giovedì 16 aprile 2015

Bollo virtuale, il vademecum dell'Agenzia delle Entrate

Modalità di presentazione delle domande, procedimento di autorizzazione e di liquidazione del tributo, modalità di applicazione delle sanzioni nei casi di mancato o ritardato versamento e di dichiarazione omessa o infedele. Sono alcuni degli aspetti relativi all'imposta di bollo assolta in maniera virtuale (di cui agli artt. 15 e 15-bis del D.P.R. n. 642/1972) illustrati dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 16/E pubblicata ieri.

Il documento ricorda che il soggetto interessato deve chiedere una preventiva autorizzazione all'assolvimento dell'imposta in modalità virtuale. La richiesta va presentata all’Ufficio competente (Direzioni provinciali del domicilio fiscale del contribuente, tranne per enti statali e Camere di Commercio, per i quali sono competenti le Direzioni regionali), mediante domanda corredata da una dichiarazione sottoscritta dall'istante, contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno. L’autorizzazione viene concessa a tempo indeterminato, è revocabile con atto che va notificato all’interessato e può essere oggetto di rinuncia da parte del contribuente.

La liquidazione dell’imposta viene effettuata in via provvisoria dall'Ufficio, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione presentata con l’istanza di autorizzazione, per il periodo che va dalla data di decorrenza dell’autorizzazione al 31 dicembre dello stesso anno, e viene ripartita in rate bimestrali, con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.

Dal 2016, il soggetto autorizzato deve presentare all’Ufficio, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e dei documenti emessi nell’anno precedente, degli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta e degli assegni bancari estinti nel periodo: alla luce di questi dati, previa verifica, l’Ufficio liquida a consuntivo l’imposta dovuta per l’anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o a quella successiva. Detta liquidazione viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l’anno in corso. I versamenti vanno effettuati con il modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015.

La Circolare precisa che la procedura non si applica all'assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici (di cui al D.M. 17 giugno 2014). Per quanto riguarda le sanzioni, il documento chiarisce che mentre, in linea generale, le violazioni relative all’omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sono sanzionate nella misura dal 100 al 500% dell’imposta o della maggiore imposta, nelle ipotesi di omesso o tardivo versamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale alle prescritte scadenze, si applica la sanzione pari al 30% di ogni importo non versato.

Fonte:www.fiscopiu.it/Bollo virtuale, il vademecum dell'Agenzia delle Entrate - La Stampa

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