martedì 18 novembre 2014

Molestie: cosa rientra nel concetto di “luogo aperto al pubblico”?

La redazione di un giornale e la pagina Facebook di un utente possono essere considerati luoghi aperti al pubblico, per individuare il reato di molestia o disturbo delle persone (art. 660 codice penale). E’ quanto emerge dalla pronuncia della Cassazione nella sentenza 37596/14.

Il caso

Un uomo veniva condannato in secondo grado per il reato di molestia o disturbo alle persone, poiché, come caporedattore di un giornale, aveva molestato in modo petulante una redattrice, con ripetuti e continui apprezzamenti volgari e a sfondo sessuale sul fisico. Inoltre, le aveva inviato commenti sgraditi anche tramite la pagina del sito internet «Facebook».

Mentre i giudici di primo grado assolvevano l’imputato "perche il fatto non sussiste", i Giudici territoriali lo avevano dichiarato colpevole. In particolare, avevano ritenuto, in riferimento alle molestie realizzate verbalmente sul luogo di lavoro, che «la redazione di un giornale poteva considerarsi luogo aperto al pubblico, giacchè si trattava di un ufficio privato al quale avevano accesso sia la categoria dei dipendenti del giornale stesso sia eventuali estranei che ivi portavano notizie o chiedevano la pubblicazione di annunci» (Cass., n. 28853/2009). Mentre riteneva integrato il reato anche per la condotta realizzata mediante messaggi inviati sotto pseudonimo tramite la rete telematica, essendo Facebook una piattaforma multimediale costituente una community aperta, evidentemente accessibile a chiunque.

L'uomo ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte ha chiarito che per luogo pubblico si intende quello di diritto o di fatto continuamente libero a tutti, o a un numero indeterminato di persone; per luogo aperto al pubblico si intende, invece, quello anche privato, ma al quale un numero indeterminato, oppure un'intera categoria di persone possa accedere senza limite, ma solo in certi momenti e alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo. Il fatto che un luogo privato sia aperto al pubblico, quindi, è una questione di fatto, dipendente dalle condizioni all’accesso.

Nel caso, la riconducibilità dagli uffici della redazione di un giornale di luogo aperto al pubblico è corretta, ma manca nella sentenza impugnata l’illustrazione fattuale a cui andava ancorata l’affermazione che i locali della redazione ove si erano svolti i fatti erano aperti anche all’accesso di estranei. Anche con riferimento all’invio di messaggi attraverso la pagina facebook, è possibile estendere la nozione di luogo ad accesso del pubblico. Secondo la Cassazione, essendo la piattaforma telematica in esame una agorà virtuale, quindi una piazza virtuale immateriale capace di mettere in connessione un numero altissimo di soggetti, effettivamente il messaggio sul profilo della donna era accessibile a tutti. Tuttavia, la sentenza impugnata difetta sulla base dei fatti: i messaggi pubblicati sul profilo della giornalista erano sì accessibili a tutti, ma questo fatto andava verificato. Effettivamente sussistono dei motivi per pronunciare l’annullamento con rinvio per verificare o chiarire meglio certi aspetti, però, la Cassazione rileva l’intervenuta prescrizione quinquennale del reato. In conclusione, la Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Molestie: cosa rientra nel concetto di “luogo aperto al pubblico”?

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