giovedì 30 luglio 2015

Per quali reati è stato escluso il rito abbreviato

Nella seduta del 29 luglio 2015, l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge n. 1129-A che modifica l'art. 438 del codice di procedura penale per escludere l'applicabilità del rito abbreviato per alcuni gravi delitti. La proposta passa ora al Senato.

Il giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.) è un procedimento penale speciale nel quale non si procede al dibattimento: su richiesta dell'imputato, infatti, il procedimento può essere definito nella fase dell'udienza preliminare e, in caso di condanna, la pena è diminuita di un terzo, mentre la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione a 30 anni. Attualmente, non vi sono reati per i quali sia precluso l'accesso al rito abbreviato.

Contenuto. La proposta di legge all'esame dell'Assemblea modifica l'art. 438 c.p.p. disponendo:

- che quando il procedimento penale riguarda alcuni specifici gravi delitti, è escluso che l'imputato possa chiedere che il processo sia definito allo stato degli atti, in sede di udienza preliminare con rito abbreviato. I reati per i quali è escluso il ricorso a questo procedimento speciale (non tutti puniti con l'egastolo) sono i seguenti:

sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.)

strage (art. 422 c.p.)

omicidio in occasione della commissione di delitti di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, sfruttamento sessuale dei minori, violenza sessuale semplice e di gruppo e atti sessuali con minorenne (art. 576, primo comma, n. 5) e n. 5.1);

omicidio commesso contro l'ascendente o il discendente (art. 577, primo comma, n. 1);

omicidio premeditato (art. 577, primo comma, n. 3)

omicidio per motivi abietti o futili o commesso con sevizie o con crudeltà verso le persone (art. 577, primo comma, n. 4);

tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.);

sequestro di minore cui consegua la morte dell'ostaggio (art. 605, quarto comma, c.p.);

sequestro di persona a scopo di estorsione cui consegua la morte dell'ostaggio (art. 630, terzo comma, c.p.).

- che se il rito abbreviato viene richiesto in relazione ad un procedimento penale per un reato di competenza della Corte d'assise, il giudice, dopo aver disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla Corte competente, invitando le parti alla comparizione;

- che se si procede per i gravi delitti per cui è escluso il rito abbreviato:

l'imputato può presentare la richiesta di giudizio abbreviato subordinandola però a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso;

prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'imputato può rinnovare la richiesta di rito abbreviato.

Sono conseguentemente modificate le disposizioni di attuazione del codice di rito, per disciplinare la trasmissione degli atti alla Corte d'assise per la celebrazione in quella sede del giudizio abbreviato.

La riforma si applicherà ai procedimenti per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore.

Fonte:Camera.it - XVII Legislatura - Documenti - Temi dell'Attività parlamentare

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