danni della compagna. Ultimo episodio, in ordine cronologico, quello verificatosi nei primi giorni di quest’anno, con una lite accesissima in automobile e caratterizzata da alcune lesioni riportate dalla donna. A rendere ancora più chiaro il quadro, secondo i giudici, poi, la constatazione che l’uomo, violando un precedente «provvedimento» che gli «imponeva il divieto di avvicinamento» alla oramai ex compagna, era rientrato, con la forza, nell’abitazione condivisa con la donna.

Secondo l’uomo, però, quel ritorno tra le mura domestiche era testimonianza di una «riconciliazione», con la consequenziale «volontà di ripristinare la convivenza», anche tenendo presente la «remissione di querela formulata» dalla donna. Carcere. Ogni obiezione, però, si rivela inutile. Anche per i giudici della Cassazione, difatti, è legittima l’applicazione della «custodia cautelare in carcere». Decisiva, sia chiaro, non solo l’ultima «lite» – ‘certificata’ anche dagli uomini della Polizia –, bensì pure i racconti fatti dalla donna, la quale ha spiegato di «aver presentato altre denunce nei confronti del convivente», aggiungendo che quest’ultimo, nonostante il «divieto di avvicinamento, adottato dall’autorità giudiziaria», ha «imposto la sua presenza all’interno dell’abitazione», presenza «non denunciata», aggiunge la donna, solo per «tutelare i figli».

Riflettori puntati, poi, proprio sulla nuova forzata convivenza: tale elemento non ha modificato i rapporti. Difatti, la donna ribadisce che la «situazione» è «insostenibile, considerato l’abituale comportamento violento» tenuto dall’uomo, spesso «sfociante in percosse e lesioni» e talora nella costrizione «ad avere rapporti sessuali». Per completare il quadro, infine, viene evidenziato anche lo ‘stile di vita’ dell’uomo, il quale «non lavora e non cerca neppure un’occupazione», costringendo la donna a «provvedere» da sola «al mantenimento della famiglia».

Assolutamente risibile, quindi, la visione proposta dall’uomo: il suo «rientro» a casa, in violazione delle «prescrizioni cautelari impartitegli», è stato «imposto» letteralmente alla donna. Tutto ciò rende evidente la necessità di ‘bloccare’ l’uomo, soprattutto tenendo presente la «notevole violenza esercitata nei confronti della convivente, che già versava in uno stato di profonda prostrazione fisica e psicologica»: confermata, perciò, la «custodia in carcere».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Violenze sulla compagna, divieto di avvicinamento per l’uomo. Rientro a casa ‘forzato’: custodia in carcere - La Stampa

martedì 25 agosto 2015

Niente indennità di accompagnamento per chi deambula autonomamente, seppure con l’ausilio di un bastone

Nel caso di un soggetto che necessiti dell’ausilio di bastoni per camminare, non può essere ritenuta sussistente l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore richiesta dall’art. 1 della legge 18/1980 per la concessione di un’indennità di accompagnamento. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 15882/15.

Il caso

La Corte d’appello territorialmente competente, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da una donna al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto all’indennità di accompagnamento. La Corte basava il proprio giudizio sulla circostanza che il CTU nominato nel primo grado di giudizio aveva accertato che la donna deambulava autonomamente, sia pure con l’ausilio di bastoni, cosicché non poteva essere ravvisata la necessità dell’assistenza continua di un accompagnatore prevista dalla legge per il godimento dell’indennità richiesta.

La donna ricorre contro la pronuncia, deducendo che per la configurabilità della situazione di non autosufficienza basta anche la sola limitazione nella deambulazione, ravvisabile nella necessità dell’ausilio di un bastone. Lamentava, inoltre, la ricorrente che, nonostante la necessità di stabilire la decorrenza delle infermità rilevanti ai fini della domanda anche intervenute successivamente alla proposizione del giudizio, il giudice di appello non aveva ammesso il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio per l’accertare di eventuali aggravamenti. Gli Ermellini hanno innanzitutto ricordato come, in base all’art. 1 della legge 18/1980, è concessa un’indennità di accompagnamento non reversibile a quanti presentino due requisiti concorrenti, dai quali – alla luce del tenore letterale della norma – non si può prescindere: l’invalidità totale; l’impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, tale ultimo requisito va interpretato come effettiva impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o incapacità di svolgere gli atti della vita quotidiana, e non come semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di atti della vita. Nel caso di specie, invece, è stato accertato che la ricorrente deambula autonomamente, seppure con l’ausilio di bastoni; né la stessa ha indicato in quale sede ha richiesto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio per l’accertamento di eventuali aggravamenti, con la conseguenza che non può essere esaminata una domanda di cui non risulta la rituale proposizione nel giudizio di merito. Per tutte queste ragioni, la Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla donna.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Niente indennità di accompagnamento per chi deambula autonomamente, seppure con l’ausilio di un bastone - La Stampa

lunedì 24 agosto 2015

Non vi è danno alla professionalità se il lavoratore trova nuova occupazione

La Cassazione (sentenza 16690/15) ha dichiarato che è corretto condannare il precedente datore di lavoro solo per mobbing e non anche per danno alla professionalità se il dipendente ha trovato un nuovo lavoro di pari livello rispetto al precedente.

Il dipendente, nel caso oggetto della sentenza, aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa come conseguenza dei comportamenti vessatori posti in essere da parte del datore di lavoro, sulla base di questo comportamento il datore di lavoro veniva condannato per mobbing. In seguito il dipendente aveva in un primo tempo trovato un posto di lavoro con una professionalità inferiore rispetto a quella raggiunta, in seguito si era però ricollocato in una nuova posizione di lavoro con qualifica contrattuale e trattamento economico uguale, o comunque non inferiore, a quello che percepiva prima delle dimissioni.

Con un lavoro adeguato alle competenze ed alla professionalità del lavoratore non sussiste quindi un danno alla professionalità, nel caso di specie inoltre il periodo di “ricerca” della nuova posizione era stata coperta dall’indennità di preavviso percepita dal dipendente.

Fonte: http://lavoropiu.info/Non vi è danno alla professionalità se il lavoratore trova nuova occupazione - La Stampa

Il processo #amministrativo e contabile #telematico dopo la conversione del D.L. 83/2015

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015, n. 192 (Suppl. ord. N. 50/L) è stata pubblicata la legge 6 agosto 2015, n. 132 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. Ecco tutte le novità in materia di processo telematico amministrativo e contabile.
PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Nel ricordare come già l’art. 20 del DL. 83/15 aveva differito dal 1 luglio 2015 al 1 gennaio 2016, l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico va segnalato che, anche per tale procedimento, la legge di conversione del DL 83/15 ha apportato ulteriori e importanti modifiche che, per espressa previsione, entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2016 e quindi dall’entrata in vigore del processo amministrativo telematico.
Art. 129 comma 4, allegato 1 decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104
e
Art. 136 comma 2, allegato 1 decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104
                           Vecchio testo
Nuovo testo
Art. 129
Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali.

[omissis]

4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.
[omissis]




Art. 136
Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici.

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax.
2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine  da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.
2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle  parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del  presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 129
Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali.

[omissis]

4. Le parti, ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi, indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.
[omissis]

Art. 136
Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici.

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax.
2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il Presidente può dispensare dall’osservanza di quanto previsto dal presente comma, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’art. 13 dell’Allegato 2.
2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle  parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del  presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’art. 129 del codice del processo amministrativo disciplina il “giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali”.
Il relativo comma 4 impone alle parti di indicare le modalità con le quali intendono ricevere, dalla cancelleria, le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.
Con la modifica apportata al citato articolo dalla legge di conversione del DL 83/15 il legislatore dispone che:
1) se la parte sta in giudizio personalmente è ed titolare di indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi dovrà, obbligatoriamente, indicare tale indirizzo nel ricorso o nell’atto di costituzione mentre,
2) ove non sia titolare di indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi dovrà indicare “…nel ricorso o nell’atto di costituzione, l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione”.
Ciò che non convince nel comma 4 (e non convinceva neanche prima della modifica apportata) è che la parte, priva di indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, possa, abbia la facoltà di indicare, nel ricorso o nell’atto di costituzione, per ricevere comunicazioni e notificazioni, o un indirizzo PEC o un numero di fax ove, invece, più logico sarebbe stato prevedere, per quanto si dirà appresso, l’indicazione sia dell’indirizzo PEC sia del numero di fax.
Il processo amministrativo sarà interamente telematico in quanto l’art.136 comma 2 del codice amministrativo dispone (dal 1 gennaio 2016) che “I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche.” e il comma 2 bis dello stesso articolo (in vigore il 1 gennaio 2016) dispone che “Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.”; per tale motivo la norma avrebbe dovuto disporre, per la parte, l’indicazione obbligatoria (e non, come sembra, facoltativa, alternativa) sia dell’indirizzo PEC che del recapito fax, per consentire alla cancelleria di comunicarle telematicamente atti e documenti nativi digitali e, solo in caso di mancato funzionamento del sistema informatico, essendo noto anche il recapito fax, inviare tempestivamente con tale mezzo le comunicazioni applicando, quindi, la medesima modalità prevista dall’art. 136 del codice amministrativo; non posso poi escludere che proprio quella descritta fosse l’intenzione del legislatore il quale però, anche in questo caso, l’ennesimo, non sarebbe riuscito a scrivere la norma in maniera chiara e corretta.
Con l’indicazione, facoltativa, di indirizzo PEC o recapito fax, prevista dal 4 comma dell’art. 129 codice processo amministrativo, la parte che avrà scelto di ricevere le comunicazioni tramite fax costringerà la cancelleria a stampare il documento informatico affinchè lo stesso possa essere inviato tramite fax mentre quella che avrà scelto la PEC, in caso di mancato funzionamento del sistema  informatico, renderà di fatto impossibile alla cancelleria di effettuare la comunicazione tramite fax non essendo in possesso del relativo recapito.
Purtroppo non si conosce, non essendo stante ancora pubblicate, il contenuto delle regole tecniche e specifiche tecniche del processo amministrativo telematico e non sappiamo se anche nel processo amministrativo, come nel processo civile, i depositi telematici di atti e documenti verranno veicolati mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata.
Se così fosse, però, tutte le parti del processocomprese quelle che possono stare in giudizio personalmente (a meno che, per queste, non venga prevista una diversa modalità di deposito) dovranno essere dotate, per depositare tutti gli atti e documenti con modalità telematiche nel rispetto dell’art. 136 comma 2 del codice del processo amministrativo, non solo di (ormai indispensabile) dispositivo di firma digitale ma anche di indirizzo PEC il quale, per i soli professionisti, dovrà risultare da pubblici elenchi; ma, se così sarà, ancora più evidente risalterà l’anomalia presente nel comma 4 dell’art. 129 codice amministrativo in quanto, la parte dovrà necessariamente disporre di indirizzo PEC per depositare telematicamente atti e documenti essendo nel contempo libera di indicare, nel ricorso o nell’atto di costituzione, per ricevere le comunicazioni e notificazioni il recapito fax e non l’indirizzo PEC. 

Art. 13 allegato 2 decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104
Vecchio testo
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Art. 13
Processo telematico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali.
Art. 13
Processo telematico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali.
1-bis. Le disposizioni degli articoli 16-bis, comma 9-bis, 16-sexies, 16-decies e 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, alla giustizia amministrativa.
Introducendo il comma 1 bis all’art. 13 allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, il legislatore applica anche alla giustizia amministrativa, in quanto compatibili, alcune delle disposizioni del DL 179/12 già in vigore nel processo civile:
Art. 16 bis comma 9 bis: possibilità di attestare la conformità delle copie informatiche, anche per immagine, di atti di parte e provvedimenti del giudice presenti nel fascicolo informatico;
Art. 16 sexies: con tale norma (domicilio digitale) “…quando la legge prevede che le notificazioni  degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria   dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia  possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di   posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo  7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.”; in tale ipotesi quindi, anche nel processo amministrativo, il difensore sarà obbligato ad effettuare la notifica tramite PEC potendo eseguirla nella maniera tradizionale solo se quella effettuata tramite PEC non sia andata a buon fine per causa imputabile al destinatario.
Ricordo che, sulla possibilità di notificare tramite PEC ex L. 53/94 nel processo amministrativo, la giurisprudenza non è unanime: alcuni giudici amministrativi hanno ritenuto nulla la notifica dell’atto tramite PEC non esistendo un regolamento che, analogamente al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 48 relativo al processo civile e penale, detti le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel processo amministrativo.
Art. 16 decies: potere (obbligo) del difensore, quando deposita con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, di attestarne la conformità della copia al predetto atto
Art. 16 undecies: modalità con le quali deve essere apposta l’attestazione di conformità prevista dall’art. 16 decies, prevedendo ipotesi diverse a seconda che la medesima si riferisca ad una copia analogica (cartacea) o ad una copia informatica.

A decorrere dall’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1 gennaio 2016):
verrà abrogato
l’art. 2, comma 5, Allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (“5. la segreteria cura la formazione dell'originale dei provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni  necessarie e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli che li compongono”);
l’art. 5, comma 2, Allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (“2. gli atti devono essere depositati in numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle altre parti costituite. Se il fascicolo di parte e i depositi successivi non contengono le copie degli atti di cui al presente comma gli atti depositati sono trattenuti in segreteria e il  giudice  non  ne  può tenere conto prima che la parte abbia provveduto all'integrazione del numero di copie richieste.”) e,
e verrà così sostituito
l’art. 5, comma 3, Allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104:
“3. Allorchè riceve il deposito dell’atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d’ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria”.

INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO CONTABILE
Articolo 43, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
Vecchio testo
Nuovo testo
Art. 43
(Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile)

1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con modalità informatiche e telematiche e i relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purchè sia garantita la riferibilita' soggettiva, l'integrità dei  contenuti  e la riservatezza dei dati personali, in conformità  ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive modificazioni. Le relative regole tecniche e procedurali sono stabilite con i decreti di cui all'articolo 20 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter e 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1.
  3. Il pubblico ministero contabile può effettuare, secondo le regole stabilite con i decreti di cui al comma 1, le notificazioni previste dall'ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Art. 43
(Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile)

1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con modalità informatiche e telematiche e i relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purchè sia garantita la riferibilita' soggettiva, l'integrità dei  contenuti  e la riservatezza dei dati personali, in conformità  ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive modificazioni. Le relative regole tecniche e procedurali sono stabilite con i decreti di cui all'articolo 20 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter, 16-quater, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il pubblico ministero contabile può effettuare, secondo le regole stabilite con i decreti di cui al comma 1, le notificazioni previste dall'ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Modificando il comma 2 dell’art. 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il legislatore applica anche al processo contabile, in quanto compatibili, alcune delle disposizioni del DL 179/12 già in vigore nel processo civile, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
Art. 16: biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica. 
Art. 16 ter: pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni
Art. 16 quater: contenente le modifiche apportate alla legge 21 gennaio 1994, n. 53 (facoltà notifiche in proprio)
Art. 16 decies: potere (obbligo) del difensore, quando deposita con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, di attestarne la conformità della copia al predetto atto
Art. 16 undecies: modalità con le quali deve essere apposta l’attestazione di conformità prevista dall’art. 16 decies, prevedendo ipotesi diverse a seconda che la medesima si riferisca ad una copia analogica (cartacea) o ad una copia informatica.
fonte: www.quotidianogiuridico.it//Il processo amministrativo e contabile telematico dopo la conversione del D.L. 83/2015 - Il Quotidiano Giuridico

sabato 22 agosto 2015

Per i vigili niente #arresti «in trasferta»

I vigili urbani, pur avendo funzioni di polizia giudiziaria, non possono effettuare arresti fuori dal territorio del Comune di appartenenza. Un principio già stabilito espressamente dall’articolo 57 del Codice di procedura penale e ora ribadito dalla Cassazione - con la sentenza 35099/2015, depositata ieri - anche per il caso in cui l’arresto “in trasferta” avvenga alla fine di un pedinamento iniziato nel proprio territorio comunale. La sentenza evidenzia anche l’altro limite cui sono soggetti tutti gli appartenenti ai corpi di polizia locale, cioè quello di poter operare solo durante di servizio; va però aggiunto che questo limite può non essere valido per le funzioni di polizia stradale.

Il caso su cui ha deciso la Cassazione riguardava un vigile arrestato dai suoi colleghi per truffa aggravata, perché risultato assenteista. Per provare il reato, i colleghi si sono appostati vicino all’apparecchio conta presenze del comando, accertando che l’imputato aveva “strisciato” regolarmente il suo badge ma poco dopo era uscito dall’ufficio. Seguendolo, hanno documentato che era tornato a casa, in un paese vicino. Lì lo hanno arrestato. Un arresto che, per il tipo di reato, era facoltativo (articolo 381 del Codice di procedura penale). Ma che è stato dichiarato illegittimo proprio per questioni di competenza territoriale. All’obiezione secondo cui l’arresto “in trasferta” è reso possibile dalla legge sulla polizia locale (la 65/1986, articolo 5) anche in flagranza, la Cassazione risponde che il caso in questione è diverso: un pedinamento organizzato e pianificato nei confronti di una persona che esce tranquillamente dall’ufficio non è un inseguimento a un criminale che scappa e che quindi diventa urgente catturare.

La sentenza - nel richiamare l’articolo 57, comma 2, lettera b) del Codice di procedura penale - ricorda anche il limite temporale delle funzioni di polizia giudiziaria dei vigili, che coincide con il loro orario di servizio, mentre gli appartenenti ai corpi dello Stato sono da considerare sempre in servizio, anche fuori dall’orario in cui sono di turno. Un principio che spesso viene seguito anche riguardo ai servizi di polizia stradale espletati dai vigili. Ma ciò non è affatto pacifico.

Infatti, un anno fa (sentenza sulla causa 6269/11, depositata il 29 luglio 2014), il Tribunale di Parma ha riconosciuto valido l’accertamento di due infrazioni (velocità pericolosa e invasione della corsia opposta) effettuato da un vigile fuori servizio che si trovava come passeggero su una vettura che stava per essere travolta da quella del trasgressore.

Alla base di questa decisione c’è la semplice constatazione che la legge 65/1986 non prevede esplicitamente limiti di orario. Visto che essi sono stabiliti solo dall’articolo 57 del Codice di procedura penale e che questa norma tocca solo l’«accertamento dei fatti di reato», non ci sono  limiti per le infrazioni stradali. O, perlomeno, per la loro grande maggioranza, che ha natura di illecito amministrativo, non penale.

Nella prassi seguita finora, invece, spesso si è ritenuto di “assorbire” le funzioni di polizia stradale in quelle di polizia giudiziaria. Quindi i vigili fuori servizio hanno rinunciato a procedere o si sono visti annullare i verbali.

fonte: www.ilsole24ore.com//Per i vigili niente arresti «in trasferta» - Il Sole 24 ORE

venerdì 21 agosto 2015

Contesa sentimentale su Facebook con denunce

Una contesa di cuore all’interno della stessa cerchia di conoscenze. Quindi le voci, le battutine sussurrate a mezza voce, la tensione inevitabile. Uno scenario che si ripete con una certa regolarità in situazioni di questo tipo. Se poi il gossip finisce sul social network il caso rischia di salire di tono. Commenti e post possono essere una miscela deflagrante e alla fine può arrivare anche la denuncia. Per diffamazione, come è avvenuto nei giorni scorsi, quando una vicenda nata da una delusione sentimentale è finita sul tavolo della Squadra mobile. Al centro del caso due donne sulla quarantina residenti nella provincia estense che condividono la frequentazione dello stesso gruppo di persone.

La storia d’amore di una delle due si conclude e lascia uno strascico che si gonfia quando si diffonde la notizia che l’ex amico di lei frequenta un’altra donna dello stesso gruppo. La situazione si fa imbarazzante, le due contendenti si incontrano ma la cosa non si appiana. Su Facebook iniziano a comparire allusioni e commenti pesanti sulla nuova compagna dell’ex. Niente nomi, ma nella cerchia di amici si capisce chi è il destinatario di quelle asprezze. Così accerta la polizia che riceve la denuncia per diffamazione contro le due utenti con profilo Facebook. In questura confermano che questo numero di reati a mezzo ’social’ si sta moltiplicando.

fonte: www.lanuovaferrara.gelocal.it//La contesa sentimentale su Facebook con denunce - Cronaca - La Nuova Ferrara

Polizze vita, dalla modulistica alle cartelle cliniche la #Cassazione dice stop a 7 clausole vessatorie

Stop della Cassazione alle clausole vessatorie imposte dalle compagnie a chi stipula un’assicurazione sulla vita. La Suprema corte, con la sentenza 17024 depositata ieri, compila un lungo elenco delle richieste che gli assicuratori non possono fare ai beneficiari, dopo la morte del “portatore di rischio”: dall’obbligo di formulare la domanda di indennizzo su un prestampato a quello di fornire le cartelle cliniche di chi aveva sottoscritto la polizza.

Nel mirino dei giudici finisce il contratto concluso da un cliente, morto di ictus solo due settimane dopo averlo firmato.

Ben sette condizioni generali, alle quali era subordinato il pagamento dell’indennizzo, che la Cassazione non esita a  definire un «cocktail giugulatorio ed opprimente per il beneficiario», chiarendo per ciascuna le ragioni della vessazione.

1) A iniziare dalla previsione per cui il beneficiario deve chiedere l’indennizzo usando un modulo predisposto dall’assicuratore: un’azione in netto contrasto con il principio di libertà delle forme che contraddistingue l’intera materia delle obbligazioni;

2) no anche alla domanda da inoltrare presso l’agenzia di competenza, perché viola la libertà personale e di movimento, imponendo una servitù priva di vantaggi per l’assicuratore;

3) nella lista dei comportamenti vietati entra la richiesta di produrre una relazione medica sulla morte del portatore di rischio, che comporta per il beneficiario un esborso di denaro non irrilevante, ponendo a suo carico anche l’onere, che per legge non ha, di documentare le cause del sinistro. Nell’assicurazione sulla vita, infatti, il beneficiario può limitarsi a dimostrare la morte del contraente, mentre provare che questa è avvenuta per cause che escludono l’indennizzo spetta all’assicuratore;

4) semaforo rosso anche per la previsione in base alla quale, su richiesta, vanno fornite le cartelle cliniche dei ricoveri della persona deceduta. Una facoltà di «sconfinata latitudine» sottolinea la Cassazione che, in teoria, consente all’assicuratore di chiedere anche le cartelle di ricoveri subiti in gioventù. Compito ancora una volta oneroso, per i costi di estrazione delle copie e di difficile assolvimento perché le strutture potrebbero opporre un rifiuto giustificato dalla tutela della riservatezza;

5-6) in fondo alla lista delle richieste “vietate” ci sono la produzione dell’atto di successione e dell’originale della polizza. In entrambi i casi si tratta di vincoli inutili. Il beneficio del quale si reclama il diritto non è ereditario ed è dunque irrilevante per la compagnia sapere se la persona morta aveva fatto o meno testamento.

7) inutilmente gravosa anche la richiesta della polizza originale: l’assicuratore la possiede già e per evitare pagamenti alla persona sbagliata basta verificare l’identità del richiedente.

La Suprema corte smonta la tesi della compagnia, secondo la quale il beneficiario era arrivato in ritardo nel proporre l’eccezione di nullità, per assenza di trattativa tra le parti, della clausola incriminata. In base al Codice del consumo (articolo 34, comma 5 del Dlgs 206/05) spetta, infatti al professionista provare che il contratto sottoscritto su modulo predisposto è il frutto di un accordo.

Le previsioni messe off-limits dalla Suprema corte, tutte contenute nell’atto esaminato, sono in in contrasto con le norma a tutela dei consumatori e, sottolineano i giudici, prive di qualunque reale vantaggio per l’assicuratore. Se non quello di ostacolare il pagamento dell’indennizzo.

fonte: www.ilsole24ore.com//Polizze vita, dalla modulistica alle cartelle cliniche la Cassazione dice stop a 7 clausole vessatorie - Il Sole 24 ORE

Abuso del #diritto, si parte dal 2 settembre

Il decreto legislativo 128/2015 sulla certezza del diritto ha terminato il suo iter ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 2 settembre, anche se le disposizioni avranno efficacia operativa a decorrere dal “primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo”. Ciò vuol dire due cose: la prima, che il decreto entrerà a pieno regime solo dal 1° ottobre; la seconda, che avrà efficacia retroattiva, per le operazioni poste in essere anteriormente, per le quali non è ancora stato notificato alcun atto impositivo. Innanzi tutto, cosa è riconosciuto come abuso del diritto? All’articolo 1 si legge che “Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”. Non vengono invece considerate abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, che rispondono “a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente”.

Con la finalità di rinforzare la certezza del diritto tra fisco e contribuente, il decreto prevede che l’abuso del diritto debba essere accertato con un apposito atto preceduto, a pena della nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire “entro il termine di sessanta giorni”: in tale notifica si dovranno specificare i “motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso”. Inoltre, il decreto specifica che “in sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie”. In pratica, laddove si è in presenza di evasione non si può individuare l’abuso del diritto.

Fonte: Giuffrè//www.fiscopiu.it/Abuso del diritto, si parte dal 2 settembre - La Stampa

giovedì 20 agosto 2015

E' valida la cartella esattoriale sulla quale è omesso il nome del funzionario

Non è nulla la cartella esattoriale che omette il nome del responsabile del procedimento. Lo ha ribadito, nuovamente, la Corte di Cassazione, con la sentenza 11991/15, nella quale i Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso avanzato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva approvato le motivazioni portate dai legali di una S.r.l. in merito all’annullamento delle cartelle contestate.

L’Erario ha però sottolineato come la cartella contestata, essendo stata emanata in epoca anteriore al 1° giugno 2008, fosse valida ed efficace anche in assenza dell’indicazione del responsabile del procedimento. Ed in effetti così è anche per i Giudici di Cassazione. Essi hanno infatti sottolineato come la cartella che ometta di indicare i riferimenti del responsabile, se emessa prima di tale data, sia da considerarsi effettiva. I Giudici hanno ancora ricordato che “l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta la nullità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo”.

Inoltre, la cartella non deve avere necessariamente la sottoscrizione dell’esattore, in quanto deve essere semplicemente predisposta secondo il modello approvato dal decreto del Ministero competente: ovvero l’intestazione e l’indicazione causale, tramite apposito numero di codice. In tal senso, i Giudici hanno accolto il ricorso cassando la sentenza impugnata.

Fonte: www.lastampa.it//giuffrè//E' valida la cartella esattoriale sulla quale è omesso il nome del funzionario - La Stampa

Il congedo parentale a ore sarà di mezza giornata

Con la pubblicazione della circolare 152 dell'Inps, avvenuta ieri, viene data attuazione alle novità introdotte da uno dei decreti del Jobs act (il Dlgs 80/2015). Il congedo su base oraria, in aggiunta a quelli su base giornaliera o mensile, era già stato previsto dalla legge di stabilità 2013 (la 228/2012), ma demandando la relativa regolamentazione alla contrattazione collettiva. A fronte del fatto che quella possibilità è rimasta praticamente sulla carta, con il Jobs act è stato stabilito che il congedo a ore può essere fruito anche in mancanza di intese tra le parti.La norma, però, stabilisce che in tal caso «la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero». L'Inps, a sua volta, nella circolare 152 precisa che se il congedo è richiesto in base al criterio generale contenuto nell'articolo 32 del Dlgs 151/2001 (come modificato dal Jobs act) «la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell'orario medio giornaliero». Invece se il congedo è regolato dalla contrattazione collettiva, potrà essere anche di durata inferiore, in base a quanto previsto dalle stesse intese.Meno chiaro, invece, è il passaggio con cui l'istituto di previdenza afferma che «in una prima fase iniziale il computo e l'indennizzo del congedo avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria».

Doppia domanda 

La procedura che deve essere seguita dai genitori interessati, almeno per il momento, richiede l'utilizzo di un modello specifico (diverso da quello del congedo giornaliero) nel quale il richiedente deve specificare se utilizza tale modalità per previsione contrattuale o secondo la disciplina introdotta dal Dlgs 80/2015. Inoltre occorre dichiarare il numero di giornate da fruire in modalità oraria, dato che la procedura prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere. Deve essere altresì indicato il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.Nella fase iniziale le richieste sono presentate in relazione al singolo mese solare, pertanto se si intende fruire della nuova modalità per due mesi si dovranno presentare due distinte domande. Una procedura semplificata consente comunque l'acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova richiesta, indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su base oraria all'interno di un nuovo periodo.

Scadenze

Sempre e solo nella fase iniziale la domanda potrà riguardare anche congedi orari fruiti in data antecedente la presentazione della stessa. A regime, invece, il modulo dovrà essere inoltrato all'istituto di previdenza prima dell'inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione. Su tale regola, infatti, non incidono i nuovi termini di preavviso previsti dall'articolo 32, comma 3, del ecreto legislativo 151/2001 per la richiesta del congedo parentale al datore di lavoro. Si rammenta che, salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario (articolo 32, comma 3, del Dlgs 151/2001).L'invio può essere effettuato utilizzando tre canali: il sito internet dell'Inps, utilizzando il codice personale (Pin); il call center dell'istituto di previdenza; i patronati.

Fonte: www.ilsole24ore.com//http://24o.it/yVlhWc//Il congedo parentale a ore sarà di mezza giornata - Il Sole 24 ORE

mercoledì 19 agosto 2015

Lavoro, #Inps: da oggi on line la procedura per il congedo parentale a ore

Da oggi, 19 agosto, è aperta la procedura on line per consentire al genitore lavoratore dipendente l’invio di una apposita domanda per la fruizione su base oraria del congedo parentale. Lo comunica l’Inps, precisando che questa modalità di fruizione si aggiunge a quella mensile e giornaliera.

Restano invariate le modalità di invio della domanda mediante uno dei seguenti canali: sul Web con servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line); Contact Center Integrato al numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante); patronati.

L’Inps ricorda infine che il genitore ha l’onere di comunicare al datore di lavoro la fruizione del congedo parentale su base oraria con due giorni di preavviso indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo.

Fonte: Ansa/www.lastampa.it//Lavoro, Inps: da oggi on line la procedura per il congedo parentale a ore - La Stampa

"Mia madre truffata dall’avvocato": protesta con striscione esposto dalla finestra di casa. Condannato per diffamazione

Striscione preparato minuziosamente ed esposto al balcone della propria abitazione: operazione realizzata da un uomo per denunciare l’errore professionale commesso, ai danni di sua madre, da un avvocato. Ma la vicenda risale a tanti – troppi – anni prima... Ciò rende punibile la condotta dell’uomo, che non può, difatti, sostenere, a scoppio ritardato, l’ipotesi della provocazione (Cassazione, sentenza 33274/15).

Richiama l’attenzione e incuriosisce, ovviamente, un «lenzuolo steso fuori dalla finestra di un’abitazione» – a Roma –, «raffigurante l’immagine» di una persona, e accompagnato dalla frase “Questa donna è stata truffata dall’avvocato...”, con tanto di nome e cognome del professionista. Ma la citazione non è accolta benissimo dal legale... Consequenziale la battaglia giudiziaria, che si conclude, sia in primo che in secondo grado, con la condanna per il reato di diffamazione dell’autore dello striscione.

La decisione, però, viene duramente contestata dall’uomo, il quale sostiene che il suo gesto sia catalogabile come «reazione». Andando a ritroso nel tempo, difatti, è rintracciabile la «provocazione» messa in atto dall’avvocato, il quale «aveva assistito civilmente, anni prima, sua madre, e, ricevuto dall’assicurazione un assegno di 90 milioni di lire, lo aveva consegnato» non alla donna bensì a un suo «figlio, che lo aveva, poi, trattenuto per sé».

Nessun dubbio è possibile sull’«errore professionale» compiuto dal legale. Però va tenuto presente, sottolineano i giudici della Cassazione, che quell’«errore» era stato «commesso diversi anni prima». Senza dimenticare, poi, che proprio per rimediare all’azione dell’avvocato, erano state avviate «opportune azioni legali», conclusesi positivamente, poiché «la banca ha, infine, corrisposto l’importo dell’assegno, pagato, malamente, a favore del fratello».

Tutto ciò permette di affermare, senza tema di smentite, che, in questa vicenda, è davvero fragile l’ipotesi della «provocazione», soprattutto perché manca, in maniera clamorosa, «una reale contiguità temporale tra l’insorgere della reazione», cioè l’esposizione dello striscione, e il «fatto ingiusto», ossia l’«errore» commesso dal legale. Consequenziale è, quindi, la conferma, nei confronti dell’uomo, della condanna per la «diffamazione» dell’avvocato.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /"Mia madre truffata dall’avvocato": protesta con striscione esposto dalla finestra di casa. Condannato per diffamazione - La Stampa

Codice #antimafia: verifica estesa ai familiari residenti all'estero

L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indipendentemente dal fatto che siano residenti in Italia o all'estero.
Lo ha stabilito la Legge 6 agosto 2015, n. 121 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2015, n. 184) che modifica il comma 3, articolo 85 del Codice Antimafia, sopprimendo le parole "che risiedono nel territorio dello Stato".

LEGGE 6 agosto 2015, n. 121
Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia. (GU n. 184 del 10-8-2015) -Vigente al: 25-8-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 85, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, le parole: «che risiedono nel territorio dello Stato» sono soppresse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

fonte: www.altalex.com//Codice antimafia: verifica estesa ai familiari residenti all'estero | Altalex

Codice della strada: da oggi si potrà andare in due sul motorino anche se il conducente ha 16 anni

Da oggi si potrà andare in due sul motorino anche se il conducente (abilitato alla guida) ha 16 anni.

E' una delle modifiche al Codice della strada introdotte dalla legge 115 del 29 luglio scorso ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea") e anticipate da ItaliaOggi del 28 luglio scorso.

"Il divieto di circolazione - spiega l'Asaps, l'Associazione amici sostenitori polizia stradale - resterà in vigore solo per i 14-15enni in motorino e in caso di ciclomotori non idonei al trasporto di due persone".

Arriva poi la patente speciale per disabilità, che consentirà di trainare rimorchi senza limiti di peso (attualmente il tetto è di 750 chili). Eliminato il richiamo della residenza necessaria ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali. Novità anche in materia di esami di guida: "Gli esaminatori per il conseguimento della licenza B - ricorda l'Asaps - dovranno essere titolari di una patente corrispondente da almeno tre anni mentre, per tutte le altre patenti, gli esaminatori in attività al 30 giugno 2015 saranno autorizzati a effettuare esami dopo aver concluso uno specifico percorso formativo, anche in deroga alle regole generali.

fonte: www.italiaoggi.it//Codice della strada: da oggi si potrà andare in due sul motorino anche se il conducente ha 16 anni - News - Italiaoggi

martedì 18 agosto 2015

Dirigenti Entrate, gli atti firmati legittimi e validi

Ancora una sentenza di Commissione tributaria regionale che riconosce la validità degli atti firmati da funzionari con incarichi dirigenziali dopo la partita che si è aperta a seguito della sentenza 37/2015 della Corte costituzionale. La Ctr del Lazio infatti - sentenza 4423/2015 della prima sezione - ribadisce che sono legittimi e validi i provvedimenti (sia gli atti di accertamento che gli sgravi fiscali che le convalide di condono) a suo tempo firmati dai funzionari della carriera direttiva cui l’agenzia delle Entrate aveva conferito incarichi dirigenziali in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali e ciò sulla base del generale principio di conservazione degli atti amministrativi e di certezza del diritto, potendosi considerare irrilevante rispetto al contribuente il rapporto in essere tra pubblica amministrazione e la persona fisica dell’organo amministrativo che agisce.

La Ctr ha accolto l’appello dell’Ufficio (rigettando le tesi del contribuente anche con riferimento ad altre questioni di merito) non solo ritenendo il funzionario dirigenziale pienamente legittimato all’esecuzione delle funzioni al momento dell’emissione dell’atto, ma anche affermando che ove non si dovesse ritenere sussistente il principio di conservazione degli atti viene in rilievo l’applicazione del «funzionario di fatto» cioè del personale che esercita attività amministrative pur non essendo incardinato formalmente nel ruolo, ma che appare quale vero e proprio agente della pubblica amministrazione; figura, si precisa nella sentenza, che ben si attaglia alla fattispecie esaminata dove i profili di illegittimità sono stati acclarati ex post.

La valorizzazione del principio di conservazione degli atti amministrativi era stata affermata da ultimo, ma non solo, anche nella sentenza 273/2/15 delle Ctp di Forlì.

 La Ctr del Lazio ha richiamato anche quanto incidentalmente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 37/2015 secondo la quale «considerando le regole interne dell’agenzia delle Entrate e la possibilità di ricorrere all’istituto della delega anche a funzionari per l’adozione di atti a competenza dirigenziale come affermato dalla giurisprudenza tributaria di legittimità sulla provenienza dell’atto dall’Ufficio e sulla sua idoneità ad esprimere all’esterno la volontà (ex plurimis Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, sentenze del 9 gennaio 2014 n. 220; 10 luglio 2013, n. 17044; 10 agosto 2010, n. 18515, sezione sesta civile T, 11 ottobre 2012 n. 17400), la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata».

A questo punto, la sentenza della Corte di cassazione non si farà certo attendere considerato che potrebbe essere attivato un canale preferenziale vista la eccezionale rilevanza del contenzioso.

Vale la pena di considerare che l’eccezione di nullità degli atti firmati da dirigenti “decaduti”, che poi dirigenti non sono ma funzionari della carriera direttiva (vincolo posto dall’articolo 42 del Dpr 600/73) con incarichi dirigenziali, costituisce questione pregiudiziale e procedurale per cui la Ctp, in caso di accoglimento non entrerà nel merito e si perderà un grado di giudizio. Questione, questa, di non secondaria importanza che dovrebbe quindi indurre a valutare la “tenuta” sino in Cassazione dell’eccezione che se rigettata e soprattutto se motivo unico, potrebbe comportare l’addebito delle spese di lite.

fonte: Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/r1KalU//Dirigenti Entrate, gli atti firmati legittimi e validi - Il Sole 24 ORE

Anche se non abitabile, la mansarda concorre per stabilire se l’immobile sia di lusso

Non importa che non sia abbastanza alta, tanto da non essere abitabile: la sola presenza della mansarda rende l’immobile di lusso. La Cassazione, con ordinanza 12471/15, non ha avuto dubbi in proposito: il ricorso di una società, che aveva impugnato la decisione di secondo grado, è stato rigettato.

In breve: l’Appello aveva accolto il ricorso avanzato dalle Entrate, contro la decisione della CTP che aveva annullato l’avviso di liquidazione relativo alla decadenza dal beneficio dell’agevolazione prima casa ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per un immobile acquistato da una S.r.l.

La Corte di Cassazione ha ricordato come siano classificate come abitazioni di lusso le unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a m. 240, esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchine (art. 6, D.M. del 2 agosto 1969, n. 1072). I Giudici hanno inoltre sottolineato come sia ormai dato per pacifico che, nel calcolo della superficie utile per definire se un’abitazione sia o meno di lusso deve computarsi quella relativa ai vani interni, ancorché privi dell’abitabilità, in questo requisito non è contemplato nel D.M. del 2 agosto 1969; piuttosto, il criterio di riferimento può essere quello dell’utilizzabilità degli ambienti, non della loro abitabilità. in questo senso, ogni interpretazione che ne ampli la sfera interpretativa, in quanto previsioni relativi ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica.

Fonte: Fiscopiù - Giuffrè- www.fiscopiu.it/Anche se non abitabile, la mansarda concorre per stabilire se l’immobile sia di lusso - La Stampa

#Ecstasy in tasca, ma la discoteca è già chiusa: non regge l’ipotesi del consumo di gruppo

‘Scorta’ rilevante: ben 26 ‘pasticche’ di ecstasy. Questo il ‘bottino’ rinvenuto dalle forze dell’ordine a conclusione dell’arresto di un uomo. Logico parlare di detenzione finalizzata allo spaccio. Impensabile, invece, l’ipotesi del cosiddetto ‘consumo di gruppo’, anche, anzi soprattutto, considerando il quantitativo. Rilevante, infine, il fatto che l’uomo – e i ragazzi che erano con lui – siano stati fermati a poca distanza sì da una discoteca, ma oramai chiusa (Cassazione, sentenza 32748/15).

Nessun dubbio per i giudici: evidente il reato di «detenzione illecita di ecstasy», destinata allo «spaccio». Consequenziale la condanna dell’uomo, «arrestato in flagranza di reato» e beccato in possesso di «26 ‘pasticche’»: a suo favore, però, la valutazione del fatto come «di lieve entità». Mettendo da parte questo elemento – su cui dovranno tornare i giudici di merito, per definire il «trattamento sanzionatorio» –, però, pare indiscutibile la colpevolezza dell’uomo. Su questo fronte, difatti, i giudici del ‘Palazzaccio’ ritengono corretta la visione tracciata in Appello, laddove si è ritenuta assai fragile la «ricostruzione difensiva», secondo cui l’uomo era «in possesso delle ‘pasticche’» per conto di «un gruppo di ragazzi, intenzionato a farne uso comune».

Evidente, in sostanza, «la incoerenza di tale ricostruzione con il fatto che» l’uomo è stato «trovato in possesso dello stupefacente quando ormai la discoteca era chiusa», cioè quando la location «ove si sarebbe dovuto fare uso comune della droga non era più utilizzabile allo scopo». Peraltro, viene aggiunto, «il quantitativo detenuto eccedeva quello che poteva essere consumato dal gruppetto in quella serata».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Ecstasy in tasca, ma la discoteca è già chiusa: non regge l’ipotesi del consumo di gruppo - La Stampa

Violenza sessuale: costituisce ''induzione'' qualsiasi forma di sopraffazione della vittima

 L’induzione necessaria ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale non si identifica solo con la persuasione subdola ma si...