giovedì 23 luglio 2015

Gelosia ossessiva equiparata a stalking

Il reato di maltrattamenti in famiglia e' integrato non soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce o privazioni, ma anche dagli atti di vessazione psicologica che si risolvano in una vera e propria, durevole, sofferenza morale.
Con sentenza n 20126 del maggio 2015,la sesta sezione della corte di cassazione ha affermato che è reato condizionare il coniuge nella vita quotidiana e nelle scelte lavorative,
sottoponendolo a continue vessazioni, evidenziando come la gelosia morbosa possa sfociare in una condanna penale ,integrando la fattispecie del reato per maltrattamenti di cui all'art.572 del Codice Penale.
La gelosia morbosa, che si manifesta con continue contestazioni di tradimenti inesistenti, ricerca incessante di tracce di relazioni extra coniugali attraverso il controllo di telefoni e computers, reiterate richieste di prova del DNA sui figli, controllo degli spostamenti ed orari di rientro, configura infatti ,a detta della Suprema Corte ,una vessazione psicologica punita dalla legge.
Nel caso in esame ,il comportamento ossessivo ispirato dalla gelosia morbosa, era stato tenuto da un uomo siciliano,che aveva fatto continue pressioni sulla moglie affinché abbandonasse il suo lavoro di hostess, ritenuto dal marito non adatto "a donne per bene".
La Corte ha per questo annullato con rinvio, la sentenza con cui la Corte d'Appello di Palermo aveva assolto l'uomo dall'accusa di maltrattamenti ai danni della moglie, confermandone la condanna per atti persecutori inflitta dal Tribunale, sentenza impugnata dal P.G. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione assolutoria, nonché per erronea applicazione della legge, e dal marito, per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, disponendo dunque un appello bis nei confronti dell'uomo ,sia per l'accusa di maltrattamenti che per la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria.

"l'assillare costantemente la congiunta con continui comportamenti ossessivi e maniacali e tali da provocare in modo diretto importanti limitazioni e condizionamenti alla vita quotidiana e nelle scelte lavorative nonché "un intollerabile stato d'ansia", secondo la Suprema Corte sostanzia "la situazione di abituale fattispecie incriminatrice dell'art.572 c.p.(maltrattamenti in famiglia ),in quanto espressione di un evidente spirito di prevaricazione e fonte di un'intensa e perdurante sofferenza morale".

Secondo l'art.572 c.p infatti, "chiunque maltratta una persona della famiglia o convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni."
Pur se nel codice il reato viene inquadrato tra i "delitti contro la famiglia, l'interpretazione più moderna tende a collocare questi reati contro tutti i soggetti più deboli, intendendo il legislatore salvaguardare l'incolumità fisica e psichica delle persone più facilmente aggredibili. Il reato di maltrattamenti pertanto, estende la sua portata anche al di fuori del nucleo famigliare, e di qui la valenza della norma ,ed ora della Sentenza della Corte, anche per le coppie di fatto e per tutte quelle situazioni caratterizzate da un rapporto di stabilità e suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza.
fonte: www.ilsole24ore.com//Gelosia ossessiva equiparata a stalking

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