giovedì 26 febbraio 2015

Slot-machine senza nullaosta, la pena può anche essere solo amministrativa

La Corte d’appello di Catania condannava un imputato per il reato di esercizio di giochi d’azzardo, mediante una slot-machine, priva del relativo nullaosta, che erogava vincite in denaro. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver ravvisato la sussistenza del reato per il solo fatto che l’apparecchio sequestrato fosse privo di nullaosta, senza valutare la sussistenza di fini di lucro e non considerando l’entità della posta, la durata delle partite, la possibile loro ripetizione ed il tipo di premi erogabili in denaro o in natura.

La Suprema Corte (sentenza 6183/15) rileva che i giudici d’appello avevano riconosciuto gli elementi costitutivi del reato nella natura dell’apparecchio elettronico che erogava vincite in denaro e nella mancanza del relativo nullaosta. Secondo la Cassazione, in mancanza di una compiuta descrizione dell’apparecchio oggetto dell’imputazione, si deve ritenere che il richiamo normativo operato debba essere riferito alla categoria degli apparecchi considerati dal legislatore in linea di principio leciti, in quanto in essi, «insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina».

Per questi apparecchi, la mancanza di titoli abilitativi è sanzionata in via amministrativa. È una disciplina che si pone in rapporto di specialità con quella penalistica del gioco d’azzardo, in quanto qualifica come leciti, sottoponendoli ai provvedimenti di assenso, dei giochi che in astratto rientrerebbero nella categoria dei giochi d’azzardo secondo l'articolo 721 del codice penale, che prevede come elementi necessari il fine di lucro e l’aleatorietà della vincita. I giudici di legittimità ritengono, invece, che tali giochi siano consentiti, «perché giocati attraverso apparecchiature elettroniche e con puntate di modesta entità economica». Sanzione amministrativa. Perciò, il caso di specie rientrava, a causa della mancanza del nullaosta, tra quelle sanzionate in via amministrativa. Di conseguenza, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Slot-machine senza nullaosta, la pena può anche essere solo amministrativa

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