giovedì 2 luglio 2015

Per il consumo di gruppo della droga serve l’accordo tra indagato e acquirente

La Corte d’appello conferma la sentenza inflitta ad un uomo per aver detenuto e ceduto ad un soggetto terzo 3,8 grammi di cocaina, custodita in due involucri di cellophane in un pacchetto di sigarette. L’imputato decide di ricorrere in Cassazione adducendo l’illogicità della motivazione assunta dalla Corte d’appello nel negare l’esistenza di un “uso di gruppo” delle sostanze stupefacenti. La Cassazione (sentenza 24904/15) ricorda che, per poter parlare di uso di gruppo di droghe, devono sussistere determinati requisiti prescritti dalla legge. Fondamentale è che l’acquirente-mandatario sia anche lui uno degli “assuntori”, che ci sia una comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza, destinata poi ad uso paritario personale, e che sia raggiunto un accordo in riferimento al luogo e soprattutto al tempo del relativo consumo. Dal momento in cui c'è solo «un’apparente convergenza della volontà dei due ragazzi», poiché lo stesso imputato nella sentenza di primo grado aveva dichiarato di conoscere solo di vista l’altro “assuntore”, non risultano i requisiti indicati dalla Cassazione. Per questi motivi il ricorso viene dichiarato inammissibile. 
Fonte: www.dirittoegiustizia.it//Per il consumo di gruppo della droga serve l’accordo tra indagato e acquirente - La Stampa

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