domenica 1 febbraio 2015

Il dissesto finanziario non conta quando si parla di versamenti all’INPS

Lo stato di dissesto dell’imprenditore, che prosegua nell’attività d’impresa senza adempiere all’obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo, non elimina il carattere di illiceità penale dell’omesso versamento dei contributi, i quali non costituiscono parte integrante del salario ma un tributo. Perciò, in quanto tale, deve essere pagato comunque ed in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell’azienda. Così si è espressa la Cassazione nella sentenza 550/15.

È onere dell’imprenditore ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all’obbligo del versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull’integrale pagamento delle retribuzioni medesimo. Questo reato, per cui è previsto il dolo generico, è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando, quindi, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Il dissesto finanziario non conta quando si parla di versamenti all’INPS

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