mercoledì 20 maggio 2015

Nessuna giustificazione per la propria scheda SIM nel cellulare rubato: il dolo non può essere escluso a priori

L’uso di una scheda intestata su un telefono rubato può essere indicativa, in assenza di giustificazioni, sia della disponibilità dell’oggetto da parte dell’intestatario sia della consapevolezza dell’illiceità della provenienza illecita dell’apparecchio, «almeno nella dimensione attenuata del dolo per accettazione del rischio». Così si è espressa la Cassazione nella sentenza 18525/15.

Il caso

La Corte d’appello di Pescara assolve un’imputata dal reato di ricettazione di un telefono. Secondo i giudici, l’inserimento nel telefono rubato della scheda SIM intestata all’imputata non era sufficiente a provare il dolo della ricettazione, in quanto «la nota tecnica del tracciamento IMEI dovrebbe indurre il ricettatore ad inserire una scheda intestata ad altri o a persona addirittura inesistente», considerando anche la facilità di reperimento di carte SIM.

Il Procuratore generale ricorre in Cassazione, contestando l’esclusione dell’elemento soggettivo: l’utilizzo di un telefono rubato con una scheda intestata a suo nome non può escludere la responsabilità dell’imputata, «considerata la difficoltà di procurarsi una scheda ad altri intestata e tenuto conto del fatto che la SIM card veniva inserita nel telefono subito dopo il furto», senza tralasciare che la donna non ha fornito alcuna giustificazione e non ci sono prove del regolare passaggio di proprietà del telefono.

La Cassazione innanzitutto ricorda che, per configurare il delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, «senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto». La prova si può ricavare anche da fattori indiretti, se la loro coordinazione logica sia tale da dimostrare la malafede. La consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche da altri elementi considerati dall’art. 712 c.p. per il caso di incauto acquisto. Ricorre poi, il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, «che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza».

Nel caso, il telefono oggetto di furto era stato utilizzato con la scheda SIM intestata all’imputata, la quale non aveva fornito giustificazioni. L’introduzione nell’apparecchio telefonico di una scheda SIM, insieme all’assenza di giustificazioni proveniente dall’intestatario circa le ragioni di tale utilizzo, possono, secondo gli Ermellini, «concorrere ad integrare un quadro indiziario univocamente indicativo della consumazione del reato»: l’uso di una scheda intestata su un telefono oggetto di furto può essere indicativa, in assenza di giustificazioni, sia della disponibilità dell’oggetto da parte dell’intestatario sia della consapevolezza dell’illiceità della provenienza illecita dell’apparecchio, «almeno nella dimensione attenuata del dolo per accettazione del rischio». Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione alla Corte d’appello di Perugia.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Nessuna giustificazione per la propria scheda SIM nel cellulare rubato: il dolo non può essere escluso a priori - La Stampa

Nessun commento:

Posta un commento

Responsabilità professionale medica, stop alle "liti temerarie" contro i medici

 Stop alle "liti temerarie" contro i medici: su 100 cause per responsabilità professionale, nel penale, solo il 5% porta a una con...