giovedì 9 luglio 2015

Rapporto tra #stalking e #tortura

Il reato di tortura, così come strutturato nel disegno di legge che lo prevede, si pone in un rapporto da genere a specie rispetto a molti dei reati previsti nel Libro II, Titolo XII, Capo III Sezione II ossia dei delitti contro la libertà personale, andando finanche a toccare altre norme presenti in differenti Capi e/o Sezioni del medesimo Titolo (come ad esempio gli artt. 580 – 582 c.p., artt. 583-bis e quater c.p., artt. 594, 595 e 596-bis c.p., artt. 598 e 599 c.p., et similia). Ragione avrebbe voluto, quindi, che l’attuale disamina si spingesse ad analizzare, sia pur sinteticamente, i punti di contatto tra tutti i suddetti reati e quello che attualmente è in fase di approvazione; si è tuttavia scelto di concentrare l’attenzione sul reato di atti persecutori (previsto dall’art. 612-bis c.p.), in quanto, prescindendo da valutazioni non propriamente tecniche, questo reato si presta, per sua natura, a divenire prologo del ben più grave reato di femminicidio/omicidio.

Da cosa è caratterizzato il reato di  Stalking?

Il reato di Atti Persecutori, o Stalking, si caratterizza per essere, diciamo così, “atipico”; in poche parole non è possibile in concreto far rientrare un soggetto, in un modello comportamentale tipico che sia capace di connotare il fenomeno e, questo perché tale reato può essere concretizzato ponendo in essere vari comportamenti, i quali devono essere, a loro volta in grado di sconvolgere la vita relazionale o anche la salute della malcapitata vittima.

Può, dunque, costituire stalking, il telefonare ripetutamente alla vittima in qualsiasi ora del giorno e della notte senza necessariamente proferir parola, oppure il seguire o sorvegliare la persona oppressa, magari facendosi notare dalla stessa per acuire l’effetto psicologico, o ancora il raccogliere informazioni dai conoscenti della malcapitata, l’introdursi nel posto di lavoro o nella casa della vittima, o il diffondere falsità sul conto della stessa, sino a giungere alle minacce e/o alle percosse; come ben si può comprendere, quella che precede è una mera elencazione dei comportamenti più frequenti, come tale, quindi, non è da ritenersi esaustiva. Vi è da dire, inoltre che, tali condotte possono essere rivolte anche nei confronti dei familiari, dei conoscenti o addirittura di animali domestici del perseguitato, il tutto al fine di ingenerare un grave disagio psichico ovvero un giustificato timore per la sicurezza personale, propria o di una persona vicina, ovvero ancora al fine di pregiudicare, in maniera rilevante, il modo di vivere della vittima. Da ultimo vi è da ricordare una recente pronuncia del Tribunale di Genova che qualifica come Stalking Condominiale una serie di dispetti, vessazioni psicologiche, rumori molesti e minacce, perpetrati da alcuni vicini delle vittime e protrattisi per quattro anni.

Si osserva, infine, che per poter essere punita, l’attività dello stalker deve necessariamente essere ripetuta nel tempo, si tratta, in buona sostanza, di un reato abituale, il quale se accertato, verrà punito con una pena edittale che va da un minimo di mesi sei, ad un massimo di anni cinque di reclusione. Bisogna prestare, però, attenzione al requisito della abitualità, in quanto suprema corte, ha avuto modo di stabilire che “integrano il delitto di atti persecutori, di cui all'art. 612-bis c.p., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice” (Cass. Pen., Sez. V, 21/01/2010, n°6417; Cass. Pen., Sez. III, 23/05/2013, n°45648).

In cosa consiste il reato di Tortura?

Attenendoci al testo attualmente al vaglio delle Camere, commetterà il reato di tortura chi “con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, cura o assistenza, cagiona intenzionalmente ad una persona a lui affidata o sottoposta alla sua autorità acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere (dalla vittima o da un terzo), informazioni, infliggere punizioni o vincere una resistenza o ancora in ragione dell’appartenenza etnica, dell’orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose.” Tale comportamento sarà punito con la reclusione da anni quattro ad anni dieci (la pena è aumentata, e va da anni cinque ad anni dodici, se a commetterla è un pubblico ufficiale). Il reato in parola, che sarà introdotto nel nuovo ed appositamente creato art. 613-bis c.p., sarà un reato comune e di evento; comune poiché chiunque può commetterlo, di evento poiché, attenendoci alla definizione naturalistica, verrà punito chiunque cagionerà “acute sofferenze fisiche o psichiche”.

Verrà, inoltre introdotto il reato di Istigazione alla Tortura, che potrà essere commesso da un pubblico ufficiale, o dall’incaricato di un pubblico servizio, nei confronti di un collega e che verrà punito con la reclusione da mesi sei ad anni tre, salvo che il fatto non costituisca il reato di Istigazione a Delinquere, previsto dall’art. 414 c.p..

Altre aggravanti saranno previste tenendo conto della sofferenza patita, dell’entità delle lesioni, della morte della persona offesa ed in questo caso si distinguerà se tale conseguenza sia non voluta (sino un massimo di anni trenta di reclusione) o voluta (ergastolo).

Saranno, infine, introdotte altre particolarità, come l’inutilizzabilità, in un processo penale delle dichiarazioni ottenute con la tortura (salvo che le stesse non vengano usate contro l’autore del fatto), il raddoppio dei termini di prescrizione, il divieto di espulsioni, respingimenti ed estradizioni quando sorgerà il fondato motivo di ritenere che gli individui oggetto di tali operazioni potranno essere sottoposti a tortura nel Paese di provenienza ed ancora, l’esclusione dell’immunità diplomatica di indagati o condannati nei rispettivi Paesi d’origine in relazione a reati di tortura.

Cosa differenzia i reati di Stalking e Tortura?

A ben guardare, i punti di contatto tra i due reati in oggetto, sono molteplici, ed a nulla giova porre l’attenzione sul fine ultimo delle due condotte delittuose, volte entrambe a punire la malcapitata vittima, così come a nulla vale, riguardare alle modalità di estrinsecazione dei due reati, ed allora cosa provvederà a differenziarli?

L’unica differenza significativa è rappresentata dal fatto che il reato di Tortura, per come è attualmente configurato, non è necessariamente un reato abituale, caratteristica questa che, invece, risulta essere necessaria per il reato di Stalking; non dimentichiamoci, infatti, che la Suprema Corte Penale ha stabilito che integrano il delitto di atti persecutori, anche due sole condotte (quindi almeno due azioni) di minaccia o di molestia, lì dove per aversi reato di tortura può bastare una singola condotta volta a procurare l’altrui sofferenza, sia essa psichica o fisica.

Considerazioni finali

Rimane un’ultima considerazione da svolgere sull’argomento. A parere di chi scrive, all’atto di introduzione, nel codice penale dell’art. 613-bis, vi è da auspicare un congruo aumento delle pene edittali per quanto riguarda il reato di Stalking, in quanto indubbiamente non congrue se confrontate con il contiguo reato di Tortura; non vi è chi non veda, infatti una disparità di trattamenti per reati sin troppo simili (da mesi sei ad anni cinque di reclusione per gli atti persecutori, da anni quattro ad anni dieci per il reato di tortura). Se non si porrà rimedio, questa disparità porterà molti operatori del diritto ad optare per il reato di Tortura piuttosto che per lo Stalking, al fine di assicurare alla giustizia il persecutore per un tempo più appropriato al reato commesso, con la conseguenza che il concetto stesso di reato di Atti Persecutori (o Stalking) venga presto dimenticato.

fonte: www.altalex.com//Rapporto tra stalking e tortura | Altalex

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