sabato 18 luglio 2015

Risarcimento del danno non patrimoniale da 'volo cancellato'

La Corte di Cassazione, con sentenza del 10 giugno 2015 n. 12088 si è espressa negativamente in merito al ricorso promosso da un passeggero che invocava in giudizio la compagnia aerea con cui aveva viaggiato, chiedendole un risarcimento danni.

Accadeva che il ricorrente in questione, di ritorno da Guadalupe, recandosi in aeroporto per prendere il volo con destinazione Verona, veniva prontamente informato della cancellazione del volo a causa di uno sciopero nazionale del quale la compagnia aerea era da tempo a conoscenza. Egli si trovava pertanto a dover trascorrere tutta la notte in aeroporto senza alcun vettovagliamento o sistemazione alberghiera offertagli dalla stessa compagnia di volo. La mattina seguente, saliva a bordo dello stesso volo 2060 del giorno precedente, riuscendo a tornare a destinazione con un giorno di ritardo rispetto a quello prefissato.

A seguito di tali vicende, il ricorrente adiva il Giudice di Pace chiedendo il risarcimento del danno comprensivo: "delle spese sostenute per i consumi durante la permanenza in aeroporto, del danno per la perdita di una mattinata di lavoro e del danno non patrimoniale per violazione degli obblighi di assistenza." Tali pretese venivano rigettate in primo grado.

Il Tribunale di Verona, in sede di appello accoglieva parzialmente le richieste del ricorrente e condannava la compagnia aerea a "corrispondere la sola somma di 52,95 euro a titolo di risarcimento per le spese vive sostenute a terra durante l'attesa del nuovo volo, e compensava integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio".

Avverso tale sentenza il passeggero ricorreva in Cassazione lamentando che i giudici dei precedenti gradi di giudizio non avevano adeguatamente considerato le circostanze da esso allegate, volte a dimostrare la sussistenza di un danno anche non patrimoniale. In tal senso, il ricorrente sosteneva la violazione dell'articolo 9 del regolamento CE n. 261 del 2004 che prevede l'obbligo di assistenza da parte del vettore aereo operativo in favore del passeggero. Inoltre, l'ultimo comma del suddetto articolo, specifica che: "sia quando il vettore sia responsabile del volo cancellato o ritardato (in questo caso, l'obbligo di assistenza si aggiunge al diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall'articolo 7), sia quando non ne sia responsabile (come nel caso specie di uno sciopero nazionale, in cui il vettore è esonerato dall'obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria, ma non dall'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri) (….), il passeggero ha diritto a pretendere un contenuto minimo di assistenza dal vettore aereo, che anche se per ragioni non a lui imputabili, non può portare a termine il trasposto nei tempi premessi e previsti."

La Cassazione pur riconoscendo la violazione del regolamento CE n. 261 del 2004 riteneva di non poterlo applicare al caso di specie. La Suprema Corte giungeva infatti a dichiarare: "si ricava che il fondamento normativo per il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante da violazione degli obblighi di assistenza a terra ,non possa reperirsi direttamente nella fonte sovranazionale (…) ma debba farsi riferimento alle norme dell'ordinamento interno ed ai limiti da questo fissati al risarcimento stesso." Sicché, nel caso in oggetto, la somma richiesta a titolo di " danno non patrimoniale" derivante dal disagio subito a causa della mancata assistenza, non trovava accoglimento in tale sede, atteso che non risultava "ipotizzata né ipotizzabile una ipotesi di reato, non rientrando, la fattispecie, in una ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile espressamente prevista dalla legge ( interna o sovranazionale) e non essendo riconducibile alla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale."

fonte: www.ilsole24ore.com//Risarcimento del danno non patrimoniale da 'volo cancellato'

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