venerdì 12 dicembre 2014

Il padre “spione” non può nascondersi dietro i doveri di genitore

Commette il reato di "cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche" (articolo 617 del codice penale) l’uomo che registra le comunicazioni tra i figli minori e la moglie. Il requisito del reato è che la comunicazione o la conversazione intervenga tra persone diverse da chi lo commette: i figli, ancorché minori, sono soggetti distinti dal padre. La loro alterità, rispetto alla figura del padre, non può essere assorbita dalla potestà genitoriale e dai relativi doveri di vigilanza. E’ quanto emerge nella sentenza 41192/14 della Cassazione.

Il caso

La Corte d’appello conferma la condanna dell’imputato. Quest'ultimo ricorre in Cassazione, affermando che il fatto non è reato, perchè i figli minori non possono considerarsi «altre persone», essendo soggetti sottostanti la potestà genitoriale e i doveri genitoriali di vigilanza; inoltre, secondo la tesi del ricorrente, l’uomo non aveva ascoltato le conversazioni ma si era limitato a registrare le conversazioni e a consegnarle ai servizi sociali; la condotta, infine, non era fraudolenta, perchè aveva preavvertito la moglie delle sua intenzione di registrare le telefonate.

La Cassazione, nell’affrontare la questione, ricorda che l’art. 617 c.p. mira a tutelare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni telefoniche o telegrafiche contro la possibilità di indiscrezioni, interruzioni o impedimenti da parte di terzi. E’ quindi requisito espresso di tipicità del fatto che la comunicazione o la conversazione intervenga tra persone diverse dall’agente. Elemento che sussiste nel caso di specie – specifica il Collegio – poiché la registrazione riguardava telefonate tra i figli minori e la madre. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, «ancorché minori, i figli sono soggetti “altri” rispetto al padre e tanto basta per ritenere integrata la condizione di tipicità del fatto».

Gli obblighi genitoriali non possono condurre ad una immedesimazione tra padre e figlio. E’ priva di fondamento anche la tesi del ricorrente secondo la quale la condotta mancherebbe di fraudolenza in ragione della consapevolezza della madre dell’intenzione dell’imputato di registrare le sue telefonate con la prole. Difatti – come spiegato dalla Corte Suprema - «il carattere della fraudolenza qualifica il mezzo utilizzato per prendere cognizione della comunicazione (e non l’elemento soggettivo del reato come erroneamente ritenuto dal ricorrente), il quale deve essere pertanto idoneo ad eludere la possibilità di percezione del fatto illecito da parte di coloro tra i quali la stessa intercorre». E’ pacifico che la mera comunicazione dell’intenzione futura di registrare le telefonate a coloro che dovranno effettuarle non equivale a quella con cui questi ultimi vengono resi partecipi nell’attualità della conversazione dell’interferenza. Sulla base di tali argomenti, il Collegio rigetta il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Il padre “spione” non può nascondersi dietro i doveri di genitore

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