lunedì 24 novembre 2014

Se non c'è il consenso informato il medico rischia

L’erede di un uomo deceduto sul letto operatorio per improvvisa e mortale ipertensione, porta in Tribunale il chirurgo e la casa di cura chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniale derivanti dal decesso del paziente, chiedendo di dichiarare la responsabilità del chirurgo e della struttura sia in relazione alla produzione del fatto dannoso determinante la morte, sia in relazione all'omessa o incompleta prestazione del consenso informato.

Il Tribunale rigetta le domande, mentre la Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello, condanna il medico e la casa di cura al risarcimento del danno per la malattia chirurgica. A giudizio della Cassazione (sentenza 19731/14), merita accoglimento il motivo di ricorso inerente al primo intervento chirurgico ed alla mancanza, al riguardo, di idoneo consenso.

L'informazione esatta sulle condizioni e sui rischi prevedibili di un intervento chirurgico o di un trattamento sanitario, costituisce di per sé un obbligo o un dovere che attiene alla buona fede nella formazione del contratto ed è elemento indispensabile per la validità del consenso che deve essere consapevole al trattamento terapeutico e chirurgico, essendo, inoltre, un elemento costitutivo della protezione del paziente con rilievo costituzionale. Nel caso, c'è la prova evidente dell’inadempimento in relazione alla mancata e completa informazione sul rischio inerente al primo intervento. Per questi motivi la Corte cancella con rinvio la sentenza impugnata.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Se non c'è il consenso informato il medico rischia

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