sabato 1 novembre 2014

Diritto del Minore alla bigenitorialità: due recenti pronunce di Roma e Milano fanno discutere

La stella Polare del processo della famiglia, affermata con la riforma del 2006, legge nr.54 (affido condiviso) e successivamente confermata con il riordino degli aspetti di sistema posti dal Decreto Legislativo nr. 154 del 28 dicembre 2013 (revisione delle disposizioni in materia di filiazione) è il superiore interesse del Minore, questo deve costituire l'elemento cardine dell'interesse del giudice, nell'emettere il provvedimento di giustizia che andrà a regolare la vita familiare, una volta che questa sia giunta ad un suo preciso momento di evoluzione relazionale, quello della separazione personale.

La medesima norma prosegue, indicando come "il giudice adotti i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di essi i figli siano affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione alla educazione dei figli,… ed adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea possibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare." (art.337-ter II comma).

È parimenti evidente come l'aspetto del regolamentare, con un provvedimento giurisdizionale urgente, l'esercizio della "responsabilità genitoriale", costituisca una delle fasi più complicate dell'opera del giudice, che si trova a dover affrontare, molto spesso, prospettazioni della realtà familiare diametralmente opposte, con delle proposte, anche per la gestione quotidiana della prole, che tendono ad escludere l'altro, mettendolo in cattiva luce anche per gli aspetti che hanno a che fare con la genitorialità.

In un tale constesto appare adeguato solo chi si trovi ad affrontarlo, avendo già maturato, nel proprio intimo, una sensazione di autonomia : chiunque, al contrario, si trovi ancora "coinvolto" in una storia affettiva, vivrà le frustrazioni e le rabbie titpiche di questa, con i corollari "adattivi" dell'attacco all'altro e della sua denigrazione.

Una tale dinamica comportamentale, non è quindi governabile con i canoni della civiltà, della cultura o della educazione civica, ed ha, purtroppo, come diretti effetti collaterali quelli di coinvolgere, nella dinamica oppositiva, i "figli" della coppia siano questi minori o meno.

Alla giurisdizione resta il compito di intervenire nella "separazione personale" di due partner, giunti al termine della loro vicenda di coppia, dettando, con i provvedimenti provvvisori ed urgenti, quelle che sono, e saranno, le Regole per gestire il magmatico materiale, di cui ci occupiamo.

Ed è proprio nella giurisprudenza di merito, che si occupa di "gestire" questi fenomeni, che assistiamo ad una sempre più accurata "taratura" dei provvedimenti a tutela dei figli, rispetto al passato, così come può ben riassumersi analizzando due recenti pronunce: la prima della IX Sezione del Tribunale di Milano del 13.10.14 e la seconda della Prima Sezione del Tribunale di Roma del 27.06.14.

Le due pronunce costituiscono, meglio di altre, i due paradigmi opposti, che il mondo del diritto può far propri, nell'affrontare la regolamentazione di una "relazione interpersonale" in crisi e le difficoltà comunicazionali connesse alla medesima.

Nel primo esempio, costituito dal decreto milanese del 13 ottobre 2014 (Pres. Servetti), osserviamo come l'analisi pregiudiziale svolta, certamente anch'essa, nello sforzo di tutelare il minore, si richiami ad una sentenza della Corte di Cassazione, la nr.7041/13 , che ha fatto molto discutere gli studiosi della disciplina psicoforense.

Questo non solo perché il medesimo collegio della Prima Sezione della Cassazione aveva, con una precedente Sentenza la nr. 5847, sempre del marzo del 201 3 , riconosciuto la validità della Pas, come individuata scientificamente da una ASL siciliana, ma perché proprio la Sentenza nr. 7041 (che al contrario viene ricordata per negare l'esistenza del concetto) costituisce, si può dire, il caso di scuola di un'analisi che, confutando un'ipotesi di studio medico-legale, non ricorre a metodi scientifici, ma si limita ad elencare studi contrari, concedendo, aprioristicamente, a questi ultimi una patente di credibilità super-scientifica.

La contrapposizione in ambito scientifico d'ipotesi di analisi e di studio, è il motore stesso del progredire di questi studi, l'assimilare "aprioristicamente" nelle pronunce giurisdizionali un'ipotesi, in danno di una diversa costituisce, il più delle volte, il punto di caduta di un ragionamento ermeneutico.

Nel merito, diversamente da quanto congelato come regola scientifica nella sentenza 7041, gli studiosi del mondo della psicologia, che si occupano da oltre 20 anni dello studio degli effetti della "negazione della figura di un genitore in vantaggio dell'altro", hanno rilevato l'esistenza di più di un profilo di danno e di pericolosità, per la salute psicologica del minore e per il sereno sviluppo dello stesso.

Gli studiosi che si sono occupati del fenomeno comportamentale della "alienazione genitoriale" possono essere così brevemente ricordati : W. Reich (1949) che per primo evidenziava l'effetto sui figli di un comportamento genitoriale che "si vendicava del partner rubandogli la benevolenza del figlio"; Wallersterin e Kelly (1980) descrivevano studi su minori che prima della separazione avevano buoni rapporti con entrambi e poi venivano "travolti dalla rabbia di un genitore contro l'altro" desceivendo il fenomeno come "allineamento del minore con un genitore"; Byrne (1989) descrive il comportamento dei genitori che "coinvolgono i figli in una sorta di gara di lealtà" oppositiva al partner; Jacobs (1988) definì come "complesso di Medea" il comportamento materno finalizzato alla distruzione del rapporto tra padre e figli nell'evento separativo; Turkat (1995 e 1999) che analizzò il medesimo fenomeno teorizzando la "sindrome della madre malevola".

Ed il loro lavoro clinico non può essere certo smentito o sminuito, da un successivo ed unico lavoro di una scuola di pensiero contraria.

Ma quello che appare importante sottolineare, è il numero e la rilevanza degli esponenti della comunità scientifica che riconoscono la dannosità della "negazione genitoriale": consesso scientifico che è certamente più ampio e di maggior spessore del semplice richiamo al lavoro del tanto bistrattato Gardner (1985) sostanzialmente "creatore" del "fortunato" acronimo Parental Alienation Sindrome.

Quanto poi alla citazione del DSM 5, fatta dal decreto del Tribunale di Milano, al fine di sottolineare come nella ri-organizzazione contenuta nel Manuale riassuntivo delle procedure per riconoscere e diagnosticare inadeguatezze psicologiche, curato dalla comunità scientifica internazionale di area psicologica, non vi fosse stato l'inserimento, tra le malattie o le sindromi della PAS, non si può non rilevare come proprio nello stesso DSM 5 le "complicazioni parentali ed i blocchi comunicazionali che ne conseguano" sono trattate in più voci come è da dire per i Parent-child problem, i Child psycological abuse od il Child affected by parental relationship distress.

Infine, quasi a dimostrazione del fatto che la comprensione delle regole scientifiche, di analisi e di studio, non si possa improvvisare, v'è da rilevare come nel decreto milanese vi sia un richiamo ad una precedente sentenza del Tribunale di Varese che, ben lungi dall'affermare un metodo od una conclusione, aveva sottolineato un dubbio : "non comprendendosi per altro perché, se litigano i genitori, gli accertamenti diagnostici debbano essere condotti su chi il conflitto lo subisce e non lo crea".

Quesito che appare di facile soluzione, non potendosi confutare come il soggetto in età evolutiva, che subisca "comportamenti ablativi la figura dell'altro genitore", sviluppi "in se" delle comportamentalità sintomatiche, lo studio delle quali - è necessario - per confermare l'agito dannoso di uno dei genitori in danno dell'altro, ed è questo che la comunità scientifica continua a fare, restando a volte incompresa dal mondo del diritto.

Diversamente, la sentenza del 27 giugno 2014 del Tribunale di Roma (Giudice Galterio), si può annoverare tra quelle che, nell'esaminare una ipotesi di "alienazione genitoriale" - senza ricorrere a pregiudiziali condivisioni o negazioni del modus agendi scientifico del Consulente Tecnico dell'ufficio (in altre parole evitando di esplicitare la condivisione pregiudiziale a ipotesi che neghino od affermino il vulnus connesso all'alienazione della figura di un genitore, che subisce il minore) - giungono ad effermare come "lo sbilanciamento della minore verso l'area materna" costituisca il motore delle difficoltà relazionali della figlia con il padre.

Partendo da tale presupposto, il giudice romano arriva a considerare "non mediabile" il conflitto interdiadico, con una condivisibile affermazione : "è palese che la ricorrente avesse ed abbia un ben minore interesse alla mediazione, ove si consideri che l'operazione di triangolazione, da costei posta in essere nei confronti della figlia, è stata già realizzata, avendo sostanzialmente la figlia finito di introitare, ritenendolo proprio, il punto di vista materno, nei confronti della figura paterna".

Prosegue la sentenza rilevando come sulla minore "lo sbilanciamento verso la sfera materna muova da lontano, traendo la sua origine da epoca antecedente l'introduzione – perfino- del presente giudizio" quando la nuova gravidanza della madre, intervenuta con il nuovo compagno di vita "ha innescato nella figlia la paura di una perdita affettiva della madre, (paura) che l'ha inevitabilmente portata a fare corpo unico con quest'ultima, mutuando, in un evidente tentativo di compiacimento (conflitto di lealtà ndr) l'atteggiamento di disistima e sfiducia" dalla madre, nutrito in danno del padre.

La conclusione di una tale "realtà relazionale", propria ed interna a quella famiglia, porta il Tribunale di Roma a ritenere violato il preciso riferimento normativo all'affido condiviso nel superiore interesse del minore: "sarebbe stato precipuo onere della madre, quand'anche non direttamente responsabile delle origini del processo di triangolazione, attivarsi al fine di consentire il giusto recupero, da parte della figlia, del ruolo paterno, che nella tutela della bigenitorialità, cui è improntato lo stesso affido condiviso, postula il necesasrio superamento delle mutilazioni affettive della minore, da parte del genitore per costei maggiormente referenziale, nei confronti dell'altro: non soltanto spingendola verso il padre, anziché avvallando i pretesti per venir meno agli incontri programmati, o peggio ancora facendosi portatrice di programmi alternativi, al fine di dissuadere indirettamente la figlia a recarsi agli incontri suddetti, ma atlresì recuperando la positività, della concorrente figura genitoriale, nel rispetto delle decisioni da quest'ultima assunte, e comunque della sue caratteristiche temperamentali".

In merito alla centralità ed all'importanza del danno patito dal minore, si deve osservare come, conseguenzialmente, la sentenza in commento osservi "allo stato degli atti è gioco forza che ogni possibile intervento terapeutico non possa che avere quale obbiettivo centrale, la stessa minore, che deve poter essere aiutata ad interfacciarsi ed accettare le diversità delle due figure genitoriali, la cui compresenza e la cui co-referenzialità, costituiscono elementi imprescindibili per un sereno sviluppo della sfera emozionale ed affettiva della minore stessa".

Ecco dunque che la centralità delle figure genitoriali, per la serena e completa crescita del minore, viene riaffermata con forza, e deve essere difesa, dagli "effetti" di quelle comportamentalità, del padre o della madre, che sono "ablative della opposta figura genitoriale"; effetti che non possono che rilevarsi osservando, anche con accertamenti diagnostici, proprio chi subisce l'agito ablativo, e quindi sul minore, non potendosi altrimenti avere un quadro corretto del danno patito dalla vittima dell'ablazione genitoriale e non potendosi, in difetto, immaginare alcuna soluzione efficace.

Nel completare l'analisi della sentenza del 27 giugno 2014 della Prima Sezione del Tribunale di Roma non si può non rilevare come, al fine di evitare, escludere, o meglio ridurre la reiterazione del comportamento ablativo sulla minore, il giudice abbia fatta propria le richiesta della difesa paterna statuendo come segue: "al fine di assicurare la puntuale osservanza che comporta la imprescindibile collaborazione della madre, del progetto di recupero psicoterapeutico dei rapporti tra la figlia ed il padre, ritenuto da questo Collegio fondamentale al fine di tutelare il diritto alla bi-genitorialità in capo alla stessa (minore), in quando prodromico alla sua corretta rappresentazione della realtà relazionale e funzionale a prevenire l'insorgenza di più gravi disturbi di natura psicologica, si commina alla madre la sanzione di € 150,00, da corrispondersi alla controparte, per ogni singola violazione delle prescrizioni e del mancato accompagno della ragazza, alle sedute fissate dallo psicoterapeuta."

Ed infine, nel rilevare come il fare "ablativo" genitoriale, concretizzi una vera e propria condotta volta ad ostacolare il precetto normativo dell'affido condiviso "con atteggiamenti sminuenti e denigratori la figura paterna, tali da aver indirettamente indotto la figlia a disattendere il calendario degli incontri con il padre, ed in misura ancor più marcata, e comunque diretta, a contrastarne aprioristicamente il contributo decisionale, senza neppure coinvolgerlo in buona parte delle risoluzioni riguardanti l'educazione, l'istruzione e la crescita della figlia" per il Tribunale della capitale deve trovare applicazione "il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 709-ter c.p.c. la cui applicabilità d'ufficio" è stata positivamente ed univocamente affermata più volte dal medesimo tribunale.

In ossequio a quanto testè affermato, la Sentenza determina la misura della "ammonizione" in capo alla madre ed applica in suo danno la "sanzione amministrativa" in favore della Cassa delle Ammende valutata in € 5.000,00 alla luce delle capacità economiche materne, al preciso ed illustrato scopo di "dissuaderla, in forma concreta, dalla protrazione delle condotte poste in essere, la cui persistenza, potrà per altro in futuro dare adito a sanzioni ancora più gravi, ivi compresa la revisione delle condizioni dell'affido".

Nel concludere l'esame della sentenza romana, v'è da rilevare come si sia giunti ad una così efficace lettura degli agiti genitoriali, grazie e per il tramite, di una Consulenza Tecnica di Ufficio che ha consentito di acquisire agli atti del processo, con gli idonei "accertamenti diagnostici" sui componenti di quella famiglia, il quadro coerente dello stato della genitorialità, così da individuare quanto di distonico esistesse con il principio dell'affido condiviso, stabilito dalla norma, nel solo interesse del minore.

fonte: www.ilsole24ore.com//Diritto del Minore alla bigenitorialità: due recenti pronunce di Roma e Milano fanno discutere

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