venerdì 31 luglio 2015

Divulgazione di materiale pedopornografico (art. 600-ter c.p.): non basta la volontà di procurarsi il file illecito

Con la sentenza n. 30465 del 15 luglio 2015 la terza sezione della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 600-ter c.p. c. 3 (pornografia minorile) ai sensi del quale “chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645“.

Come già evidenziato da una serie di pronunce, affinché sussista il dolo del reato di cui all’art. 600-ter c.p., comma 3, occorre provare che il soggetto abbia avuto, non solo la volontà di procurarsi materiale pedopornografico, ma anche la specifica volontà di distribuirlo, divulgarlo, diffonderlo o pubblicizzarlo, desumibile da elementi specifici e ulteriori rispetto al mero uso di un programma di file sharing (v. tra le varie pronunce conformi, Sez. 3, Sentenza n. 47820/2013).

L’art. 600 ter c.p., comma 3 – continua la Corte – punisce, tra l’altro, chiunque “con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza” il materiale pedopornografico.

Si tratta, nei singoli casi concreti, di questione interpretativa abbastanza delicata, perchè il sistema dovrebbe essere razionalmente ricostruito giungendo a soluzioni che tengano conto delle effettive caratteristiche e delle concrete modalità di utilizzo di programmi del genere da parte della massa degli utenti e che, nello stesso tempo, soddisfino l’esigenza di contrastare efficacemente una assai grave e pericolosa attività illecita, quale la diffusione di materiale pornografico minorile, cercando però di evitare di coinvolgere soggetti che possono essere in piena buona fede o che comunque possono non avere avuto nessuna volontà o addirittura consapevolezza di diffondere materiale illecito soltanto perchè stanno utilizzando questi (e non altri) programmi di condivisione, e cercando altresì di evitare che si determini di fatto la scomparsa di programmi del genere.

Del resto, le due suddette esigenze ben possono essere entrambe soddisfatte perchè, con indagini adeguate, è possibile accertare chi stia davvero agendo col dolo di diffondere e non solo con quello di acquisire e con la consapevolezza del vero contenuto dei file detenuti.

Una diversa interpretazione – concludono i giudici – secondo cui la semplice volontà di procurarsi un file illecito utilizzando un programma tipo Emule o simili, implicherebbe, di per se stessa e senza altri elementi di riscontro, sempre e necessariamente anche la volontà di diffonderlo (solo in considerazione delle modalità di funzionamento del programma e del fatto che questo permette l’upload anche senza alcun intervento di un soggetto che concretamente metta il file in condivisione), porterebbe a configurare una sorta di presunzione iuris et de iure di volontà di diffusione o una sorta di responsabilità oggettiva, fondate esclusivamente sul fatto che, per procurarsi il file, il soggetto sta usando un determinato programma di condivisione e non un programma o un metodo diversi (cfr. Sez. 3, 12 gennaio 2010, n. 11082; Sez. 3, 7 novembre 2008, n. 11169).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto provata la sussistenza del reato di diffusione di materiale pedopornografico esclusivamente in considerazione del tipo di software utilizzato, ma un tale percorso argomentativo, che appare fondato esclusivamente sul dato quantitativo dei file scaricati e sull’utilizzo dello specifico programma di file sharing denominato Emule non appare corretto nè esauriente, perchè avrebbe dovuto essere completato dandosi conto dei necessari accertamenti tesi a verificare se la condotta e volontà dell’imputato fossero di semplice approvvigionamento o piuttosto quelle di diffondere o divulgare a terzi il materiale pedopornografico che in precedenza il soggetto, con autonomo comportamento, si era procurato o aveva creato (ad esempio, non limitandosi a lasciarli nella cartella iniziale di arrivo (“incoming”), ma selezionando i file scaricati e copiandoli in apposita cartella di condivisione personalizzata: cfr. Sez. F, Sentenza n. 46305 del 07/08/2014 Ud. dep. 10/11/2014 Rv. 261045).

Questo, in conclusione, il principio di diritto affermato:

L’elemento soggettivo del reato di divulgazione o diffusione di materiale pedopornografico presuppone che sia provato che il soggetto abbia avuto non solo la volontà di procurarsi materiale pedopornografico ma anche la specifica volontà di distribuirlo, divulgarlo, diffonderlo o pubblicizzarlo, desumibile da elementi specifici ed ulteriori rispetto al mero uso di un programma di file sharing.

Fonte: www.giurisprudenzapenale.com//Divulgazione di materiale pedopornografico (art. 600-ter c.p.): non basta la volontà di procurarsi il file illecito : Giurisprudenza penale

Cassazione: falso in bilancio limitato con le nuove norme

La Corte di Cassazione esamina per la prima volta la nuova legge sul falso in bilancio n.69/2015, entrata in vigore il 14 giugno scorso, che ha ridisegnato le fattispecie di false comunicazioni sociali, ed evidenzia come il nuovo impianto normativo ridimensioni, rispetto alle precedenti norme, le condotte illecite, limitandole ai soli “fatti materiali”. Le valutazioni della Corte sono espresse nelle motivazioni della sentenza 33774, depositata il 30 luglio, con la quale il 16 giugno scorso - due giorni dopo l'entrata in vigore della nuova legge - la Suprema Corte aveva annullato senza rinvio le condanne inflitte al sondaggista Luigi Crespi e ad altri coimputati nello stesso procedimento. Più nel dettaglio, la quinta sezione penale della Suprema Corte evidenzia che, rispetto alle norme emanate nel 2002, la nuova legge resta “amputata” delle “valutazioni estimative” divergenti da quelle ritenute corrette, seppure entro la soglia di tolleranza del 10%. Tale scelta - osserva la Corte - determina “un ridimensionamento dell'elemento oggettivo delle false comunicazioni sociali, con effetto parzialmente abrogativo”. “E' del tutto evidente - scrive la Suprema Corte - che l'adozione del riferimento ai 'fatti materiali', senza alcun richiamo alle 'valutazioni'...consente di ritenere ridotto l'ambito di operatività delle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi”.

Non è un colpo mortale, ma il nuovo falso in bilancio esce azzoppato dalla sentenza della Corte di cassazione che ha prosciolto da alcuni capi d'imputazione l'ex sondaggista di Silvio Berlusconi Luigi Crespi. Per la corte, infatti, vanno ormai considerati di fatto depenalizzati i falsi estimativi, quelli basati cioè su una valutazione, sull'attribuzione, sottolinea la Corte, di un dato numerico a una realtà sottostante. Si tratta della diretta conseguenza della nuova legge n. 69 del 2015 che ha conferito rilevanza penale ai fatti materiali, ma ha soppresso il riferimento alle valutazioni. Il tutto in un contesto però, ammette la sentenza, di estensione dell'ambito «di operatività dell'incremento e della false comunicazioni sociali, avendo comportato, come evidenziato, l'eliminazione dell'evento e delle soglie previste dal precedente testo dell'articolo 2622 del Codice civile, mantenendo invece parzialmente coincidente il profilo della condotta tipica». Un intervento cioè di segno nettamente contrario a quello del Dlgs 61/2002 che aveva ristretto il perimetro della rilevanza penale.

Questo in termini generali. Sullo specifico del falso in bilancio determinato da stime e valutazioni che si scostano da quelle corrette, la Cassazione è altrettanto netta e mette in evidenza quella che appare una scelta consapevole del legislatore. L'assenza del riferimento alle valutazioni nelle nuove fattispecie di falso in bilancio, dedicate alle quotate e alle non quotate, costituisce l'esito di uno specifico emendamento che cancellò quanto previsto in una prima versione del testo che, invece, considerava penalmente rilevanti le condotte e e le omissioni che avessero come oggetto le «informazioni». E in questa accezione sarebbero certo rientrate anche le valutazioni. Chiara quindi appare alla Corte l'intenzione di non attribuire più rilevanza penale alle stime che caratterizzano alcune voci di bilancio.

Fonte: www.ilsole24ore.com/GiovanniNegri//Cassazione: falso in bilancio limitato con le nuove norme

L’asilo espelle il bimbo #vegano, il Tar lo riammette

La dieta vegana è migliore di quella «onnivora» e poterla rispettare è un diritto, anche all’asilo nido. Così si è pronunciato il Tribunale amministrativo regionale dell’Alto Adige, accogliendo il ricorso di una giovane madre di Merano che allo stesso Tar si era rivolta dopo che il figlioletto era stato espulso dalla struttura.

La battaglia legale 

La battaglia giudiziaria era iniziata nello scorso mese di febbraio, quando la donna aveva impugnato la determinazione dirigenziale con la quale il Comune di Merano aveva allontanato il bambino dall’asilo nido. Un provvedimento al quale la dirigenza scolastica era giunta dopo che la madre, che si era vista negare pasti vegani per il suo bambino, si era rifiutata di produrre certificati medici e risultati di analisi cliniche che ne comprovassero il buono stato di salute.

Due tesi 

Davanti al Tar due tesi: quella, se vogliamo un po’, tradizionalista della pubblica amministrazione, secondo la quale la dieta vegana sarebbe pericolosa per un minore, specie in età prescolare, per il quale non varrebbero le direttive ministeriali (Linee guida della ristorazione scolastica) in quanto rivolte alla scuola e non all’asilo nido. Dall’altra le ragioni di una giovane madre, attenta ai trend ma, con tutta evidenza, anche molto aggiornata sulle ultime novità scientifiche, tanto da dimostrare in sede di giudizio la superiorità dell’alimentazione vegetale rispetto a quella «onnivora» e che la determinazione della dirigenza scolastica di Merano andava contro norme costituzionali e direttive ministeriali, imponendo un onere iniquo - la produzione dei certificati medici - e mettendo in atto una discriminazione, l’espulsione del bambino, sproporzionata e illegittima. Il Tribunale amministrativo dell’Alto Adige ha, infatti, accolto la richiesta della donna, obbligando la dirigenza scolastica a riammettere il bimbo e condannando il Comune di Merano al pagamento delle spese legali.

Sentenza storica

Carlo Prisco, avvocato della giovane madre, parla di «pietra miliare» nel riconoscimento del diritto all’alternativa alimentare etica, che è un diritto di origine costituzionale. «Non occorre nessuna certificazione per ottenere il pasto vegano a qualsiasi età, i genitori vegani non possono essere oggetto di discriminazioni, nemmeno mediante l’imposizione di condizioni o adempimenti ulteriori o differenti rispetto a quelli richiesti a tutti gli altri». «Questa pronuncia - aggiunge il legale - sarà d’aiuto in tutti i casi futuri in cui gli istituti e le pubbliche amministrazioni cercheranno d’impedire ai cittadini di esercitare il proprio diritto a compiere scelte alimentari etiche».

Fonte: www.lastampa.it//L’asilo espelle il bimbo vegano, il Tar lo riammette - La Stampa

Dove c’è villa c’è casa (di lusso)

Hai la villa con giardino? Il tuo immobile è di lusso. A nulla vale dimostrare che le caratteristiche costruttive dell’immobile non sono tali da farlo ritenere tale, e che la metratura è ampiamente sotto il limite consentito dalla legge: basta che l’edificio sorga su un’area destinata alle “ville”, infatti, per farlo escludere dal beneficio previsto per la prima casa. A dirlo, nella sentenza del 29 luglio 2015 n. 16025, i giudici della Cassazione, che hanno valutato, ancora una volta, la legittimità di una sentenza regionale sul tema delle abitazioni di lusso.

Il contribuente in questione possedeva un edificio di soli 78 metri quadri (ben al di sotto dei 240 previsti come limite), per giunta con finiture di tipo ordinario. Insomma, non proprio una villa faraonica. Eppure, sorgeva su un’area destinata a ville unifamiliari isolate: una caratteristica, questa, che (come previsto dall’art. 1, D.M. 2 agosto 1969, secondo il quale sono considerate di lusso “Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a "ville", "parco privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di lusso") smontava ogni altro tentativo di mantenere l’agevolazione. Spiegano infatti gli Ermellini: “In tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, l’immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a “ville con giardino” deve essere ritenuto abitazione di lusso […] indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive”. Ne discende che la caratteristica di lusso, in questo caso, non dipende dalle caratteristiche dell’immobile, ma bensì dalla sua specifica collocazione urbanistica, che costituisce, per i giudici, un “indice di particolare pregio”, tale da mettere il punto fermo sulla questione, etichettando l’edificio come “di lusso”.

Fonte: www.fiscopiu.it/Dove c’è villa c’è casa (di lusso) - La Stampa

giovedì 30 luglio 2015

Per quali reati è stato escluso il rito abbreviato

Nella seduta del 29 luglio 2015, l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge n. 1129-A che modifica l'art. 438 del codice di procedura penale per escludere l'applicabilità del rito abbreviato per alcuni gravi delitti. La proposta passa ora al Senato.

Il giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.) è un procedimento penale speciale nel quale non si procede al dibattimento: su richiesta dell'imputato, infatti, il procedimento può essere definito nella fase dell'udienza preliminare e, in caso di condanna, la pena è diminuita di un terzo, mentre la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione a 30 anni. Attualmente, non vi sono reati per i quali sia precluso l'accesso al rito abbreviato.

Contenuto. La proposta di legge all'esame dell'Assemblea modifica l'art. 438 c.p.p. disponendo:

- che quando il procedimento penale riguarda alcuni specifici gravi delitti, è escluso che l'imputato possa chiedere che il processo sia definito allo stato degli atti, in sede di udienza preliminare con rito abbreviato. I reati per i quali è escluso il ricorso a questo procedimento speciale (non tutti puniti con l'egastolo) sono i seguenti:

sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.)

strage (art. 422 c.p.)

omicidio in occasione della commissione di delitti di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, sfruttamento sessuale dei minori, violenza sessuale semplice e di gruppo e atti sessuali con minorenne (art. 576, primo comma, n. 5) e n. 5.1);

omicidio commesso contro l'ascendente o il discendente (art. 577, primo comma, n. 1);

omicidio premeditato (art. 577, primo comma, n. 3)

omicidio per motivi abietti o futili o commesso con sevizie o con crudeltà verso le persone (art. 577, primo comma, n. 4);

tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.);

sequestro di minore cui consegua la morte dell'ostaggio (art. 605, quarto comma, c.p.);

sequestro di persona a scopo di estorsione cui consegua la morte dell'ostaggio (art. 630, terzo comma, c.p.).

- che se il rito abbreviato viene richiesto in relazione ad un procedimento penale per un reato di competenza della Corte d'assise, il giudice, dopo aver disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla Corte competente, invitando le parti alla comparizione;

- che se si procede per i gravi delitti per cui è escluso il rito abbreviato:

l'imputato può presentare la richiesta di giudizio abbreviato subordinandola però a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso;

prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'imputato può rinnovare la richiesta di rito abbreviato.

Sono conseguentemente modificate le disposizioni di attuazione del codice di rito, per disciplinare la trasmissione degli atti alla Corte d'assise per la celebrazione in quella sede del giudizio abbreviato.

La riforma si applicherà ai procedimenti per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore.

Fonte:Camera.it - XVII Legislatura - Documenti - Temi dell'Attività parlamentare

Furto aggravato: sulla configurabilità della destrezza ex art. 625 c.p. n. 4 ( Cass. Pen. 9374/2015)

Con la pronuncia numero 9374 del 4 marzo 2015 la seconda sezione penale ha preso posizione in merito alla configurabilità della aggravante dell’uso della destrezza nel delitto di furto di cui all’art. 625 c.p. n. 4 (La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032 se il fatto è commesso con destrezza).

I giudici hanno preso le mosse osservando come sul punto esistano due diversi orientamenti giurisprudenziali:

Un primo orientamento (cfr., Sez. 6, sent. n. 23108 del 07/06/2012, dep. 12/06/2012) riconosce l’aggravante della destrezza (ex art. 625 c.p., comma 1, n. 4) “nella particolare abilità di cui si avvale l’autore del furto per sorprendere l’attenzione della persona offesa nella custodia della cosa, quando l’agente approfitti di una condizione contingentemente favorevole e di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momentaneamente lasciato la vigilanza sulla cosa perchè impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, per curare attività di vita o di lavoro” (nella fattispecie, l’azione furtiva era stata commessa all’interno di uno studio medico durante l’assenza del sanitario “impegnato in attività di cura in una stanza contigua”).

Tale approdo ermeneutico – si legge in sentenza – non rappresenta un episodio isolato nel panorama nomofilattico atteso che, già in precedenti occasioni, la Suprema Corte aveva reso pronunce di sostanziale analogo tenore (cfr., sent. n. 45488 del 08/07/2008 con cui si era affermato che integra “il reato di furto con destrezza la condotta di chi, approfittando del temporaneo allontanamento del proprietario per effettuare un prelievo allo sportello “self-service” di un centro commerciale, sottragga dall’abitacolo della vettura, lasciata incustodita ed aperta, danaro ed altri effetti personali“), riconoscendo che, per destrezza, si deve intendere “quella condotta significativamente volta all’approfittamento di una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea ad attirare l’attenzione della persona offesa distogliendola dal controllo e dal possesso della cosa” (Sez. 1, sent. n. 3763 del 27/02/1998).

Un secondo orientamento ritiene che, in tema di furto aggravato, “la condotta di destrezza è quella qualificata da modalità dell’azione – connotata da particolare agilità e sveltezza, con mosse o manovre particolarmente scaltre – che si aggiungono all’attività di impossessamento e che si connotano per la loro idoneità a eludere la sorveglianza dell’uomo medio, impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso opponendovisi tempestivamente e in costanza del fatto” (Sez. 4, sent. n. 42672 del 19/04/2007), atteso che, ciò “che caratterizza la destrezza, infatti, è la circostanza che l’agente si avvalga di una sua particolare abilità per distrarre la persona offesa, per indurla a prestare attenzione ad altre circostanze o, in sintesi, ad attenuare comunque la sua attenzione difensiva contro gli atti di impossessamento delle sue cose” (Sez. 4, sent. n. 11079 del 22/12/2009; nello stesso senso, sez. 4, sent. n. 13491 del 13/11/1998, secondo cui in tema di furto aggravato, la destrezza si ravvisa quando la condotta dell’agente sia connotata da particolare agilità, sveltezza, callido artificio ed atteggiamenti, mosse o manovre particolarmente scaltre ed ingannevoli, tali da eludere la pur vigile attenzione dell’uomo medio impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso opponendovisi tempestivamente ed in costanza del fatto, senza che perciò possa assumere rilievo il fatto che la sottrazione sia scoperta anche subito dopo il suo avverarsi).

Aderendo a questo diverso percorso argomentativo, la Suprema Corte ha escluso la sussistenza dell’aggravante della destrezza in un caso analogo e, segnatamente, laddove “il ladro si impossessi di un bene presente all’interno di un autoveicolo lasciato temporaneamente incustodito dal proprietario” (Sez. 4, sent. n. 14992 del 17/02/2009; in senso similare, Sez. 5, sent. n. 26560 del 16/03/2011, secondo cui non può ravvisarsi la circostanza aggravante della “destrezza” nell’impossessamento della mercè esposta sugli scaffali nei grandi magazzini. Tale aggravante, infatti, presuppone comunque un’abilità, sia pure non necessariamente eccezionale, per far sì che il derubato non possa accorgersi della sottrazione, e l’approfittamento di una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea appunto a sviare l’attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo che normalmente viene esercitato sulla cosa al fine di garantirsene il possesso. Sono situazioni, queste, che non ricorrono nell’ipotesi del furto di che trattasi, per la cui realizzazione non è richiesto un “quid pluris” rispetto all’ordinaria materialità del fatto-reato, ossia a quanto comunemente necessario per porre in essere la condotta furtiva consistente nella sottrazione della cosa e nel conseguente suo impossessamento).

Con la pronuncia che si segnala la Corte ha aderito al secondo degli orientamenti sopra citati.

Innanzitutto, vi sono considerazioni di ordine teleologico. Infatti, dal momento che la “ratio dell’aggravante della destrezza – che è quella di sanzionare più pesantemente l’aggressione al patrimonio altrui in condizioni di minorata difesa delle cose di fronte all’abilità dell’agente” (Sez. 5, sent. n. 15262 del 23/03/2005) e, considerato che, la destrezza persegue l’obiettivo di eludere la vigilanza della vittima sulla cosa, va da sè che una azione può considerarsi tale nella misura in cui sia compiuta con abilità e con scaltrezza; cosa questa ben diversa dal limitarsi a prevelare una res lasciata incustodita.

In secondo luogo, autorevole dottrina ha avallato da tempo tale costrutto interpretativo. In effetti, già subito dopo l’entrata in vigore del Codice Rocco, è stato rilevato che il “concetto di “destrezza” comprende tutti quei modi di commissione del delitto che consistono nell’esplicazione d’una speciale abilità fisica del ladro, tale da poter eludere, sviare o impedire che si ridesti l’attenzione dell’uomo medio, anche se in concreto non consegua lo scopo. Del resto, anche il più recente “sapere giuridico” ha evidenziato in egual modo che il concetto di destrezza, per unanime definizione di dottrina e giurisprudenza, indica una particolare abilità, astuzia, sveltezza nel commettere il fatto, posto che la destrezza presuppone l’esistenza di una abilità straordinaria, e cioè deve evidenziare una capacità superiore e tale comunque da saper evitare la vigilanza normale dell’uomo medio.

Facendo applicazione di tali principi, nel caso di specie non ritiene il Collegio di poter condividere l’assunto del ricorrente secondo cui la destrezza “sarebbe consistita nel fatto che l’imputato, dicendo alla parte offesa e alle altre due persone che stavano lavorando con lui al primo piano, che aveva bisogno di andare al bagno (che si trovava invece al piano terreno dello stabile nel quale i quattro lavoravano) riusciva in tal modo a recarsi in modo indisturbato nel negozio sottostante dove la parte offesa aveva lasciato il telefonino ed altri beni nell’abitacolo aperto della propria autovettura e ad impossessarsene approfittando della disattenzione della parte offesa impegnata a lavorare e che era stata comunque da lui tratta in inganno con la suddetta giustificazione”.

Nella fattispecie, infatti, nessuna particolare abilità il reo ha posto in essere (se non la mera affermazione labiale seguita dalla condotta di doversi allontanare per raggiungere il bagno) finalizzata a distrarre la persona offesa ovvero ad attenuare la propria attenzione difensiva a protezione dei propri beni (che, in ogni caso, la persona offesa non stava direttamente “proteggendo” essendo fisicamente lontani dalla propria sfera di vigilanza e controllo) che, come si è visto, deve caratterizzare l’aggravante della destrezza.

Ma non solo. Pur se l’argomento assume carattere di ultroneità rispetto al decisum, va detto che, proprio la manifestata esplicita richiesta di allontanamento, lungi dallo sviare l’attenzione della persona offesa, ben avrebbe potuto indurre quest’ultima – al contrario – ad ipotizzare possibili altrui condotte di reato e ad attivare azioni protettive di prevenzione e/o di controllo finalizzate ad impedire la condotta del malintenzionato: da qui il rigetto del ricorso del pubblico ministero.

Fonte: www.giurisprudenzapenale.com//Furto aggravato: sulla configurabilità della destrezza ex art. 625 c.p. n. 4 - Cass. Pen. 9374/2015 : Giurisprudenza penale

Donazioni, fondi e trust espropriabili entro un anno

Colpo letale alle donazioni, ma anche ai fondi patrimoniali, ai trust ed ai vincoli di destinazione, i cui atti vengono di fatto sottoposti ad una efficacia sospensiva della durata di un anno. Entro tale termine, infatti, al creditore è concesso di agire in via immediata sui beni fuoriusciti dal patrimonio del debitore con le forme dell’espropriazione senza dover ottenere una preventiva sentenza dichiarativa di inefficacia. Sono le maggiori conseguenze indotte dal dl 83/2015 su giustizia, fallimenti e Ilva, approvato dalla Camera e ora al Senato per il via definitivo, che con effetto dallo scorso 27 giugno introduce nel codice civile il nuovo art. 2929-bis.

Gli atti interessati dalla nuova norma. La norma interessa le disposizioni a titolo gratuito ed i vincoli di destinazione di beni immobili e di beni mobili registrati. Rientrano in tali fattispecie, in particolare, il contratto di donazione ex art. 769 e seg. (sembrerebbe nella forma di donazione diretta), ma anche tutti quegli atti finalizzati a costituire un vincolo sui beni, fra cui spicca il fondo patrimoniale (ex art. 167 e segg. c.c.), la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di atti meritevoli di tutela (ex art. 2645 ter), gli atti di trust.

fonte: www.italiaoggi.it//Donazioni, fondi e trust espropriabili entro un anno - News - Italiaoggi

Lo scantinato non è utilizzabile come ufficio: il conduttore doveva accertare l’idoneità all’uso

Il Tribunale di Palermo condannava un uomo al pagamento dei canoni di locazione di un immobile. Il condannato proponeva opposizione, sostenendo che la locatrice non aveva adempiuto all’obbligo contrattuale di garantirgli il godimento dell’immobile secondo l’uso convenuto, tramite un certificato di agibilità dei locali che avrebbe consentito all’uomo di svolgervi attività odontoiatrica.

Il certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Palermo, dichiarando la non destinazione ad uffici del piano cantinato, avrebbe reso impossibile al conduttore l’ottenimento dell’autorizzazione a esercitare la sua attività. La Corte d’appello del capoluogo siciliano rigettava l’opposizione, affermando che il locatore non è tenuto a garantire che il bene dato in locazione sia conforme all’uso a cui il conduttore lo vuole destinare, salvo specifica obbligazione in tal senso.

Il dentista ricorre in Cassazione. Sorvolando sulla dubbia ammissibilità dei motivi di ricorso, la Suprema Corte (sentenza 12880/15) condivide la decisione della Corte territoriale, secondo cui la clausola contenuta nel contratto che precisava l’uso a cui l’immobile locato doveva essere destinato aveva il semplice fine di indicare le utilizzazioni concesse al conduttore ed assentite dal locatore. I Giudici di merito hanno correttamente escluso che, salvo specifica pattuizione, una tale clausola (relativa all’obbligo del conduttore di ottenere espressamente l’autorizzazione a svolgere qualunque attività diversa da quelle elencate) possa essere interpretata come assunzione da parte del locatore della garanzia che l’immobile in locazione fosse idoneo nella sua totalità all’uso autorizzato.

Menzionando una giurisprudenza precedente (Cass., sez. III Civile, n. 13395/07), gli Ermellini osservano infatti che, salvo diversa e specifica pattuizione, incombe esclusivamente sul conduttore verificare l’idoneità all’uso dell’immobile, non bastando a tal fine la semplice enunciazione nel contratto che l’immobile deve essere destinato ad un determinato uso. Premesso che l’agibilità può essere concessa in relazione a diverse destinazioni d’uso, in assenza di ulteriori specificazioni e garanzie, l’obbligo del locatore di fornire il certificato di agibilità va riferito agli usi che si possono considerare normali in relazione alla tipologia e alla conformazione dei locali. Ed è considerato normale e prevedibile che, come nel caso di specie, sia consentita l’agibilità ad una superficie cantinata come solo deposito, a differenza degli altri piani destinabili normalmente ad abitazioni o uffici.

Nel caso di specie, la locatrice non poteva presumere o prevedere che, tra le numerose attività descritte dal contratto come inerenti all’odontoiatria, un piano cantinato da destinarsi a deposito non fosse in alcun modo utilizzabile, malgrado la piena agibilità di tutti gli altri piani dell’immobile, conformemente al certificato di agibilità fornito dalla locatrice. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Lo scantinato non è utilizzabile come ufficio: il conduttore doveva accertare l’idoneità all’uso - La Stampa

Farmaco contenente alcol prescritto dal medico: inattaccabile l’esito dell’#etilometro

Confermata la condanna per un motociclista, beccato con un tasso alcolemico eccessivo. Irrilevante il richiamo difensivo al presunto utilizzo di un farmaco, su prescrizione medica (Corte di Cassazione, sentenza 26300/15).

Il caso

Velocità da pista, però in una strada cittadina. Inevitabile l’alt delle forze dell’ordine per un motociclista. E il controllo successivo si rivela decisivo: l’uomo è in stato di ebbrezza. Inequivocabile il tasso alcolemico riscontrato, pari a 1,5 grammi per litro. Consequenziale la condanna, che non può essere messa in discussione dall’assunzione – prescritta dal medico – di un farmaco contenente alcol.

Visione condivisa, quella del Tribunale prima e della Corte d’appello poi: l’uomo, beccato «alla guida del proprio motociclo in stato di ebbrezza» – come detto, «tasso alcolemico accertato di 1,5 grammi per litro» –, viene condannato «alla pena di due mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda». Nessun dubbio, quindi, sulla colpevolezza del motociclista.

Quest’ultimo, però, contesta tale decisione, sostenendo la propria innocenza, e richiamando, su questo fronte, due dati, relativi alla sera del controllo da parte delle forze dell’ordine: primo, egli «aveva bevuto una sola birra, prima di mettersi alla guida»; secondo, egli «aveva assunto, a causa di patologie congenite e su prescrizione medica, un medicinale contenente una percentuale di alcol», medicinale che, a suo dire, aveva modificato l’esito dell’alcoltest.

Tali obiezioni, però, ad avviso dei giudici della Cassazione, non mettono minimamente in discussione l’esito dell’etilometro. Certo, viene riconosciuto, l’uomo «ha dichiarato di aver assunto il farmaco» e il medico ha dichiarato di «averglielo prescritto», ma ciò non dimostra che «la causa del rilevato tasso alcolemico fosse riconducibile all’assunzione del farmaco», soprattutto tenendo presente «il quantitativo percentuale minimo di alcol» presente nel prodotto. Consequenziale la conferma della condanna a «due mesi di arresto», con relativa ammenda.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Farmaco contenente alcol prescritto dal medico: inattaccabile l’esito dell’etilometro - La Stampa

mercoledì 29 luglio 2015

Luce semaforica gialla non è un dato indicato nel codice della strada

Con la Sentenza della Cassazione Civile Sez. VI n. 14914 del 16/07/2015, è stato ribadito nuovamente l’importanza della diligenza da parte del conducente nell’approssimarsi ad un impianto semaforico. Infatti, egli deve mantenere una condotta di guida che “pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile alla ordinaria prudenza ed alle concrete condizioni esistenti nell’incrocio”.

Analizziamo questa sentenza allargandoci ad altri provvedimenti giurisprudenziali emessi per la medesima natura, questo al fine di dare una giusta visione all’utente della strada.

Nella sentenza citata si legge che il tribunale ha statuito che la giurisprudenza di legittimità, citata dall’appellata, si è in effetti espressa sul punto ritenendo del tutto congruo il tempo di 4 secondi di durata della luce gialla, essendo onere dell’utente moderare la velocità in prossimità di un semaforo per l’eventualità, del tutto prevedibile, che scatti la luce gialla, soluzione ritenuta del tutto teorica mentre apparivano più convincenti le numerose decisioni dei Giudici di Pace che, dopo appropriate ctu, sono pervenute a stimare in non meno di 6 secondi, il tempo minimo del giallo.

Nella fase dibattimentale il ricorrente denunzia l’insufficiente motivazione per avere la sentenza completamente omesso di spiegare i motivi per cui ha inteso discostarsi dall’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito e dall’interpretazione della prassi amministrativa sulla scorta di imprecisate sentenze di G.d.P. e ctu.

Si pone il problema se la statuizione del giudice di merito abbia dato luogo ad un accertamento in fatto sulla scorta delle richiamate decisioni a seguito di ctu o si sia posta in consapevole contrasto con la giurisprudenza di legittimità.

Il riferimento al tempo psicotecnico per arrestare il veicolo al momento dell’accensione della luce gialla vale in relazione alla velocità del veicolo e non contravviene alla regola che in prossimità di un semaforo e/o di un qualsiasi incrocio bisogna moderare la velocità in base alle normali regole di comune prudenza.

Non si ignora che l’orientamento di questo Supremo Collegio è costante in ordine alla individuazione dei tempi di durata della luce gialla ed è stato recentemente confermato con la riaffermazione del principio che la risoluzione del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16.07.2007, la quale disciplinava i tempi della durata del giallo ai semafori.

In essa si leggeva che ai sensi dell’art. 41, comma 10 del nuovo Codice della strada (D.lgs. n. 285 del 1992) non indica una durata minima del periodo d’accensione della luce gialla veicolare, ma si limita ad affermare un principio di portata generale.

Durante tale periodo, i veicoli non devono oltrepassare la linea d’arresto, salvo che vi si trovino così vicino da non potersi arrestare con sufficiente sicurezza.

Le norme tecniche al riguardo vengono invece dettate da organismi di unificazione o da enti di ricerca.

In particolare lo studio prenormativo pubblicato dal C.N.R. il 10 settembre 2001, “Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali“, al paragrafo 6.7.4, “Determinazione dei tempi di giallo”, indica durate di 3, 4 e 5 s per velocità dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.

Ciò non esclude che in fase di progettazione dell’impianto semaforico, in dipendenza delle dimensioni dell’intersezione, della velocità dei veicoli in arrivo e della loro lunghezza, ferma restando la durata minima di 3 s, possano essere adottate durate diverse.

Si rammenta, inoltre, che la fasatura dell’impianto semaforico, effettuata a cura dell’Ente proprietario della strada sulla scorta della geometria dell’intersezione e delle caratteristiche di traffico, è del tutto indipendente da quella dei dispositivi di rilevamento delle connesse infrazioni; tali apparecchiature, infatti, sono attivate dallo scatto del rosso, non sono condizionate dalla durata del giallo e non possono in alcun modo influire sul funzionamento dell’impianto semaforico.

Per quanto riguarda l’apparecchiatura in oggetto, i fotogrammi esibiti riportano chiaramente località, data ed ora dell’infrazione, ed è indicato l’orario di inizio della fase di rosso, come prescritto dal decreto dirigenziale di approvazione n. 3458 del 15 dicembre 2005.

Dall’esame dei fotogrammi, che ritraggono l’autovettura prima e dopo il superamento della striscia d’arresto con il semaforo proiettante luce rossa, si evince chiaramente la violazione contestata.

Ritornando alla sentenza di luglio, essa afferma che di regola, in assenza di specifiche indicazioni del codice, il tempo di accensione della luce gialla del semaforo, la cui durata non può essere inferiore a tre secondi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h, sicché un intervallo superiore deve senz’altro ritenersi congruo, questo lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 18740 del 01/09/2014 che così riportava in alcuni sui passaggi.

In tema di violazioni del codice della strada, la risoluzione del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16 luglio 2007 regola, in assenza di specifiche indicazioni del codice, il tempo di accensione della luce gialla del semaforo, la cui durata non può essere inferiore a tre secondi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h, sicché un intervallo superiore deve senz’altro ritenersi congruo.

Con sentenza n. 473 del 16.08.2012 il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice d’appello e in riforma della sentenza di primo grado emessa dal giudice di pace dello stesso centro, accoglieva l’opposizione proposta da K.D. contro il verbale di accertamento della polizia municipale del comune di Montevecchia, in relazione all’infrazione agli artt. 41, comma 11 e 146, comma 3 codice della strada, per aver proseguito la marcia del veicolo nonostante il segnale semaforico proiettasse la luce rossa. A sostegno della decisione, la circostanza che, sebbene per pochi centesimi di secondo, la luce gialla del semaforo (come era risultato dai fotogrammi prodotti) aveva avuto una durata inferiore a quattro secondi, durata ritenuta generalmente da adottare su strade urbane in base alla nota del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16.07.2007.

La cosa più interessante sono le motivazioni della decisione, in primo luogo la denuncia della violazione e della falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.,: “(Forma dell’appello) L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 163. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163-bis.”

In relazione all’art. 360, Sentenze impugnabili e motivi di ricorso n. 3 c.p.c., : “Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;”

Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli arti. 41, comma 11: “Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni”, e 146, comma 3 C.d.S. : “Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 162 a euro 646” , in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., in quanto, avendo la stessa appellante ammesso di aver oltrepassato la linea d’arresto quando la luce rossa del semaforo era scattata da 190 millesimi di secondo, è irrilevante la durata della proiezione della luce gialla del semaforo.

Il terzo mezzo espone la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., : “Pronuncia secondo diritto) Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.

 Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’articolo 1342 del codice civile” per aver il Tribunale posto a base della decisione non una norma giuridica ma una nota ministeriale, ossia la n. 67906 del 16.7.2007, che non costituisce, come ammesso dallo stesso giudice di secondo grado, una fonte di diritto.

Il quarto motivo lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Pur applicando la predetta risoluzione ministeriale, il giudice di secondo grado non ha considerato che in questa si ritiene in ogni caso minima inderogabile una durata della luce gialla di tre secondi, che è appunto la durata calcolata per la velocità massima di 50 kmh.

Anche il quinto motivo allega l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.,: “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.” ma sotto altro aspetto. Si sostiene, infatti, che dai fotogrammi prodotti si evincerebbe che dal momento dell’accensione della luce gialla a quello in cui l’auto ha oltrepassato la linea d’arresto sarebbero decorsi 4 secondi e 206 millesimi, il che vizia l’adeguatezza del giudizio di fatto operato dal giudice di merito.

Altro motivo denuncia la violazione dell’art. 141, comma 3 C.d.S., che impone di regolare la velocità in prossimità delle intersezioni, norma che il giudice di secondo grado non ha preso in considerazione.

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte, vale anche in relazione ai motivi di appello

La Corte, ha già avuto modo di osservare (sentenza n. 14519/12, non massimata), in relazione ai tempi di permanenza dell’ illuminazione semaforica gialla, che l’automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata di quattro secondi dell’esposizione della luce gialla non costituisce un dato inderogabile. Infatti, la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 deI 16.07.2007, nell’accertare che il codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, regola il tempo minimo di durata di detta luce che non può mai essere inferiore a tre secondi.

A tale indirizzo la Corte ritiene di dare continuità, in considerazione del fatto che tre secondi costituiscono, in base allo studio prenormativo del C.N.R. pubblicato il 10.09.2001, richiamato dalla citata risoluzione ministeriale, il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h. Con la conseguenza che una durata superiore deve senz’altro ritenersi congrua.

Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Lecco, in persona di un diverso giudicante, che nel decidere il merito si atterrà al su esteso principio di diritto, provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio di cassazione.

A corollario di questa mi sono soffermato alla Sentenza n. 27348 del 23 dicembre 2014 Corte di cassazione sez. II civile, che trattava sempre un’infrazione simile, nel caso di specie, si trattava di un attraversamento con luce semaforica rossa, apparecchiatura T-Red, durata della luce gialla ai sensi dell’art. 41 C.d.S.

Nella stessa si legge che la durata della luce semaforica gialla non è un dato indicato nel codice della strada. L’art 41 C.d.S stabilisce al comma 2 che la luce semaforica gialla costituisce un segnale di preavviso di arresto, e al comma 10  si prevede che i veicoli, durante il periodo di accensione della luce gialla, non possono oltrepassare la striscia di arresto né l’area di intersezione, al pari di quanto disposto nel caso di luce semaforica rossa. Ma il secondo capoverso del comma 10 estrinseca anche un derivato del principio generale della circolazione stradale di cui all’art 140, ossia quello di adeguare il comportamento su strada in base alle circostanze del caso concreto avendo come obiettivo la salvaguardia della sicurezza stradale. Pertanto, continua il comma 10 dell’art 41 C.d.S, se al momento dell’accensione della luce gialla i veicoli si trovino così prossimi alla linea di arresto tanto da non poter più arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza, devono procedere sollecitamente a sgombrare l’area di intersezione.

Sull’adeguatezza della durata della luce gialla a consentire tali manovre in condizioni di sicurezza è  intervenuta la Cassazione con la presente sentenza, che richiamandosi anche ad una precedente pronuncia (Cass. 1/9/2014 n. 18470) stabilisce che il tempo di permanenza della luce semaforica gialla deve avere una durata superiore ai 3 secondi e che tale lasso temporale è da ritenersi congruo (Cass. 1/9/2014 n. 18470) sulla base di quanto indicato dalla risoluzione del Ministero dei Trasporti n.67906 del 16.7.2007 e di uno studio del C.N.R. pubblicato il 10/09/2001 in cui si stabilisce che 3 secondi costituiscono il tempo di arresto di un veicolo che procede ad una velocità non superiore ai 5O Km/h. Nel caso di specie la durata della luce gialla era di 3,3365 secondi e pertanto la sanzione è da ritenersi legittima.

L’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce l’omessa motivazione sulla contestazione relativa alla durata (che la ricorrente assume essere di 3,365 secondi) della luce semaforica gialla e sulla sua sufficienza a consentire l’attraversamento dell’incrocio in condizioni di sicurezza come prescritto dall’art. 41 comma 10 del C.d.S.; la stessa ricorrente segnala una circolare ministeriale che indica come consentita una durata variabile dai 3 ai 5 secondi.

Pertanto la durata più o meno lunga della luce semaforica gialla (non essendo prevista una durata minima) non può assumere rilevanza alcuna. Va aggiunto che questa Corte, in relazione ai tempi di permanenza della luce semaforica gialla, ha affermato che l’automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata di quattro secondi non costituisce un dato inderogabile (Cass. 14/8/2012 n. 14519).

Successivamente questa Corte è nuovamente intervenuta sui tempi di permanenza della luce semaforica gialla e ha ritenuto che una durata superiore ai 3 secondi deve senz’altro ritenersi congrua (Cass. 1/9/2014 n. 18470) sulla base delle seguenti considerazioni:

la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 16.07.2007, nell’accertare che il codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, stabilisce che il tempo minimo di durata di detta luce che non può mai essere inferiore a tre secondi;

tre secondi costituiscono, in base allo studio del C.N.R. pubblicato il 10/9/2001, richiamato dalla citata risoluzione ministeriale, il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 Km/h.

Siccome la stessa ricorrente dà atto nel suo ricorso che la durata della luce gialla era di 3,3365 secondi (secondo il Comune controricorrente era addirittura superiore ai 4 secondi relativamente a tre infrazioni) e siccome non sono addotti elementi fattuali idonei ad escludere questa presunzione di congruità, il fatto sul quale è denunciata l’omessa motivazione risulta del tutto irrilevante (la congruità del tempo di accensione della luce gialla).

Non sussistendo la possibilità di ricorrere in cassazione per un vizio di motivazione su un fatto irrilevante, il ricorso anche sotto questo concorrente profilo deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.

Nel concludere è opportuno riportare la decisone della sentenza di questo mese che così sentenziava:”  Il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorchè segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile alla ordinaria prudenza ed alle concrete condizioni esistenti nell’incrocio.

L’osservanza di questa condotta è applicazione del più generale principio secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall’obbligo consistente nell’usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio (artt. 140,141,145 C.d.S) anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto o di precedenza ( Cass. 21.7.2006 n. 16768).

Questi criteri, richiamati ed applicati in caso di attraversamento di un incrocio con semaforo verde, valgono a fortiori nella ipotesi di luce gialla. “

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato per quanto attiene alla tempistica della luce gialla.

fonte: www.leggioggi.it//Luce semaforica gialla non è un dato indicato nel codice della strada

Contributi non versati e lavoratori in nero: irregolari sei aziende ispezionate su dieci

Nel primo semestre 2015 sono stati contestati comportamenti illeciti a più di 40 mila aziende. Sono state riscontrate irregolarità nel 59% delle imprese ispezionate e contestato l’impiego di oltre 18 mila lavoratori in nero.

LE ISPEZIONI FATTE

La Direzione generale per l’Attività Ispettiva rende noti oggi i risultati dell’attività di vigilanza svolta dagli ispettori del lavoro delle strutture territoriali del ministero del Lavoro e delle politiche sociali nei primi sei mesi dell’anno. I risultati conseguiti nel primo semestre confermano una costante ed efficace azione ispettiva, che sull’intero territorio nazionale ha registrato 75.890 accessi ispettivi, cui vanno aggiunti 3.882 accertamenti in materia di Cassa integrazione straordinaria, di Cassa integrazione in deroga, di Contratti di solidarietà e di Patronati.

OLTRE 18 MILA LAVORI IN NERO

L’esito delle verifiche definite ha fatto registrare la contestazione di illeciti a carico di 40.449 aziende, con un tasso di irregolarità di circa il 59% delle imprese ispezionate, con un sensibile aumento rispetto al primo semestre dell’anno precedente. Più nel dettaglio, durante le verifiche ispettive è stato contestato l’impiego di 18.215 lavoratori in nero e sono state sospese 3.873 aziende, per l’utilizzo di personale non dichiarato in misura pari o superiore al 20% di quello presente al momento dell’accesso. Altre rilevanti violazioni sono state riscontrate nel periodo hanno riguardato l’accertamento di fenomeni di appalti illeciti (3.416 lavoratori) e hanno comportato la riqualificazione di rapporti di lavoro fittizi (3.834).

«ORARI E DIRITTI NON RISPETTATI»

Inoltre, sono state contestate numerose infrazioni in materia di orario di lavoro (4.499), con un sensibile aumento rispetto al corrispondente semestre dell’anno precedente, e in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con 13.330 violazioni delle norme prevenzionistiche riscontrate. È stato accertato anche il notevole incremento delle irregolarità, di natura penale, relative alla tutela delle lavoratrici madri e all’impiego di lavoratori extracomunitari clandestini.

LA VIGILANZA INPS-INAIL

Per quanto riguarda l’attività degli Istituti, l’Inps registra, nei primi sei mesi dell’anno, 2 0.718 imprese ispezionate, di cui 17.268 irregolari. L’Istituto ha inoltre accertato la presenza di 9.481 lavoratori in nero ed una contribuzione non versata di quasi 500milioni (pari ad euro 484.323.372). L’Inail ha invece effettuato 10.241 ispezioni, di cui 9.019 hanno evidenziato delle irregolarità. I lavoratori in nero accertati sono stati 3.698, mentre i premi non versati ammontano a oltre 45 milioni di euro.

VIGILANZE STRAORDINARIE

Per il periodo estivo, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva ha predisposto un potenziamento dell’attività di vigilanza nei luoghi di maggior concentrazione turistica, tra cui la riviera romagnola, ligure, il Salento, il Cilento e la Costa Smeralda, al fine di garantire un adeguato livello di tutele nei confronti dei lavoratori impiegati in attività stagionali e di scongiurare possibili fenomeni di dumping. fonte: www.lastampa.it// Contributi non versati e lavoratori in nero: irregolari sei aziende ispezionate su dieci - La Stampa

Danno da vacanza rovinata

L'art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) definisce il "danno da vacanza rovinata" come "un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta", a patto che l'inadempimento sia "di non scarsa importanza" (art. 47).

Trattasi di voce di danno non patrimoniale (nelle sue declinazioni biologiche, morali ed esistenziali) da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale. Quest'ultimo si traduce in una perdita economica: ad esempio, mi hanno perso il bagaglio, il mio bagaglio ha un valore economico che mi deve essere risarcito; oppure: a causa di un ritardo del volo aereo, ho perso la coincidenza e ho dovuto comprare un altro biglietto aereo / ho dovuto pagare una notte in hotel ed ho pertanto diritto al rimborso.

Il danno da vacanza rovinata invece consiste proprio nella perdita di un'occasione di relax.

Prima del d.lgs. 79/2011, tale voce di danno veniva genericamente ricondotta all'art. 2059 c.c. che disciplina proprio il danno non patrimoniale. La norma però limitava e limita espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale "nei casi previsti dalla legge". Quanto al danno da vacanza rovinata dunque, prima del 2011, non vi era una norma apposita che ne sancisse la risarcibilità, che veniva riconosciuta soltanto laddove vi fosse una lesione di un bene costituzionalmente protetto (ad esempio, il diritto alla salute, art. 32 Cost.). L'espressa introduzione di detta voce di danno ad opera del Codice del Turismo ha dunque sanato questa lacuna, aprendo alla piena tutela del turista.

Sintesi Giurisprudenziale

Prima del Codice del Turismo

Tribunale Monza, 22/06/2009, n. 1924

"Il danno da vacanza rovinata può quindi rientrare nel pregiudizio non patrimoniale unicamente solo laddove si sia risolto nella significativa lesione di un interesse personale costituzionalmente protetto (diritto inviolabile della persona) a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad un'abrogazione per via interpretativa dell'art 2059 c.c., giacche qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità"

Tribunale Salerno, Sez. II, 24/01/2011, n. 150

"In tema di danno da cd. vacanza rovinata, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c., all'interno del contenuto di danno non patrimoniale che viene definito unitariamente come danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persone, senza che possa essere suddiviso in diverse poste risarcitorie che hanno solo valore descrittivo ed al cui interno, trova allocazione anche il danno da lesione del diritto inviolabile della salute (art. 32 cost.). pertanto, anche in materia di responsabilità contrattuale è dato riconoscere la risarcibilità dei danni non patrimoniali".

Dopo il Codice del Turismo

Tribunale Napoli, Sez. XII, 18/02/2013, n. 2195

"Il contratto di viaggio tutto compreso (pacchetto turistico o package) è diretto a realizzare l'interesse del turista-consumatore al compimento di un viaggio con finalità turistica o a scopo di piacere, sicché tutte le attività e i servizi strumentali alla realizzazione dello scopo vacanziero sono essenziali. In particolare, pertanto, la circostanza che il turista-consumatore venga alloggiato, per una parte del periodo di soggiorno in una struttura alberghiera di livello qualitativo inferiore rispetto a quella prenotata all'atto dell'acquisto e, per la restante parte del periodo di viaggio, presso questa struttura, ma ancora in fase di ristrutturazione, con molti dei servizi promessi (palestra, spa e piscina, spiaggia attrezzata) non ancora ultimati, diminuisce in misura apprezzabile l'utilità che può trarsi dal soggiorno nella località turistica, dando luogo alla fattispecie della vacanza rovinata. (Nella specie il tribunale, pronunciando su una domanda di classe, rilevando che il consumatore, che aveva acquistato il pacchetto turistico per 1.950,00 euro, ha comunque fruito di un soggiorno con vitto e alloggio per il periodo concordato, ha liquidato equitativamente il danno in 1.300,00 euro)".

Tribunale Reggio Emilia, 23/02/2013, n. 279

"Nell'ipotesi di smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo, il turista-consumatore ha diritto al risarcimento, oltre che del danno patrimoniale, del danno da vacanza rovinata, il quale è da considerarsi di maggiore gravità qualora si tratti di viaggio di nozze, come nella fattispecie, e, quindi, di occasione assolutamente irripetibile".

Prova:

Tribunale Milano, Sez. XI, 15/05/2014, n. 5036

"In tema di danno non patrimoniale 'da vacanza rovinata', inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell'attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della 'finalità turistica' (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero".

Quantificazione:

Tribunale Como, Sez. I, 18/07/2014, n. 1304

"La liquidazione equitativa dei danni, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche qualora la stessa si presenti particolarmente difficoltosa in relazione alla peculiarità del caso concreto. (Nella specie, il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria nei confronti del tour operator, in quanto l'Hotel, presentato in catalogo come 5 stelle, non presentava le caratteristiche pubblicizzate e le scarse condizioni igieniche dello stesso avevano causato una patologia all'attore, con conseguenti danni da c.d. "vacanza rovinata")".

fonte: www.ilsole24ore.com//Danno da vacanza rovinata

Vettura impatta con un cinghiale presente sulla strada: paga la Provincia

Sorpresa davvero poco gradita per l’automobilista, che, lungo una strada provinciale della Campania, si ritrova di fronte, all’improvviso, un cinghiale. Scontro inevitabile, e danni alla vettura. A pagare, però, dovrà essere la Provincia, e non la Regione (Cassazione, ordinanza 12944/15).

Il caso

Vittoria già in primo grado per l’automobilista, il quale si vede riconosciuto un risarcimento pari a «2mila e 100 euro» per i «danni» riportati dalla sua vettura a seguito dello scontro con un cinghiale. Nodo gordiano, però, è quello relativo all’ente pubblico che dovrà allentare i cordoni della borsa ... Per il Giudice di Pace, non vi son dubbi: deve essere la Regione a provvedere al «risarcimento», soprattutto tenendo presente che la normativa «attribuisce la responsabilità per gli incidenti causati dalla fauna selvatica alle Regioni».

Di avviso opposto i giudici del Tribunale, i quali ritengono che la «responsabilità» per la disavventura vissuta dall’uomo – e quindi il relativo onere risarcitorio – sia da addebitare alla Provincia. Decisivi, in questo ragionamento, tre elementi: primo, «l’incidente si è verificato su strada di proprietà della Provincia»; secondo, la Provincia «ha colposamente omesso di apporre qualunque segnaletica di avvertimento della presenza, in loco, di fauna selvatica»; terzo, la Regione ha messo sul tavolo «la deliberazione ed il decreto con cui ha liquidato, in favore delle amministrazioni provinciali delegate, una somma per consentire l’adozione di apposite protezione o segnalazioni nei siti a rischio» per la possibile «presenza di fauna selvatica». E anche in Cassazione, nonostante le contestazioni mosse dai legali della Provincia, viene sancita la ‘liberazione’ della Regione da ogni responsabilità.

Ciò significa che, come già sancito in secondo grado, dovrà essere proprio la Provincia a versare «2mila e 100 euro», a titolo di «risarcimento dei danni», all’uomo, vittima, suo malgrado, di uno scontro tra la propria automobile e un cinghiale. Inequivocabile, e di enorme ‘peso’, il fatto che «le funzioni di controllo e di gestione della fauna selvatica» fossero state, all’epoca, «delegate dalla Regione alla Provincia», a cui, quindi, ribadiscono i giudici del ‘Palazzaccio’, è «imputabile la responsabilità per i danni». E su questo fronte sono decisivi «la delega di funzioni dalla Regione alla Provincia» e, soprattutto, «la somministrazione» alla Provincia dei «mezzi economici» ad hoc per gestire nel migliore dei modi i «siti a rischio».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Vettura impatta con un cinghiale presente sulla strada: paga la Provincia - La Stampa

martedì 28 luglio 2015

Manca braccialetto elettronico, detenuti costretti in cella

Sono decine i detenuti al carcere casertano di Santa Maria Capua Vetere, centinaia in tutta Italia, costretti a restare in carcere, nonostante siano stati ammessi dai magistrati al beneficio dei domiciliari, per la mancanza del braccialetto elettronico. A denunciarlo è la Camera Penale del Foro di Santa Maria Capua Vetere in una conferenza stampa dai toni molto accessi organizzata di concerto con l'Ordine degli Avvocati. Sono appena duemila in tutta Italia, infatti, i braccialetti disponibili, dopo che dal giugno 2014 l'iter per l'acquisto si è fermato perché il Ministero di Grazia e Giustizia non ha risorse per firmare un nuovo contratto con la Telecom, che da quasi 15 anni fornisce gli apparecchi in regime di monopolio. Eppure Parlamento e Governo puntano forte sulla misura dei domiciliari con il braccialetto, che “secondo la legge 47 del 2015 - spiega l'avvocato Angelo Raucci, della Camera Penale - dovrebbe rappresentare la prima misura cautelare con il duplice scopo di ridurre ad extrema ratio la carcerazione preventiva e incidere sul sovraffollamento delle carceri. Ma la legge è inattuabile e la situazione coinvolge anche profili di costituzionalità riguardanti la liberta personale, visto che molto detenuti sono costretti a restare in carcere anche per mesi in attesa della disponibilità di un braccialetto”.

Se la vicenda, fa notare il presidente della Camera Penale Romolo Vignola, “dovesse arrivare alla Corte Europea dei Diritti Umani, che di recente ha già condannato l'Italia per le modalità di detenzione ritenute poco dignitose per i carcerati, potrebbero scattare ulteriori sanzioni per l'Italia”. I dati diffusi fotografano “l'illogicità e la contraddittorietà del sistema giustizia” aggiunge Raucci; pochi giorni fa una circolare del Ministero ha complicato la situazione prevedendo che la ricerca del braccialetto avvenga su base nazionale, mentre prima era su base regionale. “Per i 2000 braccialetti - spiega ancora Raucci - sono stati spesi 81 milioni di euro, una cifra spropositata; spero che il Ministero bandisca una gara pubblica per trovare nuovi contraenti visto che oggi quella tecnologia usata dai braccialetti, basata sul Gps, è ampiamente disponibile sul mercato”. In Germania un braccialetto costa 7 euro al giorno, negli Usa 5 euro, in Itali 115 euro. A ciò si aggiungono le risorse usate per i detenuti che restano in carcere pur potendo uscire - si calcola che ogni detenuto costi al giorno tra gli 800 e i 900 euro - o quelle utilizzate dalle forze dell'ordine per i controlli giornalieri di coloro che scontano gli arresti a casa. L'uso del braccialetto impedirebbe, insomma, tanti sprechi. La mancanza dei braccialetti alimenta anche un corto circuito nell'ordinamento, di cui “i magistrati - dicono gli avvocati - sono in parte responsabili, visto che continuano a disporre i domiciliari con il braccialetto senza curarsi del fatto che gli apparecchi non sono disponibili”. Gli avvocati invieranno un documento all'Unione Nazionale delle Camere Penali e al Guardasigilli e alla ripresa dopo la sospensione feriale potrebbero indire alcuni giorni di astensione.

fonte: www.ilsole24ore.com//www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoPenale/2015-07-28/manca-braccialetto-elettronico-detenuti-costretti-cella-152757.php

La tassa sul #bancomat corretta

«Tassa sul bancomat» corretta: non ci sarà la sanzione «dal 10% al 50% delle somme prelevate dai conti bancari intestati alle imprese qualora, in caso di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, le modalità di utilizzo di tali prelievi non siano giustificate dalle» aziende stesse. A confermarlo Rossella Orlandi, direttore dell’Agenzia, venendo incontro ad una presa di posizione di Rete imprese Italia che aveva parlato di «assurda e addirittura peggiore della disciplina vigente», mentre Enrico Zanetti, sottosegretario dell’Economia aveva confermato «il nostro impegno totale per eliminazione dai testi definitivi dei decreti di questi autentici accanimenti burocratici». Intanto, è stato chiarito che la revisione del sistema sanzionatorio sarà «senza scadenza», ovvero la partita non si chiuderà entro il 31 dicembre 2017, visto che aver indicato il termine «decorrenza», in un decreto attuativo della delega fiscale è frutto di «un errore» nel redigere il testo. E (con ogni probabilità) sarà presto il Parlamento a correggerla svista. Parola di Luigi Casero, viceministro dell’economia, intervenuto ieri pomeriggio ad un seminario sugli ultimi provvedimenti legati alla legge 23/2014, alla presenza, fra gli altri, di esponenti di categorie interessate dalle misure. Lo sbaglio, pertanto, sull’indicazione di un lasso temporale dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, ha precisato il numero due del Mef, è nato «con riferimento alle sanzioni amministrative per esigenze di copertura», mentre per quanto riguarda quelle penali «questo problema deve essere superato» mediante il dibattito nelle due Camere, quando i Dlgs verranno esaminati.

Fonte: www.italiaoggi.it//La tassa sul bancomat corretta - News - Italiaoggi

La mancata conoscenza del deficit psichico del marito non impedisce la nullità del matrimonio

Se in sede canonica è stato accertato che la causa di nullità matrimoniale era costituita dall’incapacità psichica di fornire un consenso effettivo al matrimonio, non essendo risultato l’uomo in grado di comprenderne il complesso di diritti e doveri, non può trovare applicazione, in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, il limite di ordine pubblico relativo all’affidamento incolpevole dell’altro coniuge. Così si è espressa la Cassazione nella sentenza 13883/15.

Il caso

La Corte d’appello di Lecce dichiarava efficace la sentenza del Tribunale ecclesiastico con cui era stata dichiarata la nullità di un matrimonio concordatario per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali, dovuto a cause di natura psichica in capo all’uomo. La donna ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver escluso un contrasto tra il vizio del consenso e l’ordine pubblico interno, nonostante la sua mancata conoscenza del deficit psichico e l’intervenuta convivenza coniugale per oltre un anno. La ricorrente lamentava la mancata applicazione del principio di validità del vincolo coniugale, come fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità: la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell’affidamento incolpevole della ricorrente, a conoscenza esclusivamente dell’handicap motorio.

La Cassazione premette che non è possibile applicare nel caso di specie i principi elaborati dalla pronuncia 16379/2014 delle Sezioni Unite, in quanto non risultava eccepita tempestivamente la convivenza coniugale come causa ostativa al riconoscimento della sentenza canonica. In più, la durata indicata dalla ricorrente era inferiore a quella minima, fissata in tre anni dalle stesse Sezioni Unite. In sede canonica, era stato accertato che la causa di nullità matrimoniale fosse costituita dall’incapacità psichica di fornire un consenso effettivo al matrimonio, non essendo risultato l’uomo in grado di comprenderne ab origine il complesso di diritti e doveri. Perciò, non poteva trovare applicazione il limite di ordine pubblico relativo all’affidamento incolpevole dell’altro coniuge.

In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio, «non si discostano sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità contemplata dall’art. 120 c.c.» (incapacità di intendere e di volere). Di conseguenza, è da escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell’ordinamento italiano. Tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell’affidamento della controparte, in quanto, mentre in caso di contratti la disciplina generale dell’incapacità naturale dà rilievo alla buona o malafede dell’altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell’incapacità naturale, come causa di invalidità del matrimonio. In quest’ultimo caso, infatti, è preminente l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La mancata conoscenza del deficit psichico del marito non impedisce la nullità del matrimonio - La Stampa

lunedì 27 luglio 2015

Mantenimento dei figli: non basta licenziarsi per sottrarsi agli obblighi

Tribunale, Catanzaro, sez. I civile, sentenza 09/07/2015

Il provvedimento in commento, emesso dal Tribunale di Catanzaro il 9 luglio 2015, riguarda la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli minori, avanzata dalla madre casalinga nei confronti del coniuge e degli ascendenti.

Da notarsi che il marito abbandonava il domicilio coniugale a far data dal gennaio 2015, andando a trasferirsi dalla genitrice, ove conduceva una vita agiata, pur essendo disoccupato.

Il Giudice Unico, dott. Vincelli, rilevando che il resistente era proprietario di cespiti ereditari, di una autovettura e di diversi capi di bestiame e che versava in stato di disoccupazione dal marzo del 2015 pur risultando collocato  in  stato  di conservazione ordinaria, accoglieva la domanda della ricorrente, statuendo il suo obbligo di versamento di un assegno di mantenimento di €. 500,00, oltre rivalutazione ISTAT e 50% delle spese straordinarie in favore della prole, in considerazione della “persistente capacità lavorativa dimostrata per effetto dello svolgimento di un  rapporto  di  lavoro  sino  al 18.03.2015”.

Tale pregevole decisione si pone come deterrente per chiunque, magari surrettiziamente, si licenzi dal posto di lavoro per sottrarsi ai propri obblighi nei confronti dei figli, nell’errata convinzione di dimostrare in tal guisa la propria incapacità economica.

Il principio di Diritto, nuovamente affermato dal Tribunale di Catanzaro, è che la capacità lavorativa incide grandemente sugli obblighi sanciti dal codice, pur in presenza di situazioni preordinate all’elusione degli stessi.

Fonte: www.altalex.com//Mantenimento dei figli: non basta licenziarsi per sottrarsi agli obblighi | Altalex

Sicurezza: l’integrità fisica del lavoratore prima di tutto

In materia di sicurezza sul lavoro, le esigenze economiche e produttive di un’impresa non possono in alcun modo ledere la vita e l’integrità fisica del prestatore di lavoro. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 25919/15.

Il caso

Il Tribunale di Bergamo condannava l’imputato, delegato alla sicurezza di un’impresa, per omicidio colposo cagionato a un dipendente dell’impresa. La Corte d’appello di Brescia, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, riconosceva la circostanza attenuante. Contro la pronuncia, l’imputato propone ricorso in Cassazione.

Il tema del processo riguarda l’organizzazione del lavoro la predisposizione di presidi adeguati contro gli infortuni, questione che coinvolge necessariamente il ruolo dell’imputato nella sua qualità di delegato alla sicurezza. La tesi della difesa secondo cui non vi sarebbero state misure in grado di scongiurare la possibilità di caduta al suolo dei lavoratori contrasta con le norme di legge (art. 41 Cost. e art. 2087 c.c.) che sanciscono il valore primario della vita e dell’integrità fisica del lavoratore, la cui lesione non può essere in alcun modo giustificata, nello svolgimento dell’attività lavorativa, da esigenze economiche e produttive.

Il ricorrente contesta inoltre il fatto che i Giudici di merito abbiano ritenuto la responsabilità dell’imputato sulla base di documenti reperiti sui siti internet dedicati alla sicurezza nei cantieri, senza offrire alcun riscontro sull’effettiva attuabilità dei rimedi antinfortunistici nei cantieri in esame. In ordine a tale censura, la Corte di Cassazione ritiene che la correttezza della decisione dei Giudici di merito, dal momento che non si è basata sulla loro scienza privata. Infatti, tramite una semplice ricerca su internet, i Giudici di appello si sono limitati ad accertare la disapplicazione colposa dell’art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro), il quale prevede che l’imprenditore è tenuto a predisporre, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’incolumità fisica e morale dei lavoratori.

I documenti reperiti su internet sono stati menzionati solo quale dimostrazione di regole di esperienza assai note e condivise, mentre la valutazione del Giudice è rimasta ben salda al capo di imputazione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Sicurezza: l’integrità fisica del lavoratore prima di tutto - La Stampa

La moto andava troppo veloce, ma l’autista avrebbe potuto notarla senza problemi: pena confermata

Non può ritenersi imprevedibile che un motociclista su una moto di grossa cilindrata proceda ad elevata velocità in una strada provinciale a tratti gravata da limiti urbani, ma “trattata” come fosse a scorrimento veloce. Così ha deciso la Cassazione nella sentenza 25927/15.

Il caso

La Corte d’appello condannava, ai sensi degli artt. 589 c.p.(omicidio colposo) e 145 codice della strada (precedenza) un imputato, accusato di aver causato, mentre si trovava alla guida della sua auto, la morte di un motociclista: percorrendo una strada provinciale, l’imputato si era fermato a ridosso della linea di mezzeria, con indicatore acceso, per immettersi in un’area di servizio, ma non si accorgeva del sopraggiungere in direzione di marcia opposta della moto, condotta a velocità eccessiva ed in violazione dei limiti orari dalla vittima. L’imputato iniziava quindi la manovra di svolta a sinistra, provocando così la collisione.

L’uomo ricorreva in Cassazione, sostenendo che non fosse stata raggiunta la prova della sua responsabilità penale, in quanto non era stato possibile determinare il punto d’urto, non era stata fatta l’autopsia: mancava quindi la prova del nesso di causalità. Inoltre, deduceva anche il mancato raggiungimento della prova dell’elemento soggettivo del reato, sotto il profilo della condotta colposa, dal momento che l’imputato si sarebbe trovato nella concreta ed assoluta impossibilità di prevedere il sopraggiungere della moto: a suo giudizio, era stata l’elevata velocità della moto a causare il sinistro, non potendo invece lui vedere la moto, a causa di un’altra macchina che procedeva a velocità moderata.

La Corte di Cassazione sottolinea che dai rilievi fotografici poteva desumersi che si trattasse di un rettilineo preceduto, peraltro 200 metri prima del punto di impatto, «da una leggera curva destrorsa, comunque inidonea a creare problemi di visibilità». Inoltre, il motociclista aveva sorpassato l’auto, ritenuta dal ricorrente di intralcio alla visibilità, prima della leggera torsione stradale, per cui cadeva la tesi del ricorrente. Perciò, l’avvistamento reciproco dell’automobilista, fermo in procinto di svoltare a sinistra, da parte della vittima, e del motociclista da parte dell’imputato, era esigibile solo ponendo l’ordinaria attenzione e la minima diligenza.

Non poteva ritenersi imprevedibile, come sostenuto al contrario dall’imputato, che un motociclista su una moto di grossa cilindrata procedesse ad elevata velocità in una strada provinciale a tratti gravata da limiti urbani, ma “trattata” come fosse a scorrimento veloce. Per quanto riguarda il nesso di causalità, era ininfluente la circostanza che non fosse stata condotta un’indagine sulle cause della morte, oppure sull’esatto punto di urto, in quanto la causa della morte era certa senza necessità di esame autoptico. Il nesso di causalità non avrebbe potuto essere escluso, neanche se si fosse ritenuto che la vittima fosse caduta prima dell’impatto, poiché tale caduta ci sarebbe stata per l’improvvisa decisione dell’imputato di iniziare la manovra di svolta, costringendo la vittima ad una brusca ed inefficace frenata. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La moto andava troppo veloce, ma l’autista avrebbe potuto notarla senza problemi: pena confermata - La Stampa

domenica 26 luglio 2015

Congedi parentali anche a ore

Via libera alla fruizione del congedo parentale su base oraria. Anche se non disciplinato da un contratto collettivo, i lavoratori possono scegliere di fruire del congedo su base oraria oltre che su base giornaliera. La novità è prevista dal dlgs n. 80/2015 (riforma maternità in attuazione del Jobs act), in vigore dal 25 giugno, che ha svincolato la facoltà della fruizione oraria dalla previsione di una disciplina nel Ccnl. L’Inps ha aggiornato la modulistica (il che consente ai lavoratori di presentare le richieste) in attesa di emanare apposita circolare con le istruzioni (come anticipato nella circolare n. 139/2015, su ItaliaOggi del 21 luglio). Quando non esista una disciplina collettiva, la fruizione oraria è consentita per la metà dell’orario giornaliero (per esempio quattro ore se la giornata lavorativa è di otto ore).

Congedo parentale. Per congedo parentale s’intende l’astensione facoltativa del lavoratore/trice dipendente. In seguito alla riforma del Jobs act, per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore (lavoratore dipendente) ha diritto di astenersi per un periodo complessivamente (tra i due) non eccedente dieci mesi (11 se il papà ne fruisce per almeno tre mesi). La legge n. 228/2012 aveva introdotto la possibilità di frazionare a ore la fruizione del congedo parentale. Una facoltà, tuttavia, subordinata alla preventiva previsione, da parte della contrattazione collettiva di settore, delle modalità di fruizione, nonché dei criteri di calcolo e dell’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, il che di fatto aveva lasciato impraticabile la nuova opportunità.

Fonte: www.italiaoggi.it//Congedi parentali anche a ore - News - Italiaoggi

#Pct, gli atti saranno sintetici

Atti sintetici anche nel processo civile telematico. La regola già prevista per il processo amministrativo, approda anche nei tribunali civili. Con un differenza, però, mentre davanti al Tar per gli atti che sforano le 20 pagine è prevista una espressa sanzione di tipo processuale (ovvero il giudice può non prendere in considerazione ciò che è scritto a partire da pagina 21), per il processo civile e telematico non sono previste sanzioni specifiche. Almeno per ora. Questa una delle modifiche apportate nel corso dei lavori alla camera al dl 83/2015 (dl fallimenti) che ieri ha ottenuto il via libera il prima lettura per passare al vaglio del senato. La disposizione, inserita all’art. 19 (disposizioni sul Pct) prevede che «gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche» siano redatti in maniera sintetica. Il tutto, però, senza specificare il limite di pagine né le eventuali conseguenze per il mancato rispetto della disposizione. Elemento che se da un lato lascia alla norma la possibilità di essere interpretata in modo ampio, dall’altro lato si presta ad essere interpretata dai giudici, nel caso del suo mancato rispetto, come un abuso processuale che potrebbe comportare una condanna a maggiori spese. Sempre in tema di giustizia, tra le misure introdotte anche un credito di imposta fino a 250 euro per chi ha fatto ricorso con successo alla negoziazione assistita. Novità in arrivo, poi, anche sul fronte del personale. Entro il 2017, infatti, 2 mila unità di personale delle province saranno collocate presso l’amministrazione della giustizia. Numerose, poi, le misure in materia di fallimenti che da un lato accelerano la conclusione della procedura, dall’altro lato offrono maggiori garanzie circa le caratteristiche che i curatori fallimentari devono avere e introducono anche modifiche al concordato preventivo. E proprio in relazione a questi ultimi aspetti si dichiara soddisfatta la Cna (Confederazione nazionale artigianato) sottolineando, però, come nel passaggio al senato sia necessario lavorare per «introdurre vincoli più stringenti in caso di cessione o di conferimento in altra società, come il divieto di partecipare alla newco per soggetti riconducibili all’impresa che chiede l’ammissione al concordato, evitando che il debitore possa riprendere in maniera fraudolenta l’attività a danno dei creditori».

Fonte: www.italiaoggi.it//Pct, gli atti saranno sintetici - News - Italiaoggi

venerdì 24 luglio 2015

I figli passano più tempo dalla madre: il padre deve versare l’assegno di mantenimento

In materia di divorzio o separazione, quando l’affidamento condiviso dei figli prevede un collocamento prevalente presso uno dei genitori, la corresponsione dell’assegno di mantenimento deve porsi a carico del genitore non collocatario. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 13504/15

Il caso

Il Tribunale di Chiavari, sciolto il matrimonio fra due coniugi, imponeva all’uomo il versamento di un assegno mensile per il mantenimento dei figli. La Corte d’appello di Genova confermava la decisione del Tribunale, sul fondamento della più elevata posizione reddituale dell’uomo. Quest’ultimo ricorre in Cassazione. La Suprema Corte ritiene di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’affidamento congiunto dei figli a entrambe i genitori (previsto dall’art 6 della legge sul divorzio), essendo disciplinato nell’esclusivo interesse dei minore, non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, tramite la sottoscrizione di un assegno periodico, il cui valore sia proporzionato alle loro esigenze di vita e al contesto familiare e sociale di appartenenza (Cass., n. 26060/14).

Tale istituto, d’altro canto, non prevede come conseguenza automatica che ognuno dei genitori debba contribuire in maniera paritaria, diretta e autonoma alle esigenze sopra citate. L’articolo 155 del codice civile (Provvedimenti riguardo ai figli), nell’indicare i presupposti e i caratteri dell’assegno, enuncia il principio generale secondo cui ciascun genitore contribuisce al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Genitore non collocatario. Tale disposizione non risulta essere in contrasto con la previsione che l’assegno suddetto venga disposto in favore del genitore presso cui i figli stanno maggiormente, poiché tale corresponsione appare opportuna, se non addirittura necessaria, come nel caso di specie, quando l’affidamento condiviso preveda un collocamento maggiore presso uno dei genitori: di conseguenza, l’assegno va posto a carico del genitore non collocatario.

Gli Ermellini hanno infatti già avuto modo di osservare (Cass., n. 23411/09) che il genitore collocatario, essendo maggiore il tempo passato presso di lui dalla prole, avrà bisogno di gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell’altro genitore, dovendo lui provvedere maggiormente alle spese correnti e all’acquisto di beni durevoli che non costituiscono necessariamente spese straordinarie. La Cassazione ritiene allora che, nel caso di specie, i Giudici di merito hanno opportunamente calcolato l’ammontare di tale assegno dovuto dall’ex coniuge alla madre dei loro figli. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /I figli passano più tempo dalla madre: il padre deve versare l’assegno di mantenimento - La Stampa

La pizzeria produce vapori nauseabondi, il reato è permanente

La Corte d’appello di Campobasso condanna un imputato per il reato previsto dall'articolo 674 del codice penale (getto pericoloso di cose): l’uomo, nell’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (come accertato nel periodo tra giugno e novembre 2009), ha provocato l’emissione nell’atmosfera di fumi e vapori nauseabondi, causando così disagio ai condomini dello stabile, costretti a tenere le finestre chiuse.

L’imputato ricorre in Cassazione. Dopo aver rilevato che, trattandosi di una pizzeria funzionante ininterrottamente, il reato ipotizzato è di natura permanente, afferma di essere già stato condannato nel 2012 per i fatti contestati. Inoltre, dagli accertamenti disposti, è emerso il buon funzionamento delle attrezzature poste in essere per la riduzione degli odori e dei fumi, per cui doveva essere esclusa la punibilità.

La Cassazione (sentenza 27562/15) ricorda che la contravvenzione prevista e punita dall’art. 674 c.p., quando abbia per oggetto l’illegittima emissione di gas, vapori, fumi atti ad offendere, imbrattare o molestare le persone, connessa all’esercizio di attività economiche e legata al ciclo produttivo, assume il carattere della permanenza, non potendosi ravvisare la consumazione di definiti episodi in ogni singola emissione di durata temporale non sempre individuabile. Di conseguenza, se la sentenza di primo grado ha accertato la permanente attualità dell’attività produttiva in termini non diversi da quelli del momento della contestazione, quanto a strumenti di produzione, la permanenza nel reato deve ritenersi cessata con la pronuncia di tale sentenza.

Tuttavia, nel caso, la sentenza passata in giudicato del 2012 aveva ad oggetto fatti commessi fino al 2007: «trattandosi di contestazione “chiusa”, la permanenza doveva ritenersi, quindi, cessata (già prima della sentenza) alla data indicata nell’imputazione». Invece, il caso in commento riguardava fatti accertati tra giugno e novembre 2009, per cui si trattava di una condotta successiva che, come tale, non poteva essere coperta dal precedente giudicato.

Inoltre, l’evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ai sensi dell’art. 844 c.c. (immissioni). Il limite deve essere accertato rigorosamente, come avvenuto nel caso di specie: i giudici di merito avevano ampiamento argomentato in ordine al superamento della normale tollerabilità, come constatato anche dagli agenti di polizia municipale che si erano recati sul posto (uno dei quali si era anche sentito male). Il ricorrente, invece, si limita a riproporre doglianze in fatto, riguardo al buon funzionamento dell’impianto, o irrilevanti, come ad esempio il mancato consenso da parte dei condomini all’installazione di una canna fumaria. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La pizzeria produce vapori nauseabondi, il reato è permanente - La Stampa

Pensioni e stipendi, pignorabilità limitata

Pensioni e stipendi a pignorabilità limitata. Le pensioni non possono essere toccate fino alla cifra del 150% dell’assegno sociale; e gli stipendi sono blindati fino al triplo dell’assegno sociale. Sono alcune delle novità sulle esecuzioni portate dal decreto legge 83/2015 (che contiene misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria oltre ad alcune norme sull’Ilva), che ha ricevuto ieri la fiducia della Camera con 355 voti a favore, 188 contrari e un astenuto. Il voto finale sul provvedimento (si veda anche ItaliaOggi di ieri) è previsto per oggi. Il testo è in prima lettura e deve passare in Senato. Ma vediamo le novità più importanti per le espropriazioni.

PRECETTO. Il precetto deve contenere anche un avvertimento al debitore sulla possibilità di avvalersi degli accordi di composizione della crisi previsti dalla legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

PORTALE DELLE VENDITE. La pubblicità degli avvisi nell’ambito delle procedure di espropriazione forzata, oggi affidata all’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento, è sostituita dalla pubblicazione sul sito internet del ministero della giustizia, in un’area pubblica denominata «portale delle vendite pubbliche». La pubblicazione dell’avviso sui quotidiani non è più obbligatoria, ma rimessa alla valutazione del giudice. La mancata pubblicità sul portale determina l’estinzione della procedura esecutiva solo se l’omissione è imputabile al creditore.

Fonte: www.italiaoggi.it//Stipendi, pignorabilità limitata - News - Italiaoggi

Negoziazione assistita e separazione dei coniugi: niente imposta di registro

Con la Risoluzione 65/2015 l’Agenzia delle entrate risponde al quesito postole in tema di applicabilità o meno agli accordi conclusi a seguito di negoziazione assistita c.d. familiare di cui all’art. 6, d.l. 132/2014 dell’esenzione di cui all’art. 19, l. n. 74 del 1987 in tema di “imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa”.

In particolare, l’art. 19, l. 6 marzo 1987, n. 74 dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

Il quesito posto riguarda l’applicabilità dell’esenzione in parola al seguente caso.

Due coniugi intendono separarsi, con accordo che prevede anche la cessione da parte della moglie al marito della piena proprietà di un immobile e la costituzione di usufrutto da parte del marito in favore della moglie su un immobile. I coniugi medesimi vorrebbero addivenire al perfezionamento delle predette operazioni immobiliari utilizzando il nuovo strumento della c.d. negoziazione assistita c.d. familiare.

Si domanda all’Agenzia se possa trovare applicazione, anche per il caso di specie, l'agevolazione di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

L’Agenzia conferma l’applicabilità dell’esenzione in discorso agli accordi di negoziazione assistita ex art. 6, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132.

Difatti, illustra la Risoluzione in commento:

le agevolazioni di cui al citato art. 19 si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici “relativi” al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso;

secondo C. Cost. 11 giugno 2003, n. 202, l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che giustifica il beneficio fiscale con riferimento agli atti del giudizio divorzile, è presente anche nel giudizio di separazione (finalizzato ad agevolare e promuovere, in breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano sul coniuge non affidatario della prole);

secondo la circolare 29 maggio 2013, n. 18, l'esenzione in discorso deve ritenersi applicabile, oltre che agli accordi di natura patrimoniale riferibili direttamente ai coniugi, anche ad accordi aventi ad oggetto disposizioni negoziali in favore dei figli; ciò a condizione che dette disposizioni siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale;

ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. 132/2014 l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti di separazione e divorzio.

Pertanto, conclude la risoluzione in commento, deve ritenersi applicabile anche agli accordi conclusi a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui al citato articolo 6 del decreto legge n. 132 del 2014 l'esenzione disposta dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, “sempreché dal testo dell'accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.

Fonte: www.altalex.com//Negoziazione assistita e separazione dei coniugi: niente imposta di registro | Altalex

Violenza sessuale: costituisce ''induzione'' qualsiasi forma di sopraffazione della vittima

 L’induzione necessaria ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale non si identifica solo con la persuasione subdola ma si...