lunedì 8 giugno 2015

Il gestore delle strade può modificare i limiti di velocità imposti dal Ministero

La legge consente all’ente proprietario della strada di abbassare i limiti di velocità minima e massima, in determinate strade e tratti di strada, quando l’applicazione dei limiti generali previsti dal Ministero dei Trasporti al caso concreto renda opportuna la determinazione di limiti diversi. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 10684/15.

Il caso

Una donna chiede l’annullamento del verbale di accertamento con il quale le è stata contestata la violazione del limite massimo di velocità, pari a 80 KM/h, fissato con provvedimento dell’ANAS, circolando alla velocità di 100 KM/h. Deduce l’illegittimità del provvedimento che diminuiva il limite normalmente vigente per le superstrade (110 KM/h) per violazione di norme di legge e della direttiva ministeriale. Il Giudice di Pace e il Tribunale di Rovigo respingono l’opposizione e l’appello rilevando che nel provvedimento limitativo della velocità si dava atto che si erano create delle deformazioni del piano viabile; che le deformazioni permanevano finchè non venivano eliminate e che infine, tali circostanze erano foriere di situazioni di pericolo. L'automobilista ricorre in Cassazione e il il Comune fa il suo controricorso.

Le caratteristiche della sezione stradale possono incidere sui limiti di velocità. Le deformazioni del piano viabile possono determinare pericoli per la circolazione a velocità elevate, ossia fino a 110 KM/h, quindi in tale situazione l’abbassamento del limite di velocità, funzionale a non consentire andature incompatibili con le condizioni della strada, diviene addirittura doveroso. Inoltre, la direttiva ministeriale 24/6/2006, allora vigente, quanto ai limiti di velocità su strade extraurbane, fa un generico riferimento ai tratti con scadimento delle caratteristiche della sezione stradale per composizione e dimensioni, condizione che è stata poi riscontrata nel caso di specie avuto riguardo all’evidenziata necessità di rafforzamento della pavimentazione con eliminazione delle deformazioni del piano viabile.

Il motivo di ricorso è infondato perché, come ha correttamente interpretato il Giudice di appello, le deformazioni della strada permangono fino a quando non vengono eliminate e pertanto deve essere applicata eguale disciplina in presenza di deformazioni del piano viabile che non sono occasionali, ma richiedono l’esecuzione di lavoro di rafforzamento della pavimentazione con eliminazione delle deformazioni del piano viabile. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Il gestore delle strade può modificare i limiti di velocità imposti dal Ministero - La Stampa

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