lunedì 9 marzo 2015

La decorrenza dell’assegno in favore dei figli va fatta risalire alla data della domanda

La Corte d’appello di Salerno, chiamata a pronunciarsi nel procedimento relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi, dispone che l’obbligo del marito di corrispondere alla moglie un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, deve decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. L'uomo ricorre in Cassazione. La Suprema Corte (sententa 3348/15) ritiene il ricorso infondato, rilevando che la decorrenza dell’assegno in favore dei figli va fatta risalire alla data della domanda, prescindendo l’obbligo di mantenimento dei figli dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Ricorda, inoltre, che si deve ammettere la possibilità, per il genitore istante, di chiedere un adeguamento del relativo ammontare. Ne consegue che la decisione della Corte territoriale è stata presa correttamente, sia nel rilevare l’ammissibilità della domanda della moglie, sia nel disporre che il nuovo importo dovesse valere dalla data della domanda introduttiva del giudizio. Quindi, la Cassazione respinge il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - La decorrenza dell’assegno in favore dei figli va fatta risalire alla data della domanda

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