mercoledì 8 aprile 2015

E' deducibile il mantenimento dell’ex, anche se convertito nell’accollo del mutuo

La scelta dei coniugi separati di pagare le rate del mutuo anzchè versare gli assegni alimentari disposti dal giudice è legittima e, in quanto tale, non fa perdere il diritto alla deducibilità delle spese sostenute. È quanto emerge dall’ordinanza di Cassazione 6794/15, con cui la Corte conferma il diritto del marito alla deduzione delle rate di mutuo pagate in vece e per conto della moglie, già riconosciuto dai giudici di secondo grado.

A far dare l’ok alla deducibilità, l’equivalente importo delle rate di mutuo accollato rispetto all’ammontare stabilito dal Giudice per gli assegni di mantenimento: non essendo le prime di entità superiore alle seconde, non v’è motivo di impedirne la deducibilità. Nel caso, è pacifico che la coniuge debitrice (del mutuo) è rimasta “di certo” sollevata dall’onere di adempiere in prima persona, in tal modo avvantaggiandosi “alla stessa stregua di come sarebbe avvenuto se la corresponsione dell’assegno periodico fosse avvenuta direttamente a suo favore con le modalità consuete”.

Fonte: www.fiscopiu.it/E' deducibile il mantenimento dell’ex, anche se convertito nell’accollo del mutuo - La Stampa

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