domenica 28 giugno 2015

L’avviso di ricevimento non prova la spedizione del ricorso

Se c’è contestazione sulla data di spedizione del ricorso in appello, l’avviso di ricevimento depositato dall’ufficio contestualmente al ricorso, ovvero in una fase successiva, avendo solo valore presuntivo, non costituisce prova a fede privilegiata. Sono le interessanti conclusioni raggiunte dalla cassazione nell’ordinanza n. 12932/15 di martedì scorso. L’art. 22 del dlgs n. 546/92 dice che, il ricorrente, qualora utilizzi il mezzo postale, nei successivi trenta giorni dalla proposizione del ricorso deve depositare, a pena d’inammissibilità, copia della spedizione della raccomandata. La prassi adottata dalle agenzie erariali prevede per ogni appello, il deposito contestuale del ricorso con l’elenco cumulativo di quelli consegnati quello stesso giorno all’ufficio postale; successivamente, per ogni appello presentato, l’ufficio deposita la cartolina di ricevimento; con questo successivo deposito si ritiene di dimostrare sia l’avvenuta spedizione del ricorso in caso di mancata costituzione dell’appellato, sia il momento dell’effettiva spedizione dell’atto. Nella vertenza trattata dal collegio supremo, i giudici regionali, sulla base di una certificazione rilasciata dalle Poste italiane, avevano dichiarato tardivo l’appello proposto contro la sentenza della commissione provinciale; l’ufficio tuttavia, replicava come dall’avviso di ricevimento depositato, lo stesso appello risultasse regolarmente spedito nel termine semestrale previsto dalla norma.
fonte: www.italiaoggi.itL’avviso di ricevimento non prova la spedizione del ricorso - News - Italiaoggi

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