venerdì 24 luglio 2015

Negoziazione assistita e separazione dei coniugi: niente imposta di registro

Con la Risoluzione 65/2015 l’Agenzia delle entrate risponde al quesito postole in tema di applicabilità o meno agli accordi conclusi a seguito di negoziazione assistita c.d. familiare di cui all’art. 6, d.l. 132/2014 dell’esenzione di cui all’art. 19, l. n. 74 del 1987 in tema di “imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa”.

In particolare, l’art. 19, l. 6 marzo 1987, n. 74 dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

Il quesito posto riguarda l’applicabilità dell’esenzione in parola al seguente caso.

Due coniugi intendono separarsi, con accordo che prevede anche la cessione da parte della moglie al marito della piena proprietà di un immobile e la costituzione di usufrutto da parte del marito in favore della moglie su un immobile. I coniugi medesimi vorrebbero addivenire al perfezionamento delle predette operazioni immobiliari utilizzando il nuovo strumento della c.d. negoziazione assistita c.d. familiare.

Si domanda all’Agenzia se possa trovare applicazione, anche per il caso di specie, l'agevolazione di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

L’Agenzia conferma l’applicabilità dell’esenzione in discorso agli accordi di negoziazione assistita ex art. 6, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132.

Difatti, illustra la Risoluzione in commento:

le agevolazioni di cui al citato art. 19 si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici “relativi” al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso;

secondo C. Cost. 11 giugno 2003, n. 202, l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che giustifica il beneficio fiscale con riferimento agli atti del giudizio divorzile, è presente anche nel giudizio di separazione (finalizzato ad agevolare e promuovere, in breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano sul coniuge non affidatario della prole);

secondo la circolare 29 maggio 2013, n. 18, l'esenzione in discorso deve ritenersi applicabile, oltre che agli accordi di natura patrimoniale riferibili direttamente ai coniugi, anche ad accordi aventi ad oggetto disposizioni negoziali in favore dei figli; ciò a condizione che dette disposizioni siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale;

ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. 132/2014 l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti di separazione e divorzio.

Pertanto, conclude la risoluzione in commento, deve ritenersi applicabile anche agli accordi conclusi a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui al citato articolo 6 del decreto legge n. 132 del 2014 l'esenzione disposta dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, “sempreché dal testo dell'accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.

Fonte: www.altalex.com//Negoziazione assistita e separazione dei coniugi: niente imposta di registro | Altalex

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