martedì 31 marzo 2015

Fatturazione elettronica, oggi è il D-Day

Addio alla fattura di carta: da oggi i fornitori di tutte le pubbliche amministrazioni dovranno emettere la fattura in formato elettronico e trasmetterla utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI).

Dopo l’avvio della prima fase, che ha riguardato i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, scatta da oggi la seconda fase, che coinvolge tutte le altre amministrazioni:

1) Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni;

2) Autorità indipendenti, istituzioni universitarie, istituti autonomi case popolari, Camere di commercio;

3) tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, ivi compresi gli ordini professionali;

4) le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;

5) l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e il CONI.

Secondo i dati diffusi dall’Agenzia per l’Italia Digitale, al 26 marzo non risultavano registrati all'IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) solo 449 soggetti, dei 21.554 soggetti con obbligo di fatturazione elettronica (di cui 9.159 amministrazioni centrali). La registrazione, come sottolineato dall’AgID, è un adempimento indispensabile per il passaggio alla fatturazione elettronica, in quanto consente l’identificazione degli Uffici che dovranno ricevere la fatture in formato elettronico.

In vista della scadenza di oggi, l’Amministrazione Finanziaria ha provveduto a potenziare il Sistema di interscambio per sostenere l'aumento del numero dei documenti scambiati, stimato in 50 milioni di fatture all'anno. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate Orlandi ha annunciato che l'Agenzia per l’Italia digitale fornirà gratuitamente ai professionisti strumenti per la gestione completa delle fatture elettroniche (compilazione, firma, trasmissione e conservazione), fino a un massimo di 24 fatture all’anno, sul modello di quanto già avvenuto, grazie alla collaborazione tra AgID e Infocamere, per le imprese iscritte alle Camere di commercio. Dal canto suo, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a seguito dell'accordo siglato con la SIA S.p.A., che fornirà agli Ordini territoriali il portale per la gestione automatica del processo di fatturazione elettronica, offrirà gratuitamente a tutti gli iscritti l'emissione di 12 fatture verso la P.A., garantendo un prezzo unitario contenuto per le fatture eccedenti.

Fonte: www.fiscopiu.it/Fatturazione elettronica, oggi è il D-Day - La Stampa

Cassazione: se il medico di base sbaglia anche l’Asl deve pagare

Un’aspirina lo avrebbe salvato dalle conseguenze di una ischemia. Diagnosticata in ritardo dal medico di base, un pensionato torinese rimase invece invalido all’80% fino alla morte. La vicenda, che risale al 1997, si è conclusa in questi giorni con una sentenza pilota della Corte di Cassazione, destinata a fare giurisprudenza. I supremi giudici hanno infatti stabilito che a risarcire i familiari dell’uomo, morto nel 2011 dopo quasi 15 anni passati tra ospedali e altre strutture, dovrà essere non solo il medico di base che sbagliò la diagnosi, ma anche l’azienda sanitaria della zona. Un principio, sempre secondo la sentenza, che verrà applicato d’ora in poi a tutti i casi analoghi.

La storia inizia quando Piero, dirigente Fiat in pensione di 58 anni residente nella zona di Chivasso, esce per fare jogging e si accorge di non riuscire a muovere una mano. Di lì a poco gli si blocca tutto un lato del corpo. La moglie chiama il medico di famiglia che, al telefono, gli dice che non è nulla di grave. Il giorno successivo Piero sta peggio e il dottore lo visita a casa. Non gli prescrive un vasodilatatore come l’aspirina, ma un tranquillante. Soltanto a due giorni dal malore, dopo che le condizioni peggiorano ulteriormente, la moglie accompagna l’uomo all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, dove gli viene immediatamente diagnosticata l’ischemia. Ma per arginare le conseguenze ormai è troppo tardi: resterà invalido e non autosufficiente fino alla morte, avvenuta nel 2011.

 Dal giorno della diagnosi inizia anche la vicenda giudiziaria, con la richiesta di risarcimento al medico di base per la negligenza che, dicono alcune consulenze, è stata fatale alla qualità della vita di Piero. Passano quattro anni e non arriva nulla. L’inchiesta penale nei confronti del medico, accusato di lesioni colpose, è archiviata per difetto di nesso causale tra negligenza e malattia. Nel 2001 la decisione degli avvocati Renato Ambrosio e Marco Bona dello studio torinese Ambrosio & Commodo di citare in giudizio civile, oltre al dottore, anche l’allora Asl 6 (ora confluita nell’Asl To4), i cui legali hanno sempre sostenuto che il medico di base è un libero professionista ed è il solo responsabile, anche civilmente, dei suoi errori. Dopo 14 anni la sentenza della Cassazione ha ribaltato questo principio: le aziende sanitarie sono responsabili in solido con i medici di famiglia. L’Asl To4 potrà rivalersi sul dottore negligente, che però nel frattempo è emigrato in Australia.

(Fonte: Ansa)  /Cassazione: se il medico di base sbaglia anche l’Asl deve pagare - La Stampa

lunedì 30 marzo 2015

Poliziotto senza casco fermato dai carabinieri: non può scegliere a chi rivelare la propria identità

Il tribunale condanna un imputato per aver violato l'articolo 651 del codice penale (rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale). L’uomo era stato fermato da due carabinieri per un controllo in strada, ma in seguito alla loro richiesta di fornire le generalità ed i documenti di identità, rispondeva che lo avrebbe fatto soltanto al personale della Polizia di Stato, corpo a cui apparteneva con la qualifica di ispettore. Cosa che aveva fatto, all’arrivo di una pattuglia di colleghi. L’imputato ricorre in Cassazione. La Suprema Corte (sentenza 9957/15) ricorda che l’elemento del reato previsto dall’art. 651 c.p. consiste nel rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e non nella mancata esibizione di un documento. Dire a voce le proprie generalità è sufficiente ad escludere il reato. L'uomo non si era limitato a non esibire i suoi documenti di identità, ma si era anche rifiutato di declinare le proprie generalità ai carabinieri che lo avevano fermato per un controllo, perfezionando così la fattispecie dell’art. 651 c.p.. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Poliziotto senza casco fermato dai carabinieri: non può scegliere a chi rivelare la propria identità - La Stampa

domenica 29 marzo 2015

La chiusura degli Opg spaventa medici e pm: “Rischi per la sicurezza”

Il 31 marzo l’Italia dice addio ai vecchi manicomi criminali. “Con la nuova legge molti internati pericolosi usciranno
C’è il «cannibale di Pineto», che quattro anni fa tentò di uccidere una donna per poi cibarsene, recluso nell’Ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa. Le mura dell’Opg di Castiglione delle Stiviere custodiscono il «pugile omicida», che ha visto il diavolo mentre massacrava a mani nude una filippina di 41 anni. E c’è la badante ucraina di 33 anni, che quattro anni fa esatti uccise con dieci coltellate l’ottantottenne che accudiva perché «spinta dai vampiri». La diagnosi di schizofrenia l’ha portata dentro le mura dell’ Ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione, vicino Mantova. Ma tra quattro anni potrebbe tornare in piena libertà. Senza che nessuno tuteli lei e noi. 
Codicillo di legge  
Il perché è contenuto in un codicillo della legge che a partire dal 31 marzo prevede la chiusura degli Opg, come si abbreviano i vecchi «manicomi criminali», con relativa destinazione dei 741 pazienti che ancora ci vivono nelle Rems, le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Strutture al massimo da 20 letti, dotate di sistemi anti-evasione. Ma a causa di una norma contenuta nella legge, scrive all’Associazione nazionale magistrati, il giudice del Tribunale di Roma, Paola Di Nicola, «siamo tenuti a revocare le misure di sicurezza per internati pericolosi che abbiano superato il limite massimo della pena edittale». Quella che avrebbero dovuto scontare in carcere se fossero stati in grado di intendere e di volere. 
A confermare l’allarme è anche la Società italiana psichiatria, la Sip, che pure si è battuta contro gli «ergastoli bianchi» e per la chiusura degli «Opg-lager». «E’ un pasticcio», ammette il segretario nazionale, Enrico Zanalda, che ci tiene a respingere la formula di «pericolosità sociale». «Ma è chiaro che serve una modifica del codice penale che, in caso di vizio totale o parziale di mente, consenta di detenere e curare in case circondariali le persone più gravi». «L’ipotesi che, quantomeno in un numero limitato di casi, la pericolosità sociale in senso psichiatrico sia legata alle peculiari caratteristiche psicopatologiche non pare essere stata vagliata», rimarcano anche Stefano Ferracuti e Gabriele Mandarelli, rispettivamente psicologo e psichiatra dell’Università la Sapienza di Roma. 
«La legge –denuncia invece Massimo Cozza, segretario nazionale della Cgil medici e psichiatra- affida ai soli infermieri il compito di accompagnare i sorvegliati dalle Rems agli ospedali quando necessario per una cura e anche questo non sembra un modo di garantire la sicurezza». Non a caso qualche giorno fa A.M., che strangolò la madre a Prato, è fuggito durante un trasferimento. Circa la metà degli internati dovrebbe essere dimessa, dicono all’Associazione «Stop Opg». Gli altri dovrebbero essere accolti dalle Rems. «Per ora solo in Emilia Romagna sono però pronte, in altre nove regioni ci si è limitati ad individuare dove aprirle e altrove non si è fatto nulla», spiega Zanalda. Dove i magistrati dovrebbero far sorvegliare gli internati resta un mistero. In Lombardia una delibera prevede che a Castiglione si cambi targa, passando dalla scritta Opg a Rems. Come dire: «cambiare tutto perché non cambi nulla».  
fonte: www.lastampa.it//La chiusura degli Opg spaventa medici e pm: “Rischi per la sicurezza” - La Stampa

venerdì 27 marzo 2015

Notifiche Equitalia, basta una raccomandata A/R

In tema di notifiche fatte da Equitalia, la procedura da seguire dall’agente della riscossione è in discesa: basta una semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento “senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica”. Oltre al fatto che, irregolarità o meno, se il destinatario va a ritirare l’atto, si considera sanato ogni eventuale errore, avendo l’atto “raggiunto il suo scopo”. È quanto emerge dalla sentenza di Cassazione 5898/15, con cui la Suprema Corte annulla la sentenza di merito che dichiarava l’illegittimità della notifica eseguita mediante raccomandata A/R.

A dare il via libera alle notifiche così perfezionate, una recentissima sentenza di Cassazione, la 16949/14, che le legittima in tutti i casi di notificazione a mezzo posta di cartella esattoriali emesse per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative. Secondo gli Ermellini, la soluzione è conforme alla previsione di legge (art. 26, D.P.R. 602/73) che impone all’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o “l’avviso di ricevimento”, in ragione della forma di notificazione prescelta. La nullità non può “mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”, circostanza che si verifica tutte le volte che si procede al ritiro ovvero alla tempestiva impugnazione dell’atto.

Fonte: www.fiscopiu.it/Notifiche Equitalia, basta una raccomandata A/R - La Stampa

Moglie condannata per un "calcio proibito" al marito. Non passa la tesi dell’aggressione da parte dell’uomo

Mira da cecchino professionista per una moglie, che centra in pieno il marito con un calcio, colpendolo, volutamente, nella zona più cara agli uomini... Momento di follia o reazione a un comportamento aggressivo da parte del coniuge? Più plausibile la prima ipotesi. E ciò comporta la condanna della donna (Cassazione, sentenza 9693/15).

Il caso

Sfavorevole alla donna è già la decisione del Giudice di pace, il quale ne sancisce la responsabilità per «lesioni personali semplici» in danno del marito, colpito «ai testicoli con un calcio». Per il difensore, però, è stata sottovalutata la «necessità» della moglie «di difendersi da un atteggiamento aggressivo dell’uomo». Infatti, «la donna, dopo il fattaccio, giunse trafelata ed impaurita nell’ufficio» di un amico.

La ricostruzione alternativa non convince i giudici della Cassazione, i quali confermano la condanna decisa dal Giudice di pace, alla luce della violenza messa in atto dalla moglie ai danni del marito. E' decisivo il richiamo alle «dichiarazioni» dell’uomo, accompagnate da «idoneo certificato medico, che attesta lesioni perfettamente compatibili» con l’episodio così come ricostruito. Inoltre, mancano appigli concreti per la tesi della «legittima difesa». Per esser chiari, quale era il «pericolo che incombeva sulla donna»? Quale era stata «l’azione offensiva posta in essere dal marito» e a cui la moglie «avrebbe dovuto reagire»?

Queste domande sono rimaste senza risposte. E, aggiungono i giudici del ‘Palazzaccio’, non sono state neanche «indicate le conseguenze patite» dalla donna a seguito dell’«aggressione», conseguenze inevitabili se davvero ci si fosse trovati di fronte all’azione di un «soggetto violento», come sostenuto dal difensore. Anche la «circostanza che la donna giunse trafelata e impaurita» da un amico – poi da lei chiamato a testimoniare – non può condurre, in automatico, a sostenere che ella «fosse stata aggredita»: assolutamente plausibile, difatti, concludono i giudici, che la donna fosse sì «impaurita» ma «solo perché temeva la reazione dell’uomo».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Moglie condannata per un "calcio proibito" al marito. Non passa la tesi dell’aggressione da parte dell’uomo - La Stampa

Trattativa chiusa online, ma la merce non arriva. Condannato il venditore, che aveva anche cancellato l’account

In fuga col bottino... sembra il titolo di una pellicola cinematografica – ma è invece, in sintesi, la potenziale conclusione delle compere effettuate online, con il venditore che sparisce (assieme alla merce, se davvero c’è mai stata) dopo aver incassato i soldi, e con l’acquirente che si ritrova con un pugno di mosche. Ma, mondo virtuale o reale che sia, la condotta del finto venditore è comunque qualificabile come truffa in piena regola. A maggior ragione quando, come in questo caso, colui che ha proposto la merce, una volta fatto l’affare – ossia realizzato il ‘pacco’ ai danni del compratore... –, si cancella dal mercato web (Cassazione, sentenza 10136/15).

Luogo del delitto, seppur virtuale, è uno dei siti internet di riferimento per la compravendita di merci. La trattativa, intrapresa e poi conclusa, per il passaggio di un «bene voluttuario» si rivela un bluff clamoroso ai danni del compratore, che paga regolarmente il prezzo fissato, ma si ritrova senza l’oggetto desiderato. E il venditore? Letteralmente sparito, come testimoniato dalla «cancellazione del suo account». Ciò nonostante, però, viene rintracciato, e condannato per il reato di «truffa». La linea di pensiero tracciata tra Tribunale e Corte d’appello viene condivisa e fatta propria anche dalla Cassazione: nessun dubbio è possibile sulle gesta del venditore. Quest’ultimo, peraltro, è recidivo, essendosi reso responsabile della «omessa consegna della merce anche ad altri soggetti», convinto, però, che i compratori «non avrebbero esercitato azioni legali per ottenere la restituzione della somma versata».

Irrilevante il richiamo, fatto dal venditore, al suo curriculum, ossia «la positività dei feedback» ricevuti da precedenti compratori. Evidente, dunque, la «condotta fraudolenta» del venditore, che si è accreditato sul sito e ha posto «in vendita un bene, ricevendone il corrispettivo senza procedere alla consegna di esso» al compratore, e, per giunta, «rendendo difficile la possibilità di risalire» alla sua persona.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Trattativa chiusa online, ma la merce non arriva. Condannato il venditore, che aveva anche cancellato l’account - La Stampa

Nozze nulle per la Chiesa, ma non per lo Stato se i coniugi hanno convissuto per almeno tre anni

La Corte d’appello di Roma respinge la domanda di un marito per ottenere il riconoscimento della sentenza emessa dal Tribunale ecclesiastico regionale del Lazio, con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto con il rito concordatario. La Cassazione (sentenza 6016/15) ricorda di aver già risolto (con le decisioni n. 16379/14 e 16380/14) il contrasto sull’esistenza di un limite alla dichiarazione di efficacia delle sentenze emesse dai Tribunali ecclesiastici in merito alla nullità, secondo l’ordinamento canonico, dei matrimoni celebrati con il rito concordatario. Il limite è costituito dalla necessità di tutelare il cosiddetto "matrimonio-rapporto", caratterizzato da una congrua convivenza matrimoniale: «il matrimonio-rapporto, al quale va ricondotta la situazione giuridica “convivenza tra i coniugi” o “come coniugi”, trova fondamento nella Costituzione, nelle Carte Europee dei diritti e nella legislazione italiana, in maniera tale da costituire la rappresentazione di molteplici aspetti e dimensioni dello svolgimento della vita matrimoniale, che si traducono, sul piano rilevante per il diritto, in diritti, doveri, responsabilità». La convivenza fra i coniugi è un elemento essenziale, determinante. La Cassazione spiega «i caratteri che deve assumere, per i fini che qui interessano, la convivenza coniugale, sotto il profilo della riconoscibilità dall’esterno, nonché della stabilità, individuando, sulla base di specifici riferimenti normativi, una durata minima di 3 anni». Questo limite non opera se la domanda è presentata congiuntamente dalle parti. Il ricorso dell'uomo è in contrasto con i principi richiamati: il rilievo circa la convivenza fra i coniugi ha uno spessore particolare, se si considera che il rapporto si era protratto per un periodo considerevole (35 anni), durante il quale erano nati tre figli. La Suprema Corte respinge il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Nozze nulle per la Chiesa, ma non per lo Stato se i coniugi hanno convissuto per almeno tre anni - La Stampa

mercoledì 25 marzo 2015

Dlgs tenuità fatto: un vademecum per orientarsi alla scadenza del 2 aprile

Il decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28 - pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 18 marzo 2015 n. 64 - è volto a dare attuazione all'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014 n.67 contenente, fra l'altro, deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio (per tali ulteriori aspetti la delega non è stata esercitata).

I principi fissati dalla delega

La disposizione individua i seguenti principi e criteri direttivi di disciplina del nuovo istituto:

a) la pena: deve trattarsi di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni);

b) caratteristiche della condotta: quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento;

c) rapporti con l'azione civile: autonomia, senza pregiudizio per l'azione civile di risarcimento del danno;

d) incidenza dell'istituto: adeguando la relativa normativa processuale penale.

Dall'elencazione congiunta di tali principi e criteri si desume che la finalità della nuova causa di non punibilità non è quella meramente deflattiva (altrimenti si sarebbe intervenuti con una depenalizzazione e quindi sarebbe stato sufficiente il primo dei principi elencati nella delega) ma, piuttosto, quella, più “ambiziosa” e “giusta” di escludere dall'area della punibilità una fascia di condotte ritenute non sufficientemente gravi da far scattare la “massima” sanzione che il nostro ordinamento conosce: quella penale, tenuto conto di una serie di elementi declinati in concreto nel decreto in esame.

Il legislatore si è mosso quindi nell'ottica di un bilanciamento fra i principi costituzionali della obbligatorietà dell'azione penale (articolo 112) e della necessaria finalità rieducativa della pena (articolo 27) che presuppone la proporzionalità fra la sanzione irrogata e la condotta commessa.

Il contenuto del decreto delegato

Il decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28 si compone di cinque articoli: l'articolo 1 prevede le modifiche al codice penale conferendo, da un canto, una nuova formulazione al Titolo V e al Capo I del codice penale così ri-denominati : «Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena» e «Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione ed applicazione della pena», e, dall'altro, introducendo prima dell'articolo 132-bis del Cp un nuovo articolo, il 131-bis, contenente la disciplina della nuova causa di non punibilità per «particolare tenuità del fatto» ( il che presuppone che le indagini abbiamo portato all'accertamento dell'esistenza di un fatto tipico di reato).

L'articolo subordina la causa di non punibilità ai seguenti elementi:

1) reato con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a quella detentiva (come previsto dalla delega) ;

2) per esigenze di coerenza del sistema, in applicazione di una condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati si è precisato che le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo ( parametri per la valutazione della particolare tenuità dell'offesa e della condotta non abituale, previsti dalla delega) debbono essere valutate ai sensi dell'articolo 133 primo comma del codice penale (e quindi anche alla luce dell'elemento psicologico della condotta e della personalità del reo);

3) parimenti in attuazione di una condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati sono state tipizzare delle ipotesi in cui : «la condotta non può essere ritenuta di particolare tenuità», ciò accade:

a) quando la condotta incide in modo definitivo e irreparabile sul bene “vita” della vittima, ovvero, in modo molto rilevante, sull'incolumità personale della stessa (trattasi delle ipotesi di omicidio colposo articolo 589 del Cp ,solo il primo comma perché il secondo è di per sé escluso per il limite massimo edittale della pena, superiore ai cinque anni) ovvero le lesioni gravissime articolo 590, comma secondo, del Cp, anche come conseguenza non voluta di altro reato articolo 586 del Cp) ovvero in danno di animali; b) quando ricorrono alcune delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 63 del Cp, in particolare; l'aver agito per motivi abietti e futili, o con crudeltà, o l'aver adoperato sevizie o l'aver profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa;

4) parimenti in attuazione di una condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, sono state introdotte talune ipotesi in cui il comportamento va considerato abituale: in particolare, l'abitualità sussiste ex lege nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate (quindi non possono ritenersi di lieve tenuità le condotte di stalking, i reati complessi, quelli con condotte plurime o abituali come molti reati ambientali);

5) ai fini del computo della pena l'articolo prevede che in presenza di circostanze, non si tenga conto del giudizio di bilanciamento delle stesse previsto dall'articolo 69 del Cp (ciò renderà non applicabile l'istituto, ad esempio, al furto aggravato). Non si è ritenuto di attribuire rilevanza, nell'ambito di tale giudizio, neanche alla circostanza di cui all'articolo 62, comma 1, n. 4 del Cp (come richiesto dalla Camera dei deputati ) perchè ciò avrebbe determinato una possibile violazione del principio del ne bis in idem, portando a valutare due volte un medesimo aspetto della condotta (tale circostanza prende in considerazione, nei delitti contro il patrimonio, l'aver cagionato un danno di speciale tenuità alla parte offesa e nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito, o, l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità).

Come agevolmente si può notare gli “innesti” parlamentari sono tutti volti a fissare parametri certi, determinati e ragionevoli di operatività dell'istituto che aveva suscitato, dopo l'approvazione preliminare da parte del Governo, forti preoccupazioni nell'opinione pubblica, anche qualificata, per il paventato rischio che tale istituto realizzasse una rinuncia irragionevole alla pena da parte dello Stato per un numero elevatissimo di reati, a favore di un aumento della discrezionalità del magistrato in materia di esercizio dell'azione penale, con conseguente danno alla certezza del diritto ed a beni fondamentali dell'individuo, attesa l'ampiezza del novero di reati rientranti nei limiti edittali della delega (cinque anni) e dei criteri previsti nella delega.

Gli articoli 2 e 3 decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28 contengono modifiche al codice di procedura penale.

In particolare, l'articolo 2 si occupa di disciplinare l'operatività dell'istituto nella fase più “delicata”, quella delle indagini preliminari, nella quale il rischio di un uso dello stesso a scopo meramente deflattivo appariva, soprattutto in alcuni contesti giudiziari particolarmente “affollati”, maggiormente concreto.

La modifica è stata inserita nell'articolo 411 del Cpp («Altri casi di archiviazione») e prevede la necessaria interlocuzione sulla neo introdotta causa di non punibilità da parte dell'indagato e della parte offesa. Il primo perché potrebbe avere interesse alla celebrazione del processo per poter ottenere una sentenza di assoluzione (anche per gli effetti in sede civile della pronuncia di non punibilità, come ora si vedrà); la seconda perché, nei reati con vittima, la valutazione dell'esiguità del danno o del pericolo non può prescindere dalla valutazione dell'interesse della parte offesa. Al riguardo accogliendo la richiesta delle Commissioni giustizia di Camera e Senato, al fine di valorizzare il ruolo della parte offesa in tale ambito, si è disposto che l'avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto debba essere notificato alla persona offesa sempre, a prescindere dalla specifica richiesta formulata ai sensi dell'articolo 408 del Cpp.

Per il resto il legislatore si è limitato a inserire la nuova causa di non punibilità nell'ambito della disciplina ordinaria in materia di archiviazione: il giudice all'esito dell'opposizione deciderà ai sensi dell'articolo 409, comma 2, del Cpp; in assenza di opposizione potrà: a) accogliere la richiesta di archiviazione e pronunciare la non punibilità; b) non accogliere la richiesta di archiviazione e disporre nuove indagini, ovvero chiedere al Pm di formulare l'imputazione, ai sensi, rispettivamente dei commi 4 e 5 dell'articolo 409 del Cpp.

L'articolo 3 prevede l'ipotesi che la suddetta causa di non punibilità si traduca in una causa di non doversi procedere con emissione di sentenza prebattimentale da parte del giudice ai sensi dell' articolo 469 del Cpp (articolo 3, comma 1, lettera a). Per esigenze di economia processuale, si prevede inoltre, mediante l'introduzione di un nuovo articolo, il 651-bis del Cpp, che, in presenza di un giudicato relativo all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (accertamento che, come si è già detto, l'applicazione di tale nuova causa di non punibilità presuppone) esso spieghi la sua efficacia nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno, rimanendo autonoma, in applicazione della delega, la determinazione del quantum degli stessi. Si stabilisce inoltre che la stessa efficacia abbia la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto con il rito abbreviato, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

L'articolo 4 prevede che i provvedimenti in materia di particolare tenuità del fatto vengano trascritti nel casellario giudiziario ai fini della valutazione della abitualità della condotta e, quindi, per evitare una possibile applicazione “infinita” dell'istituto a favore del medesimo imputato. Tale inserimento appare molto utile perché consentirà di valutare in termini statistici l'applicazione concreta di tale istituto.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, fondata (cfr. relazione tecnica allegata al testo) sulla copertura del mancato introito da parte dello Stato delle pene pecuniarie per i processi non celebrati, con le minori spese conseguenti alla mancata celebrazione degli stessi ed al connesso importante recupero di risorse umane e strumentali, nonché di risorse finanziarie, con particolare riferimento agli oneri derivanti dal patrocinio a spese dello Stato.

Conclusioni

L'istituto della non punibilità per cosiddetti “irrilevanza del fatto”, è conosciuto nell'ordinamento minorile (articolo 27 del Dpr 22 settembre 1988 n. 448) e in quello relativo alla competenza penale del giudice di pace (articolo 34 del Dlgs 28 agosto 2000 n. 274), e, tuttavia, il primo è caratterizzato da proprie peculiarità connesse alla sua finalità prevalentemente “recuperatoria” dell'indagato/imputato, mentre nel secondo l'istituto è disciplinato in maniera peculiare:

a) è qualificata causa di non procedibilità, in alternativa al procedimento;

b) è “connessa” all'occasionalità della condotta (laddove la delega del decreto in esame fa riferimento alla “non abitualità”), nonché al “grado di colpevolezza” e alle “esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato” (aspetti assenti tanto nella delega quanto nel decreto delegato in esame),

c) può essere applicata anche dopo l'esercizio dell'azione penale, ma in tal caso è subordinata alla mancata opposizione dell'imputato e della parte offesa (mentre nel decreto in esame l'opposizione andrà valutata dal giudice).

Trattandosi, pertanto, di istituto nella sostanza nuovo andrà verificata, con attenzione, la concreta applicazione dello stesso nei tribunali durante l'intero procedimento penale, confrontando sia i dati relativi all'esercizio dell'azione penale all'esito delle indagini prima e dopo l'intervento normativo, che quelli relativi alla declaratoria di non punibilità con sentenza. Dei risultati di tali accertamenti il legislatore dovrà tener conto nell'adozione dei decreti correttivi ed integrativi da redigersi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge delega.

fonte: www.ilsole24ore.com//Dlgs tenuità fatto: un vademecum per orientarsi alla scadenza del 2 aprile

Omicidio stradale, ok in Commissione: carcere fino a 12 anni

Arrivano due nuove reati che verranno inseriti nel codice penale per punire i pirati della strada: l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali. In commissione giustizia al senato, il relatore Giuseppe Cucca (Pd) ha depositato un testo unificato nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in materia che erano all'attenzione di palazzo madama dallo scorso 17 giugno. Il testo unificato è stato adottato dalla Commissione e sarà la base per il prosieguo dei lavori. Il termine degli emendamenti è fissato a martedì 21 aprile, alle ore 18.

Per quanto riguarda il delitto di omicidio stradale, con l'introduzione dell'articolo 589 bis viene previsto che «chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni».

Per le lesioni personali stradali, dalle quali derivi una malattia, con una modifica all'articolo 590 bis del codice penale, viene previsto, nei casi in cui l'incidente sia provocato da guida in stato di ubriachezza o di alterazioni conseguenti all'assunzione di droghe o altre sostanze psicotrope, il carcere da uno a quattro anni. Pene più severe sono introdotte anche per la guida non in stato di alterazione ma comunque a una velocità doppia di quella consentita: per l'omicidio stradale carcere da sei a nove anni; per le lesioni personali stradali pena da sei mesi a due anni.

fonte: www.ilsole24ore.com//Omicidio stradale, ok in Commissione: carcere fino a 12 anni

Agenzia delle Entrate e delle Dogane: illegittime nomine di 1200 dirigenti

Corte Costituzionale , sentenza 17.03.2015 n° 37

Con la sentenza n. 37 del 25 febbraio 2015, depositata il 17 marzo 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 co. 24 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, intervenendo in una vicenda giudiziaria iniziata nel 2011, allorquando il T.A.R. Lazio, su ricorso proposto da Dirpubblica, dichiarava l’invalidità di tutte le nomine dirigenziali effettuate senza l’esperimento di un regolare concorso, annullando (1) la delibera del comitato di gestione n. 55 del 02 dicembre 2009 con cui è stato istituito l’art. 24 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, nonché (2) il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 146687/2010 e (3) il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 settembre 2010, con i quali veniva “sanata” la posizione di una serie di funzionari che da anni svolgono funzioni dirigenziali senza averne la qualifica, in violazione dell’art. 52 co. 5 del D.Lgs. n. 165/2001, che sancisce la nullità dell’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2”.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva al Consiglio di Stato, ribadendo l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di Dirpubblica, già disattesa dal T.A.R.
Nelle more del giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato, il Legislatore, con Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito in Legge n. 44/2012, è intervenuto nel maldestro tentativo di porre rimedio alle potenziali conseguenze scaturenti dalle pronunce sopra richiamate, autorizzando l’attribuzione di incarichi dirigenziali a propri funzionari per il tempo necessario “per la copertura del posto vacante tramite concorso” (art. 8 co. 24 D.L. n. 16/2012).
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5451 del 18 novembre 2013, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 co. 24 D.L. 2 marzo 2012, n. 16 conv. in Legge 26 aprile 2012, n. 44, osservando come “per un verso […] la norma autorizza l’attribuzione di incarichi dirigenziali […] nelle more dello svolgimento dei concorsi; per altro verso, fa salvi gli incarichi “già affidati”, vale a dire gli incarichi dirigenziali già affidati a funzionari privi di qualifica dirigenziale”. A parere del Consiglio, quindi, “occorre[va] rimettere alla Corte Costituzionale, stante la sua rilevanza ai fini della decisione e la sua non manifesta infondatezza, la questione relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 8, co. 24, D.L. 2 marzo 2012 n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012 n. 44”.
La Corte Costituzionale, con una pronuncia che ha avuto ampio risalto sulle prime pagine della stampa nazionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 co. 24 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dall’art. 1 co. 1 Legge 26 aprile 2012, n. 44.
Occorre premettere che già in passato la Consulta si era espressa in senso analogo[6], negando la costituzionalità di una dirigenza “di fiducia”, evidenziando la necessità di procedere alla selezione dei dirigenti sulla base di criteri selettivi imparziali e trasparenti, nel pieno rispetto delle norme costituzionali.
Preliminarmente la Corte, nel ribadire che “il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica de[ve] avvenire previo esperimento di un pubblico concorso […] anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio”, osserva come l’assegnazione di posizioni dirigenziali ad un funzionario possa avvenire soltanto facendo ricorso all’istituto della reggenza (art. 20 D.P.R. n. 266/1987) che, in ogni caso, è destinato a sopperire ad esigenze transitorie ed emergenziali circoscritte nel tempo e si accompagna, per legge, all’avvio di un procedimento per la copertura dei posti vacanti (Cfr. Cass. Civ. SS. UU. 22 febbraio 2010, n. 4063).
Ciò in quanto l’affidamento del lavoratore a mansioni superiori in caso di vacanza di un posto in organico (art. 52 D.Lgs. n. 165/2001) può trovare applicazione con riferimento al sistema di classificazione del personale per livelli, ma non può essere utilizzato “laddove sia necessario il passaggio dalla qualifica di funzionario a quella di dirigente” (nello stesso senso, Corte Costituzionale, sentenza n. 17/2014; Cass. civ. sez. lav. 12 aprile 2006, n. 8529).
Così chiarito l’ambito normativo di riferimento, la Consulta procede ad esaminare la norma impugnata, rilevando che “l’obiettivo reale della disposizione in esame è rivelato dal secondo periodo della norma in questione, ove, da un lato, si fanno salvi i contratti stipulati in passato tra le Agenzie e i propri funzionari, dall’altro si consente ulteriormente che, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali […] le Agenzie attribuiscano incarichi dirigenziali a propri funzionari, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso”. Sennonché, osserva la Corte, nelle more del giudizio “il termine originariamente fissato per il completamento delle procedure concorsuali viene prorogato due volte”, ciò che ha “aggravato gli aspetti lesivi della disposizione impugnata. In tal modo, infatti, il Legislatore apparentemente ha riaffermato, da un lato la temporaneità della disciplina […] ma dall’altro, allontanando sempre di nuovo nel tempo la scadenza di questi, ha operato in stridente contraddizione con l’affermata temporaneità”.
L’art. 8 co. 24 del Decreto Legge n. 16/2012, aggiungono i Giudici della Consulta, “inserisce in tale costruzione un [ulteriore – n.d.r.] elemento d’incertezza, nella parte in cui stabilisce che […] le Agenzie interessate non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari «[a] seguito dell’assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma» […] In questo senso, in contraddizione con l’affermata temporaneità, il termine finale fissato dalla disposizione impugnata finisce per non essere «certo, preciso e sicuro»”, dal momento che tra il completamento delle procedure di concorso e l’assunzione dei vincitori trascorre sovente un notevole lasso di tempo.
La regola del concorso non è soddisfatta, a parere della Corte, nemmeno “dal rinvio che la stessa norma impugnata opera all’art. 19, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 […] In realtà, la norma di rinvio si limita a prevedere che l’amministrazione renda conoscibili […] il numero e la tipologia dei posti che si rendono disponibili […] e i criteri di scelta, stabilendo, altresì, che siano acquisite e valutate le disponibilità dei funzionari interni interessati”, sicché i contratti non risulterebbero assegnati attraverso il ricorso ad una procedura selettiva pubblica ed aperta, come richiesto dagli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
“In definitiva”, concludono i Giudici, “l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, ha contribuito all’indefinito protrarsi nel tempo di un’assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica. Per questo, ne va dichiarata l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.”.
Così riassunte le motivazioni della sentenza della Corte, occorre interrogarsi sui possibili risvolti pratici della decisione in commento.
A parere della Direzione centrale Affari legali e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate, “la pronuncia di illegittimità della Consulta non produce effetti sugli atti firmati dal personale incaricato di funzioni dirigenziali. In termini molto chiari, nella decisione è affermato che gli atti emessi sono legittimi. […] Ai fini della legittimità dell’atto, è sufficiente che lo stesso provenga e sia riferibile all’ufficio che lo ha emanato […] La sentenza non si riflette sulla funzionalità dell’Agenzia né sulla idoneità degli atti emessi ad esprimere la volontà all’esterno dell’amministrazione finanziaria la cui legittimità è pertanto fuori discussione […] Sarebbero prive di fondamento e, quindi, perdenti le iniziative di contribuenti che intendessero far valere in giudizio l’illegittimità degli atti firmati da personale incaricato di funzioni dirigenziali” (intervista rilasciata al Sole24Ore da Vincenzo Busa, direttore centrale Affari legali e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 19 marzo 2015).
L'assunto dell’Agenzia delle Entrate fa riferimento all’inciso con il quale la Corte Costituzionale, nel negare che la funzionalità delle Agenzie potesse essere condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla norma poi dichiarata incostituzionale, opera un richiamo alle sentenze della Corte di Cassazione del 9 gennaio 2014, n. 220 e del 10 luglio 2013, n. 17044.
A sommesso avviso di chi scrive, la posizione espressa dalla Direzione centrale Affari legali e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate non può essere condivisa.
In primis, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 220/2014 cui fa riferimento la Consulta, è stata chiamata a giudicare sulla validità ed efficacia di un atto impositivo sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia locale, asseritamente sprovvisto di qualifica dirigenziale.
I Giudici di legittimità concludevano che gli atti dell’Agenzia delle Entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal Direttore Generale, in considerazione del fatto che l’art. 5 co. 1 del Regolamento di amministrazione attribuisce agli uffici locali le funzioni operative dell’Agenzia (gestione dei tributi, accertamento, riscossione e trattazione del contenzioso) e che l’art. 6 dello Statuto dell’Agenzia attribuisce al Direttore Generale potere di delega, senza richiedere la qualifica dirigenziale del delegato.
Diversa è, invero, l’ipotesi in cui sia il funzionario delegato dal Direttore dell’Agenzia locale ad essere sprovvisto della qualifica dirigenziale.
E' pacifico, infatti, che l’avviso di accertamento sia nullo se non reca la sottoscrizione del Capo dell’Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva dallo stesso delegato (art. 42 D.P.R. n. 600/1973) e, in caso di contestazioni, grava sull’Amministrazione finanziaria la prova del corretto esercizio del potere di delega (Cass. civ. n. 14942/2013).
Come correttamente osservato da autorevole Dottrina, “solo in casi particolari come la cartella esattoriale (Cassazione 13461/2012), il diniego di condono (Cassazione 11458/2012 e 220/2014), l’avviso di mora (Cassazione 4283/2010), l’attribuzione di rendita (Cassazione 8248/2006), tributi locali […] per cui manca una sanzione espressa, la giurisprudenza ammette la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere” (Andrea Carinci, Effetti sul contenzioso da pesare, articolo pubblicato su il Sole24Ore del 18 marzo 2015).
Ne consegue che, al di fuori delle ipotesi sopra ricordate, l’atto sottoscritto da funzionario meramente incaricato di funzioni dirigenziali non può che essere considerato affetto da nullità insanabile.
Sul punto, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina si è già espressa con una nota datata 07 marzo 2013, affrontando il problema della sorte degli atti sottoscritti dai dirigenti dell’Agenzia delle Entrate la cui nomina era stata sospesa dal Tribunale di Messina[8], in quanto “effettuata in violazione delle procedure concorsuali previste dalla legge” (si veda l’articolo pubblicato su ItaliaOggi del 20 febbraio 2013), giungendo alla conclusione che “gli atti in questione mantengono validità se favorevoli al privato (si tratta di un’applicazione del principio di apparenza ed è questo il caso in cui può parlarsi propriamente di funzionario di fatto) [mentre sono da considerarsi – n.d.r.] illegittimi […] per difetto di competenza se sfavorevoli” (si veda l’articolo pubblicato su ItaliaOggi dell’11 aprile 2013).
E’ evidente, quindi, che, al di là delle smentite di rito, l’intera vicenda rischia di avere una concreta ripercussione sulla validità degli atti impositivi sottoscritti da funzionari meramente incaricati di funzioni dirigenziali e, conseguentemente, sul contenzioso in essere.
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Chi passa col rosso può evitare la multa, ma deve dimostrare che la telecamera funziona male

La Corte d’appello accoglie il ricorso di un automobilista contro un Comune per l’annullamento del verbale di contravvenzione emesso perchè non si sarebbe fermato nonostante il semaforo rosso. Il Comune impugna la sentenza davanti alla Cassazione affermando che l'uomo ha violato le disposizioni in tema di proseguimento della marcia con semaforo rosso e relativo rilevamento con apparecchiature elettroniche, nonché le norme sull’onere della prova.

I giudici di merito avevano accertato che il dispositivo impiegato per la rilevazione non aveva (sia con riguardo all’installazione che all’ubicazione, sia al collaudo dello stesso) i requisiti richiesti dal decreto di omologazione. La Cassazione (sentenza 4255/15) dichiara fondato il ricorso: in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada, né il regolamento d’esecuzione, prevedono che il verbale di accertamento debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione del corretto funzionamento dell’apparecchiatura impiegata, in relazione ai controlli preventivi e costanti.

L’efficacia probatoria di qualsiasi strumento elettronico di rilevamento perdura infatti sino a quando l’opponente non dimostri, nel caso concreto, il difetto di costruzione, funzionamento o installazione del medesimo o comunque altre situazioni ostative al suo regolare funzionamento, non potendo basarsi i giudici su mere congetture relative alla mancata revisione o manutenzione periodica. Inoltre i documentatori fotografici, omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità di installazione e di ripresa, sono idonei a funzionare anche in modo completamente automatico, in assenza di agenti di polizia.

La sentenza impugnata risulta dunque viziata per aver affermato che l’amministrazione fosse gravata dell'onere della prova non richiesto invece dalla normativa applicabile, che qualifica come elemento sufficiente alla pretesa sanzionatoria la documentazione fotografica. Per questi motivi la Suprema Corte accoglie il ricorso e cancella la sentenza impugnata con rinvio ad un altro magistrato.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Chi passa col rosso può evitare la multa, ma deve dimostrare che la telecamera funziona male - La Stampa

martedì 24 marzo 2015

Tenta di rubare le elemosine, la sorveglianza dall’esterno della chiesa non esclude l’aggravante

La Corte d’appello di Bologna condanna un imputato per il reato di tentato furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede, in quanto ha cercato di rubare le offerte contenute nelle cassette all’interno di un santuario.

La Cassazione (sentenza 9245/15) ricostruisce il caso: dalla finestra dell’abitazione della custode era possibile vedere l’ingresso della chiesa e, quindi, rendersi conto della presenza di quanti vi accedevano, ma non era controllabile quanto avveniva all’interno. Non si poteva, perciò, parlare di una sorveglianza costante sul bene oggetto del furto, cioè il denaro contenuto nella cassetta.

L’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede può essere esclusa da una sorveglianza esercitata sulla cosa solo se questa è oggetto di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di una persona addetta. Inoltre, il fatto era stato compiuto in un luogo di culto aperto ai fedeli. L'aggravante c'è anche se la sorveglianza è saltuaria quando la cosa si trovi in luoghi privati ma aperti al pubblico. La Cassazione rigetta il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Tenta di rubare le elemosine, la sorveglianza dall’esterno della chiesa non esclude l’aggravante - La Stampa

I movimenti sul conto corrente sono ricavi: la legge lo presume, il contribuente può smentire

Per l'accertamento delle imposte sui redditi la legge prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelievi che i versamenti sui conti correnti bancari sono considerati frutto di ricavi. Il contribuente può fornire la prova contraria al giudice, che deve individuare i fatti noti, da cui dedurre quelli ignoti, correlando ogni grave indizio (che sia grave, preciso e concordante). Così si è espressa la Cassazione nella sentenza 3777/15.

Il caso

Un contribuente impugna l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, avendo evidenziato delle movimentazioni bancarie non giustificate, ha determinato, per il 1993, ai fini IRPEF, il reddito di impresa in 620 milioni di lire. L’uomo sostiene che sono stati erroneamente considerati come ricavi sia i versamenti sia i prelevamenti effettuati sui conti correnti bancari, senza deduzione dei costi. La Commissione tributaria provinciale ridetermina il reddito imponibile in 360 milioni, evidenziando che i prelevamenti effettuati sui c/c dovevano essere considerati come costi che avevano determinato i ricavi. Poi, la Commissione regionale rigetta l’appello dell’Agenzia delle Entrate e si arriva in Cassazione.

Le Entrate lamentavano la violazione di una norma (art. 62 d.P.R. n. 600/1973 - poteri degli uffici) la quale prevede una presunzione legale in base a cui tutti i movimenti contabili, cioè sia i versamenti che i prelevamenti, vanno considerati espressione di operazioni imponibili, salvo prova contraria ad opera del contribuente. Inoltre, contestano ai giudici di merito l’affermazione secondo cui l’Agenzia non ha dedotto dai prelevamenti alcuna somma riferita all’incidenza percentuale dei costi relativi. Infatti, erano stati dedotti 36 milioni di lire come costi per materie prime e spese per manodopera.



La Cassazione ricorda che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la legge (art. 32 d.P.R. n. 600/1973) prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi. Il contribuente può comunque fornire la prova contraria, anche mediante presunzioni semplici, da sottoporre alla verifica del giudice, che deve individuare analiticamente i fatti noti, da cui dedurre quelli ignoti, correlando ogni grave indizio (che sia grave, preciso e concordante). Anche la Corte Costituzionale, nella pronuncia 225/2005, aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui prevede che i prelevamenti effettuati nell’ambito dei rapporti bancari siano posti, come ricavi, a base delle rettifiche ed accertamenti dell’Amministrazione finanziaria, se il contribuente non ne indichi il soggetto beneficiario e a condizione che non risultino dalle scritture contabili. Perciò, la Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.

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lunedì 23 marzo 2015

TFR in busta paga: il regolamento in Gazzetta

D.P.C.M. 20.02.2015 n° 29 , G.U. 19.03.2015

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 65 del 19 marzo 2015) il regolamento contenente le norme attuative della liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione mensile.

Il DPCM n. 29 del 20 febbraio 2015 individua, come soggetti abilitati ad esercitare la richiesta di liquidazione del TFR in busta paga, i lavoratori dipendenti del settore privato con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi.

La suddetta opzione può essere esercitata anche in caso di conferimento del TRF maturando a forme pensionistiche complementari.

La liquidazione della Qu.I.R. (quota integrativa della retribuzione pari alla quota maturanda) può essere richiesta attraverso la presentazione, al datore di lavoro, di apposita istanza di accesso debitamente compilata e sottoscritta.

L'erogazione è operativa a partire dal mese successivo alla richiesta fino al 30 giugno 2018, salvo risoluzione del rapporto di lavoro in via anticipata; durante tale periodo, la scelta sarà irrevovcabile.

I dipendenti di aziende con meno di 50 addetti, che abbiano fatto accesso al finanziamento assistito da garanzia, potranno invece beneficiare della monetizzazione del TFR solo dopo tre mesi dall'istanza.

La Qu.I.R.è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.

Il regolamento aveva ottenuto il via libera dal Consiglio di Stato con il parere emesso nella seduta del 12 febbraio scorso.

fonte: www.altalex.com//TFR in busta paga: il regolamento in Gazzetta

Lui violento, lei vittima, ma i due tornano a vivere insieme: discutibile l’applicazione del "divieto di dimora" per l’uomo

Accuse pesantissime nei confronti dell’uomo: maltrattamenti e violenza ai danni della propria compagna. A rendere il quadro ancora più grave, poi, anche la condanna in primo grado a quasi quattro anni di reclusione. E' logica l’applicazione della misura cautelare del “divieto di dimora” per tutelare la donna. Lei, però, dimentica il passato e si riconcilia col proprio uomo, fino a rimanere nuovamente incinta di lui. Difficile, a questo punto, confermare, ancora una volta, l’applicazione della misura cautelare. I giudici di merito reputano "risibile" la «istanza di revoca della misura cautelare del ‘divieto di dimora’» applicato all’uomo alla luce dei «delitti» – ossia maltrattamenti e violenza sessuale – «a danno della convivente».

Per i giudici, in sostanza, erano intatte le «esigenze cautelari» a tutela della donna, anche tenendo presente che l’uomo è stato «condannato, in primo grado, alla pena di tre anni ed otto mesi di reclusione» per i «detti reati». E, viene aggiunto, «non poteva considerarsi circostanza nuova l’asserita ripresa della convivenza» tra l’uomo e la donna, la cui «dichiarazione», comunque, viene ritenuta «meritevole di una verifica» ad hoc. Anche in ultima battuta, in Cassazione (sentenza 9240/15), l’uomo ribadisce la propria linea difensiva, poggiata, ovviamente, sul fatto che ha «ripreso la convivenza con la donna, al punto» che ella «è nuovamente incinta di lui».

In sostanza, è evidente, per l’uomo, «l’assenza di ogni giustificazione alla misura cautelare, applicata, all’epoca, proprio per tutelare» la sua compagna. L'obiezione è considerata plausibile dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali sottolineano l’errore compiuto dai giudici di merito, laddove essi hanno «confermato l’adeguatezza della misura cautelare, pur a fronte di una circostanza di fatto – la ripresa della convivenza tra l’uomo e la compagna, peraltro incinta di lui –» che avrebbe dovuto «minare in radice il senso della misura stessa, privandola di ogni significato» proprio perché «il divieto di dimora era stato disposto per evitare» che l’uomo «potesse entrare in contatto» con la compagna.

È illogico il ragionamento compiuto dai giudici di merito, viene spiegato ora, perché non si dubita della «circostanza» della convivenza, bensì del «carattere libero della scelta della donna di tornare a vivere» con l’uomo, chiedendo addirittura, su questo punto, una «verifica». Ma, chiariscono i giudici della Cassazione – dando un’indicazione ai giudici del Tribunale, i quali dovranno riesaminare la questione –, se si ammette, come fatto nei giudizi di merito, la «veridicità della ripresa convivenza», allora risulta «priva di significato» la «misura cautelare» del «divieto di dimora» applicata originariamente nei confronti dell’uomo.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Lui violento, lei vittima, ma i due tornano a vivere insieme: discutibile l’applicazione del "divieto di dimora" per l’uomo - La Stampa

Evasione, sequestrate anche le case intestate a figlio e nuora

Il concetto di “disponibilità di un bene” può essere molto più ampio di quello che s’immagina: ad esempio, è lecito ritenere che il padre che acquisti al figlio e alla nuora degli immobili, avendone sopportato i costi, abbia la disponibilità degli stessi. Così avviene nel caso del sequestro preventivo dei beni per reati tributari, consentito solo sui beni nella disponibilità dell’indagato. Tra questi, anche tutti quelli acquistati, in tutto o in parte, con il suo denaro. È quanto si ricava dalla sentenza di Cassazione del 19 marzo scorso, n. 11497, con cui la Corte respinge i ricorsi riuniti di padre (indagato di evasione), figlio e nuora e lascia invariati i decreti di sequestro spiccati dal Tribunale.

Come chiarito dalla Corte, nel caso di sequestro di beni intestati ad altri, è necessario dimostrare che l’intestazione è fittizia e che la proprietà degli stessi sia dell’indagato, il quale ne abbia la sostanziale disponibilità. E la prova che il bene sia stato acquistato con i soldi dell’indagato, per i Supremi Giudici, “integra tale qualificata probabilità”. Anche per i familiari intestatari dei beni sequestrati, valgono le stesse regole. Questa la soluzione a cui arrivano i Supremi Giudici che, lungi dal voler frustare la legittima aspirazione del padre a compiere erogazioni liberali nei confronti del figlio, la ritengono l’unica compatibile col principio dell’istituto della confisca dell’equivalente, che viceversa verrebbe aggirata con la semplice intestazione “a mogli, figli, fratelli, sorelle, etc”.

Fonte: www.fiscopiu.it/Evasione, sequestrate anche le case intestate a figlio e nuora - La Stampa

sabato 21 marzo 2015

Reato di tortura: ok della Commissione Camera, prossima settimana in aula

Via libera in commissione Giustizia alla Camera al provvedimento che introduce il reato di tortura nell'ordinamento italiano. Il testo sarà in aula lunedì prossimo per la discussione generale. "L'impianto - osserva Donatella Ferranti - è rimasto nella sostanza quello votato dal Senato, ma abbiamo meglio puntualizzato la norma recependo quasi letteralmente le indicazioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. Auspico ora - aggiunge la presidente della commissione Giustizia - un celere passaggio in aula e una rapida terza lettura a palazzo Madama in modo che quanto prima si possa colmare un pesantissimo ritardo adempiendo agli obblighi internazionali".

Il reato di tortura, in pratica, resta reato comune (punito con la reclusione da 4 a 10 anni), ma aggravato con pene da 5 a 12 anni se commesso dal pubblico ufficiale: "Abbiamo seguito le raccomandazioni del Comitato Onu contro la tortura e quanto emerso nel corso delle audizioni, da un lato - spiega Ferranti - marcando in maniera specifica gli elementi determinanti per il reato commesso dal pubblico ufficiale e dall'altro individuando con più puntualità gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta al fine di evitare improprie sovrapposizioni con altri delitti già puniti dal codice penale". Ma non solo, in commissione - sottolinea ancora Ferranti - "abbiamo anche raddoppiato i termini di prescrizione".

In sintesi, potrà essere incriminato del reato di tortura chi, con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, cura o assistenza, cagiona intenzionalmente a una persona a lui affidata o sottoposta alla sua autorità acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere informazioni o dichiarazioni o infliggere una punizione o vincere una resistenza o ancora in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose. E se a torturare sarà un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri, scatta la pena aggravata fino a 12 anni.

fonte: www.ilsole24ore.com/Askanews/Reato di tortura: ok della Commissione Camera, prossima settimana in aula

Assente ingiustificato in azienda, ma la sindrome ansioso-depressiva lo salva dal licenziamento

Un lavoratore dipendente soffre di gravi disturbi psichici. La situazione rende meno grave la condotta da lui adottata nei confronti dell’azienda, ossia la mancata giustificazione per la prolungata assenza dal lavoro. E ciò, di conseguenza, rende illegittimo il licenziamento. Vittoria piena, quindi, per il lavoratore, che ottiene la reintegra e un corposo risarcimento (Cassazione, sentenza 4171/15).

Nodo della vicenda è la scelta dell’azienda di espellere il dipendente «per giustificato motivo, con lettera, preceduta da contestazione disciplinare» con cui «gli si addebitava la mancata ripresa del lavoro senza giustificazione». Per i giudici di merito, però, il provvedimento aziendale è assolutamente inappropriato. Per una ragione semplicissima: «la consulenza tecnica aveva consentito di accertare che, all’epoca dei fatti, soffriva di gravi disturbi che avevano determinato un’apprezzabile limitazione delle sue facoltà mentali e di cui l’azienda era a conoscenza», «tale limitazione», spiegano i giudici tra primo e secondo grado, «aveva impedito» al lavoratore «di valutare seriamente i propri atti, e, quindi, in concreto di giustificare» la propria «assenza». Di conseguenza, per i giudici è lapalissiana l'«illegittimità del licenziamento», con conseguente reintegra del dipendente «nel suo posto di lavoro», dipendente che dovrà ricevere anche un adeguato «risarcimento del danno, in misura pari alle retribuzioni globali di fatto non percepite dalla data dell’illegittimo licenziamento fino all’effettiva reintegrazione».

Nonostante le rimostranze in Cassazione da parte dell’azienda, viene confermata la vittoria del lavoratore. Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, è acclarato che «all’epoca della contestazione disciplinare, e ancor prima, all’epoca dell’assenza dal servizio, il lavoratore soffriva di una grave forma di depressione che incideva, limitandola, sulle sue capacità mentali, e, in maniera significativa, sul suo comportamento»: ciò significa, spiegano i giudici, che «la condotta inadempiente» addebitata al lavoratore «era giustificata da tale stato di incapacità naturale», con la conseguenza che «il licenziamento doveva ritenersi illegittimo». E tale valutazione, sia chiaro, «è stata formulata sulla base» di una «consulenza tecnica d’ufficio» e di «certificazioni mediche», da cui, ricordano i giudici, «risultano la diagnosi di disturbo ansioso-depressivo persistente, di grave entità (pure in trattamento farmacologico), etilismo cronico, epatopatia cronica, ipertensione arteriosa», senza dimenticare, poi, alcune «visite» dell’uomo «presso il Centro di salute mentale» e alcuni «ricoveri ospedalieri».

Evidente lo stato di «incapacità naturale» del lavoratore, condizione di cui l’azienda era sicuramente «a conoscenza», come testimoniato anche dalla «raccomandata» con cui l’uomo «giustificava l’assenza con la sindrome ansioso-depressiva». Alla luce di questo quadro, colpisce la «eccessiva brevità dei tempi» assegnati dall’azienda al lavoratore «per presentarsi a fornire le sue giustificazioni»: per la cronaca, «telegramma delle ore 18.19 del 5 settembre; convocazione per il successivo 6 settembre; quindi, licenziamento del 7 settembre».

Piuttosto, spiegano i giudici, «sarebbe stato doveroso, per la società, prestare maggiore attenzione prima di intimare il licenziamento», magari con una «sottoposizione del lavoratore ad una visita medica: allo scopo non già di accertare l’esistenza di eventuali cause giustificative dell’assenza, bensì di meglio valutare l’incidenza della condotta del lavoratore sul vincolo contrattuale, a fini dell’esercizio del diritto di recesso». Acclarato, quindi, lo «stato di incapacità naturale del lavoratore, che gli ha impedito una seria valutazione dei suoi atti» e, quindi, «di giustificare la sua assenza dal servizio», è evidente la illegittimità del licenziamento deciso dall’azienda.

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venerdì 20 marzo 2015

Guida in solitudine con il foglio rosa in mano: il giro in macchina non è penalmente rilevante

Se si guida un veicolo avendo solo il foglio rosa, ma senza essere accompagnato da una persona provvista di patente di guida da almeno 10 anni, si rischia una multa da 422 a 1695 euro. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 9195/15.

Il caso

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere condanna un imputato che, al momento di un controllo di polizia, era in possesso del "foglio rosa", ma senza essere accompagnato da un altro soggetto titolare di una patente di guida da almeno 10 anni. L'uomo ricorreva in Cassazione, contestando l’affermazione di responsabilità penale, perchè i giudici di merito avrebbero dovuto limitarsi a sancire la violazione amministrativa (art. 122, comma 8, Codice della strada: «Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695»). La Cassazione afferma che, sulla base degli elementi accertati il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza.

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Rateazione debiti Equitalia, come sfruttare la nuova chance

Entro il 31 luglio 2015 i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione dei debiti fiscali al 31 dicembre 2014 potranno approfittare della nuova chance offerta dalla Legge n. 11/2015 di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 192/2014), che ha previsto per loro la possibilità di accedere a un nuovo piano di rateazione.

Il Milleproroghe, infatti, ha modificato i termini stabiliti dal cosiddetto Decreto IRPEF che aveva previsto la possibilità di richiedere un nuovo piano di rateazione dei debiti fiscali entro il 31 luglio 2014 per i contribuenti decaduti dal beneficio entro al 22 giugno 2013.

La nuova norma precisa che, a seguito della presentazione della richiesta, non possono essere avviate nuove azioni esecutive e che, se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata da una Pubblica Amministrazione prima di eseguire un pagamento, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.

Per la nuova richiesta va utilizzato il modulo disponibile sul sito di Equitalia: i contribuenti interessati potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate e, in deroga alle regole generali sulla rateazione, il nuovo piano concesso non sarà prorogabile. Inoltre, coloro che usufruiranno di questa nuova possibilità decadranno dal beneficio in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, anziché di otto rate.

Fonte:  www.fiscopiu.it/La Stampa - Rateazione debiti Equitalia, come sfruttare la nuova chance

giovedì 19 marzo 2015

Prenotare online i certificati e/o le visure del casellario giudiziale ora è possibile

Il Ministero della Giustizia informa che dal 17 marzo è possibile per i privati prenotare online il proprio certificato del casellario, dei carichi pendenti e le visure del casellario giudiziale. I certificati prenotati online si ritirano presso lo sportello dell’Ufficio locale del casellario scelto, previa consegna del modulo di richiesta prodotto dal sistema o, in alternativa, il numero di prenotazione assegnato dal servizio online.

Sono 40 gli Uffici del casellario che hanno attivato il servizio di prenotazione online del certificato casellario giudiziale, della visura delle iscrizioni presenti nel casellario giudiziale e del certificato carichi pendenti. I privati hanno la possibilità di prenotare online il proprio certificato, ritirandolo, poi, presso l’Ufficio dove lo hanno prenotato. Per farlo sarà sufficiente consegnare il modulo di richiesta prodotto dal sistema o il numero di prenotazione assegnato dal servizio online e un documento di identità.

Sul sito del Ministero della Giustizia, nella sezione “il Ministero informa”, è possibile accedere ad una scheda pratica contente i dettagli delle operazioni da effettuare per la prenotazione online e visualizzare l’elenco degli Uffici che hanno attivato tale servizio. In particolare, le operazioni da seguire per la prenotazione consistono nel cercare l’Ufficio locale del casellario presso cui s’intendono ritirare i certificati, selezionare la modalità di rilascio, scegliere il tipo di certificato o visura, inserire i propri dati e, se si intende far ritirare gli atti da altra persona, inserire dei dati per il delegato.

Una volta compiuta l’operazione, si riceverà un messaggio di conferma al proprio indirizzo di posta elettronica, contente il numero di prenotazione. Verranno, altresì, allegati i moduli compilati per la richiesta del certificato o visura e quello dell’eventuale delega. Il ritiro dei certificati e/o visure prenotati richiede il pagamento, se previsto, dei bolli e/o dei diritti di cancelleria. In caso di mancato ritiro entro 30 giorni dalla prenotazione, il sistema annullerà la richiesta. È possibile, infine, cancellare la prenotazione online solo nel caso in cui l’Ufficio del casellario prescelto non abbia ancora preso in carico la richiesta.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Prenotare online i certificati e/o le visure del casellario giudiziale ora è possibile

Depenalizzazione reati minori e pene non carcerarie: il Dlgs in Gazzetta

Decreto legislativo 16.03.2015 n° 28 , G.U. 18.03.2015

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015 il Decreto Legislativo n. 28/2015, recante "Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67", in vigore a partire dal 2 aprile 2015.

L’obiettivo di tale provvedimento è la revisione del sistema sanzionatorio e l'attuazione della legge delega 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione.

I criteri sui quali deve incardinarsi il giudizio di “particolare tenuità del fatto”, secondo il primo comma del nuovo art. 131 bis c.p., sono i seguenti:

la particolare tenuità dell’offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo;

la non abitualità del comportamento dell'autore (che non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole).

Solo a seguito di un accertamento rigoroso di tali condizioni da parte del giudice, lo Stato rinuncerà ad applicare una pena per attuare una tutela risarcitoria e/o restitutoria tipicamente civile.

Il giudice, nel valutare il fatto, oltre ai rigorosi limiti normativi, dovrà tenere conto delle istanze della persona offesa e dello stesso indagato o imputato, le cui contrapposte ragioni dovranno emergere nella dialettica procedimentale, tanto in fase di contraddittorio sulla eventuale richiesta di archiviazione quanto nella fase dibattimentale.

Introdotte modifiche al D.P.R. n. 313/2002, ai fini dell'iscrizione, in un apposito casellario giudiziario, dei provvedimenti in materia di particolare tenuità del fatto.

fonte: www.altalex.com//Depenalizzazione reati minori e pene non carcerarie: il Dlgs in Gazzetta

mercoledì 18 marzo 2015

‘Pollice verde’... stupefacente: poche cinque piantine di cannabis sul balcone, accuse azzerate

Vasi sistemati sul balcone di casa, ma il ‘pollice verde’ del ragazzo è... stupefacente. Perché si diletta nella coltivazione di cinque piantine di cannabis. Alla luce dei contorni della vicenda, però, è illogico arrivare addirittura alla condanna per la violazione del ‘Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti’ (Cassazione, sentenza 9156/15).

Il caso

Un giovane è condannato in primo grado per il reato di «produzione di sostanze stupefacenti», reso meno grave, in secondo grado, attraverso il riconoscimento della attenuante della «lieve entità». Elemento indiscutibile, per i giudici di merito, è la colpevolezza del giovane, beccato a coltivare, in casa, «cinque piantine di cannabis». Di fronte ai giudici della Cassazione, però, il difensore del giovane ribadisce la tesi dell'«inoffensività»: in sintesi, «non vi sarebbe alcuna lesione al la salute pubblica, per la irrilevanza del principio attivo contenuto nelle piante di cannabis» sottoposte a sequestro.

Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, si è errato, tra primo e secondo grado, nel trascurare le «oggettive circostanze del fatto» e la «modestissima attività di coltivazione posta in essere», ossia, viene ricordato ora, «coltivazione domestica di cinque piantine» collocate in alcuni vasi, da cui «sono risultati estraibili 0,1048 grammi di sostanza stupefacente, di cui non è stato neanche indicato il principio attivo». Tutto ciò conduce, in conclusione, a liberare il giovane da ogni accusa, perché, sanciscono i giudici della Cassazione, «il fatto» addebitatogli «non sussiste».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - ‘Pollice verde’... stupefacente: poche cinque piantine di cannabis sul balcone, accuse azzerate

martedì 17 marzo 2015

Lo stato di ebbrezza può essere dimostrato anche da sintomi eclatanti

Lo stato di ebbrezza può essere accertato con qualsiasi mezzo, anche su base sintomatica, con l’unica conseguenza che per le ipotesi più gravi il giudice deve fornire un’adeguata motivazione in ordine agli evidenti sintomi dell’ubriachezza. È quanto risulta dalla sentenza della Cassazione 10454/15.

Il caso

Il Tribunale di Bolzano, con sentenza confermata anche in secondo grado, condanna l’imputato per guida in stato di ebbrezza, sorpreso dai Carabinieri con un tasso alcolico ampiamente superiore al limite legale, come risulta dal primo – ed unico - test alcolemico, mentre guidava «a scatti, uscendo dalla carreggiata, bofonchiava, aveva copiosa saliva che gli usciva dalla bocca, aveva gli occhi arrossati e puzzava fortemente di alcool».

L'uomo ricorre in Cassazione, affermando che non c'è responsabilità penale, perchè è mancato il secondo accertamento tecnico e non è dunque sufficiente la precisazione sintomatica risultante dal verbale. Inoltre denuncia l’omessa o insufficiente motivazione sulle prove dibattimentali perchè i giudici di merito hanno ritenuto che fosse onere dell’imputato richiedere esami clinici nell’immediatezza dei fatti.

La Cassazione conferma la sentenza impugnata e afferma, che, nonostante la depenalizzazione dell’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ubriachezza può essere provato con indici sintomatici, indipendentemente da accertamenti tecnici, non soltanto per la citata ipotesi meno grave, ma anche per quelle più gravi. Dovrà però essere riscontrata l’ipotesi meno grave in tutti quei casi in cui non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri in una delle altre ipotesi. Ove invece il giudice ritenga accertate manifestazioni eclatanti dello stato di ubriachezza, potrà ritenere superata una delle due soglie superiori, dovrà però in questo caso motivare adeguatamente la decisione. Nel caso in questione, i giudici di merito si sono attenuti ai principi ribaditi dalla Suprema Corte.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Lo stato di ebbrezza può essere dimostrato anche da sintomi eclatanti

lunedì 16 marzo 2015

L’omissione del notaio comporta la responsabilità dei clienti

Se il notaio a cui si lasciano la somme necessarie per versare l’imposta di registro, ipotecaria e catastale, sull’atto rogato, non le versa all’Erario, il povero contribuente sarà costretto a pagare di nuovo quanto già sborsato: questa volta, però, sarà l’Amministrazione a chiedergli di saldare l’imposta, in qualità di parte sostanziale dell’atto registrato e, dunque, soggetto obbligato. È quanto si ricava dall’ordinanza di Cassazione del 12 marzo scorso, n. 5016, con cui la Corte pone nel nulla la pronuncia di merito favorevole al contribuente che escludeva ogni sua responsabilità.

Il caso

A seguito della stipula di una compravendita, registrata telematicamente dal notaio, gli acquirenti venivano raggiunti dagli avvisi di liquidazione per l’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Presentato ricorso davanti al Giudice tributario, ottenevano in secondo grado l’annullamento degli atti impositivi. La Commissione tributaria regionale fondava la sua decisione sul dato che la legge ravvisa nel notaio l’unico soggetto abilitato a versare l’imposta, senza alcuna possibilità per i contribuenti di controllarne la correttezza dell’operato. La Cassazione afferma che la notifica dell’avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata, notificato al notaio che si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento vale, solo, a costituirlo quale responsabile d’imposta, tenuto all’integrazione del versamento, “ma non incide sul principio per cui soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto medesimo” .

Fonte: www.fiscopiu.it/La Stampa - L’omissione del notaio comporta la responsabilità dei clienti

L’omissione del notaio comporta la responsabilità dei clienti

Se il notaio a cui si lasciano la somme necessarie per versare l’imposta di registro, ipotecaria e catastale, sull’atto rogato, non le versa all’Erario, il povero contribuente sarà costretto a pagare di nuovo quanto già sborsato: questa volta, però, sarà l’Amministrazione a chiedergli di saldare l’imposta, in qualità di parte sostanziale dell’atto registrato e, dunque, soggetto obbligato. È quanto si ricava dall’ordinanza di Cassazione del 12 marzo scorso, n. 5016, con cui la Corte pone nel nulla la pronuncia di merito favorevole al contribuente che escludeva ogni sua responsabilità.

Il caso

A seguito della stipula di una compravendita, registrata telematicamente dal notaio, gli acquirenti venivano raggiunti dagli avvisi di liquidazione per l’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Presentato ricorso davanti al Giudice tributario, ottenevano in secondo grado l’annullamento degli atti impositivi. La Commissione tributaria regionale fondava la sua decisione sul dato che la legge ravvisa nel notaio l’unico soggetto abilitato a versare l’imposta, senza alcuna possibilità per i contribuenti di controllarne la correttezza dell’operato. La Cassazione afferma che la notifica dell’avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata, notificato al notaio che si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento vale, solo, a costituirlo quale responsabile d’imposta, tenuto all’integrazione del versamento, “ma non incide sul principio per cui soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto medesimo” .

Fonte: www.fiscopiu.it/La Stampa - L’omissione del notaio comporta la responsabilità dei clienti

Deposito cauzionale: si chiedono i danni o lo si restituisce all'affittuario

L’obbligo del proprietario è di restituire all'affittuario il deposito cauzionale versato sorge al termine della locazione, quando si lascia l’immobile. Perciò, se il proprietario trattiene la somma anche dopo il rilascio dell’immobile, senza proporre una domanda giudiziale per attribuirla, in tutto o in parte, a copertura di specifici danni subiti, l'affittuario può esigerne la restituzione. Lo afferma la Cassazione nell’ordinanza 3882/15.

Il caso

Una società, affittuaria di un immobile, si opponeva al decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento di una somma in favore del locatore. Mentre il tribunale rigettava l’opposizione, la Corte d’appello revocava il decreto ingiuntivo, condannando la conduttrice al pagamento di una somma minore. La società ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione degli articoli 11 della legge 392/1978 (deposito cauzionale) e 416 del codice di procedura civile (costituzione del convenuto).

La Cassazione rileva che, secondo i giudici di merito, non c'era l’obbligo di restituzione del deposito cauzionale, nel caso, poiché dalla corrispondenza tra le parti risultava che il locatore aveva lamentato l’esistenza di danni causati dal conduttore, avanzando anche una «generica richiesta di risarcimento». Tuttavia, i giudici di legittimità condividono quanto dedotto dalla ricorrente, secondo cui, una volta che la locazione si è conclusa con la restituzione del bene, il locatore non può rifiutarsi di restituire il deposito sulla base di generiche contestazioni o riservandosi di agire in un separato giudizio per il risarcimento dei danni.

L’obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione agli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione, nel momento in cui avviene il rilascio dell’immobile locato, per cui, qualora il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell’immobile, senza proporre una domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione alla Corte d’appello di Milano.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Deposito cauzionale: si chiedono i danni o lo si restituisce al proprietario

Lavoro precario, quattro figlie e un affitto insostenibile: l’occupazione illegittima dell’alloggio popolare è punita comunque

Quattro bambine da accudire, un affitto troppo caro da sostenere e la proprietaria dell’appartamento intenzionata, oramai, a venderlo: situazione davvero difficile per una mamma, che deve fare i conti, peraltro, con un lavoro precario. Tutto ciò, però, non rende meno grave la scelta estrema della donna, che, per garantire un tetto alle proprie figlie, occupa illegittimamente un alloggio popolare. Di conseguenza, non è discutibile la condanna per il delitto di “invasione di edificio". (Cassazione, sentenza 8603/15).

A punire la donna hanno già provveduto i giudici di merito, ritenendo acclarata la «violazione» del Codice penale, per avere «invaso arbitrariamente, al fine di occuparlo, un alloggio» popolare. Secondo il legale della donna, però, è stato trascurato un elemento decisivo: lo «stato di necessità» della sua cliente, la quale è stata praticamente obbligata a compiere quell’azione illegale. A sostegno di questa tesi, poi, il legale richiama il «perdurante stato di bisogno» della donna, che, anche a causa della propria «precaria situazione economica», si è ritrovata «priva di soluzione abitativa e con quattro figlie minori a carico». In sostanza, la donna, spiega ancora il legale, ha «lasciato l’appartamento» in cui «risiedeva, in qualità di conduttrice, perché non in grado di sostenere le spese di locazione a causa della precarietà lavorativa».

Tutti elementi meritevoli di attenzione, da un punto di vista umano, è evidente, e che, però, non possono modificare il giudizio nei confronti della donna. Difatti, anche per i giudici della Cassazione, nonostante tutto, la condotta tenuta, ossia l’occupazione illegittima di un alloggio popolare, va sanzionata, Codice penale alla mano, anche perché, detto in maniera chiara, una semplice «condizione di difficoltà economica» non può condurre a ritenere concreto uno «stato di necessità» che renda giustificabile l’«occupazione permanente di un immobile».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Lavoro precario, quattro figlie e un affitto insostenibile: l’occupazione illegittima dell’alloggio popolare è punita comunque

domenica 15 marzo 2015

Ghiaia sulla strada: risarcimento dovuto dal Comune

Chissà quante volte ci è capitato di sentire, sotto le ruote dell’auto, della moto o della bicicletta, quella fastidiosa e pericolosissima ghiaia che fa perdere alle gomme l’aderenza sulla strada.

Che sia stata spazzata in mezzo alla via dal vento, da una pioggia recente o da lavori in corso nelle vicinanze, la ghiaia va rimossa immediatamente da parte del Comune, il quale ha l’obbligo di tenere le strade in perfetto stato di manutenzione. Se qualcuno, infatti, vi scivola e si fa male, l’eventuale richiesta di risarcimento danni, avanzata nei confronti dell’ente locale, potrebbe essere accolta dal giudice. E il precedente “favorevole” si trova in una sentenza della Cassazione di due giorni fa [1].

Il Comune che non fa manutenzione sulla strada – si legge nella sentenza in commento – è responsabile per l’incidente mortale causato al ciclista che è caduto, senza sua colpa, sul brecciolino. Ciò vale anche quando il materiale è stato portato sull’asfalto dalla pioggia poche ore prima.

Nel caso di specie, la ghiaia era su una strada provinciale e proveniva da una strada comunale che la incrocia. Era stata trasportata dal “ruscellamento” dovuto alle piogge abbondanti: un evento che non può essere considerato eccezionale.

Solo un fatto imprevedibile – e tale non è né il vento, né una forte pioggia, né tantomeno dei lavori straordinari su strada – potrebbe escludere la responsabilità del proprietario della strada. È inoltre necessario che il conducente dia prova di aver rispettato le regole del codice stradale, osservando una guida prudente.

[1] Cass. sent. n. 4943 del 12.03.2015.

fonte: www.laleggepertutti.it//Ghiaia sulla strada: risarcimento dovuto dal Comune

Impossibile il fermo auto all’avvocato

Avvocati poco solerti a pagare le cartelle di Equitalia? Se i termini scadono e l’Agente per la riscossione bussa alla porta, iscrivendo il fermo sull’automobile del professionista, c’è sempre la possibilità di fare ricorso (ed eventualmente – stando agli ultimi orientamenti della Cassazione – anche, in anticipo, prima che ciò avvenga, ricorrendo contro il semplice preavviso di fermo). Infatti, l’ultima riforma che ha modificato la riscossione esattoriale [1] ha sancito alcuni paletti invalicabili a favore di chi utilizza il mezzo per lavorare e, in particolare, dei professionisti. Così il legale che impiega l’auto per recarsi in udienza, raggiungere i clienti in carcere, partecipare alle mediazioni, recarsi dai propri assistiti in casi di urgenza, può dirsi salvo dal “ricatto” delle ganasce fiscali.

È quanto si evince da una sentenza della Commissione Tributaria di Perugia dello scorso 10 febbraio [1] che ha annullato il fermo auto nei confronti di un legale. Secondo i giudici tributari umbri, infatti, l’automobile può dirsi strumentale alla professione di avvocato, che può prevedere frequenti ed imprevedibili spostamenti sul territorio per lo svolgimento della propria attività.

Ma procediamo con ordine.

Con il Decreto del Fare, in caso di contribuente che eserciti attività di impresa o professione, quest’ultimo può impedire l’iscrizione del fermo amministrativo dimostrando che il veicolo che Equitalia intende sottoporre a fermo è strumentale alla propria attività d’impresa, professionale o di lavoratore autonomo (si pensi all’agente di commercio).

Attenzione: se un tempo era necessario, per ottenere lo stop al fermo, dimostrare l’indispensabilità del veicolo, oggi è sufficiente la sua “strumentalità” alla professione o impresa (leggi “Come annullare il fermo amministrativo sui veicoli strumentali alla professione o all’azienda”).

In buona sostanza, Equitalia ha le mani legate nei confronti di tutti coloro che utilizzano l’auto per lavorare. Questo significa che chiunque riesca a fornire la prova della strumentalità dell’automezzo ai fini dell’esercizio della professione, dell’arte o di un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo (si pensi all’agente di commercio), potrà evitare le cosiddette ganasce fiscali in caso di mancato pagamento della cartella di pagamento.

Il contribuente deve ricorrere entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di fermo: tale termine non dovrebbe essere perentorio, tuttavia, secondo alcuni commentatori, la dimostrazione tardiva sarebbe priva di effetti, salvo ritenere che Equitalia possa cancellare il fermo già iscritto.

Si ritiene che la strumentalità debba essere valutata in base alle disposizioni delle imposte sui redditi (essendo assente una tale nozione nelle disposizioni del codice di procedura civile in tema di espropriazione), considerando tali (in via generale) quei beni utilizzati e necessari per lo svolgimento dell’attività e iscritti in contabilità.

La dottrina tuttavia ritiene che si possa parlare di beni strumentali all’esercizio dell’attività o della professione anche se il mezzo non risulta dalle scritture contabili. Pertanto, ad esempio, l’unica autovettura dell’idraulico utilizzata per recarsi dai clienti dovrebbe comunque essere considerata strumentale, anche se non riportata nei registri contabili; mentre potrebbe non esserlo l’automobile del professionista che svolge prevalentemente attività nel proprio studio o abitazione.

In ogni caso è anche necessario che il mezzo è l’unico intestato al professionista e questi non ha la disponibilità di ulteriori veicoli per muoversi.

LA PROCEDURA DEL FERMO

Ricordiamo che Equitalia può iscrivere il fermo dopo la notifica della cartella esattoriale o dell’accertamento fiscale immediatamente esecutivo. Ciò vale anche se è decorso più di un anno (invece, per i casi di esecuzione forzata, è prima necessaria la preventiva notifica di una intimazione di pagamento [3]).

Equitalia può comunque procedere a iscrivere il fermo so se sia scaduto il termine di:

 – 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento entro il quale il contribuente è tenuto a effettuare il versamento delle somme richieste;

 – 30 giorni decorrenti dal termine per il pagamento delle somme dovute in base all’accertamento fiscale direttamente esecutivo (nel qual caso non viene notificata la cartella di Equitalia), dopo i quali le predette somme sono affidate in carico all’Agente della riscossione, affinché proceda ad esecuzione forzata.

 Scaduti i suddetti termini di pagamento, Equitalia deve notificare al debitore un preavviso di iscrizione di fermo con cui si dà al debitore altri 30 giorni di tempo per pagare, scaduti i quali, in difetto di adempimento, si procede all’iscrizione.

 In base ad alcune direttive interne, Equitalia, per debiti:

 - minori di 2.000 euro, dovrebbe iscrivere il fermo su un solo veicolo del debitore;

 – tra 2.000 e 10.000 euro, su massimo di 10 veicoli.

[1] L. 98/2013 che ha convertito il d.l. 69/2013.

[2] CTP Perugia, sent. n. 40/15.

[3] Cass. S.U. sent. n. 19667 del 18.09.2014.

fonte: www.laleggepertutti.it//Impossibile il fermo auto all’avvocato

sabato 14 marzo 2015

Penalisti in agitazione contro la riforma della prescrizione

Contro la riforma della prescrizione e del sistema penale, processuale e sostanziale, l'Unione delle Camere penali ha proclamato lo stato di agitazione, riservandosi "ulteriori iniziative" di protesta. Nei "disparati e disomogenei interventi di riforma del sistema penale, sostanziale e processuale, non è possibile cogliere alcun disegno politicamente coerente e rispondente alle reali esigenze da noi da tempo segnalate", lamentano i penalisti, che ritengono "inaccettabile" che si intervenga solo sull'onda "di singoli casi giudiziari, nella cui eco appare di volta in volta assolutamente imprescindibile abolire o allungare i termini di prescrizione, triplicare le pene edittali di questo o quel reato, abolire o ridurre i mezzi impugnazione".

In particolare la riforma della prescrizione, "promossa mediaticamente da una serie di indagini sulla corruzione, è stata in un primo momento rappresentata come necessario pendant della riforma dei più gravi reati contro la PA, per poi mutarsi, sotto l'urto di esplicite e pressanti richieste provenienti dalla magistratura associata, in una esigenza che riguardava indistintamente tutti i reati". Tale necessità di "allungamento indiscriminato dei termini di prescrizione con riferimento a tutte le fasi processuali - fa notare l'Ucpi - viene rappresentata come oramai insopprimibile e non più procrastinabile, come se la riforma della prescrizione fosse la palingenesi di tutti i mali della giustizia".

Modificare la prescrizione, allungandone indiscriminatamente i termini, "non solo non risolve il problema - spiega ancora l'Ucpi - ma aggrava ulteriormente la patologia in atto". E avrà "la evidente conseguenza di allargare sempre più la distanza temporale dal fatto al giudicato, per cui non solo gli imputati, ma anche le persone offese dovranno attendere tempi lunghissimi prima di vedere risolta la propria posizione processuale, con danni umani, psicologici, patrimoniali e di immagine assai rilevanti". Per quanto riguarda in particolare la corruzione, "la sentenza definitiva potrà giungere anche dopo venti anni dal fatto, e dunque dopo che gli autori del fatto saranno divenuti persone totalmente diverse, con l'effetto perverso, in caso di assoluzione, di rovinare irreparabilmente la vita delle persone, se non anche di condizionarne la carriera politica".

fonte: www.ilsole24ore.com//Penalisti in agitazione contro la riforma della prescrizione

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