martedì 16 giugno 2015

La denominazione di una società con l'acronimo di un’altra è sleale

Ogni qualvolta in cui vi sia il pericolo di confusione sulla denominazione di una società per l’uso fatto da un altro imprenditore, e quindi in presenza di una situazione pregiudizievole che comporterebbe la possibilità di confusione tra due o più società, si ha concorrenza sleale. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 11224/15.

Il caso

Due coniugi erano stati condannati al pagamento di una somma di denaro nei confronti di una società, successivamente dichiarata fallita, a titolo di concorrenza sleale. Risultava come i due avessero dato vita ad una società con la stessa denominazione, subentrando così in rapporto con un importante cliente precedentemente legato con la società originaria. I due convenuti agirono in Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di concorrenza sleale e risarcimento del danno. Infatti, sostenevano che la denominazione “Infondis”, attribuita ad entrambe le società, traeva origine da un acronimo, «informatica distribuita», diffusamente impiegato sia in Italia che in Europa, e che quindi i Giudici avrebbero dovuto argomentare più approfonditamente la comparazione tra le due denominazioni sociali.

In riferimento all’accertamento dello stato soggettivo dei due coniugi si osservava come i due avessero specificamente voluto dar vita ad un diverso soggetto, che però di fatto svolgeva le stesse attività della società attrice, così da sostituirsi a questa nell’espletamento degli incarichi affidati dal loro importante cliente, per trarre un vantaggio diretto dalle operazioni. Infatti, era chiaro come la confusione tra le due società si traeva non solo dalla stessa denominazione, ma anche per la concreta attività svolta dai rincorrenti, benché in uno statuto si parlava di “formazione” e nell’altro di “addestramento” all’informatica, con lo scopo di «ingenerare nella clientela, l’idea di una sostanziale continuità delle prestazioni offerte dall’attrice». Per questi motivi la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La denominazione di una società con l'acronimo di un’altra è sleale - La Stampa

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