venerdì 3 luglio 2015

Il divorzio breve: le caratteristiche della nuova legge

Lo scorso 22 aprile la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il testo in materia di modifica delle norme riguardanti lo scioglimento del matrimonio (cessazione dei suoi effetti civili nel caso di matrimonio religioso). L’effetto più incisivo del provvedimento è che il periodo intercorrente dalla separazione personale affinché si possa chiedere il divorzio non è più di tre anni dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per il giudizio di separazione, ma di dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione: circostanza, questa, che accorcia ulteriormente i tempi, dal momento che fra il deposito del ricorso per separazione e detta udienza di comparizione intercorrono diversi giorni. 
Il termine scende a sei mesi nel caso di separazione consensuale e in tal caso decorre dalla data di deposito del ricorso o dalla data della sua notificazione qualora sia stato presentato da uno solo dei coniugi; la separazione di fatto (ossia non sancita dal Tribunale), invece, non rileva ai fini del termine utile per ottenere lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili. 
La legge è intervenuta anche a mettere ordine, con una tempestività da più parti invocata, ai rapporti economici fra moglie e marito; stabilisce infatti che, nel caso di separazione personale, la comunione dei beni tra i coniugi si scioglierà nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale li autorizzerà a vivere separati, o dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Prima che intervenisse la novella, invece, la comunione legale si scioglieva soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione; sentenza che, nei casi di separazioni giudiziali particolarmente tormentate, poteva intervenire anche molto tempo dopo che i coniugi vivevano separati, con l’anomala conseguenza che tutti i beni acquisiti dai coniugi continuavano a ricadere in comunione pur essendo venuta meno la loro convivenza ed essendosi quindi distinte le posizioni personali anche in ordine alla gestione della propria esistenza. 
In particolare, se i coniugi sono in regime di comunione legale la domanda di separazione è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, come pure viene comunicata allo stesso ufficiale, per la stessa incombenza, l'ordinanza presidenziale con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati. La domanda di divisione della comunione legale tra i coniugi può essere introdotta unitamente alla domanda di separazione o di divorzio.
L’art. 4 del provvedimento estende la riduzione del termine alle domande di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la sua entrata in vigore, anche se il procedimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla stessa data. La legge contiene anche due norme di diritto processuale. In particolare, l’art. 1 stabilisce che, se alla data d’instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è ancora pendente il giudizio di separazione relativamente alle domande accessorie, la causa venga assegnata al giudice della separazione personale. L’art. 2, a sua volta, contiene una norma integrativa del secondo comma dell’art. 189 disp. att. c.p.c.; la novella, infatti, stabilisce che l’ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale o il giudice istruttore emette i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi (ordinanza che costituisce titolo esecutivo), conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita con altro provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio. 
Fonte: www.lastampa.it//Il divorzio breve - Le caratteristiche della nuova legge - La Stampa

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