martedì 7 ottobre 2014

Riduzione orario: necessario il consenso scritto del lavoratore

E’ necessario il consenso scritto del lavoratore per la modifica del rapporto di lavoro in riferimento alla modifica dell’orario, quale elemento essenziale del suddetto rapporto. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 16089/14.

Il caso

La Corte d’appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, respingeva le domande dei lavoratori dirette all’accertamento del diritto al mantenimento dell’orario di lavoro che veniva applicato dal precedente datore di lavoro. I soccombenti ricorrevano in Cassazione, contestando la decisione della Corte milanese che aveva ritenuto valida l’accettazione tacita, per comportamenti concludenti, della modifica dell’orario di lavoro imposta dal nuovo datore.

La Cassazione, nell’affrontare il caso in esame, riporta il principio generale secondo cui «alla contrattazione collettiva non è consentito incidere su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori in assenza di una specifico mandato od una successiva ratifica da parte degli stessi» (Cass., n. 6845/1994). E’ pacifico, d'altronde, in sede di legittimità, che quando vi sia una trasformazione dell’orario, questa non potrà avvenire sulla base della decisione unilaterale del datore, ma risulterà necessario il consenso dei lavoratori. Tale consenso deve però essere manifesto e scritto, non essendo sufficiente il consenso tacito, deducibile da un comportamento concludente, quale quello di continuare a prestare l’opera lavorativa, senza pretendere l’adempimento del patto originario.

D’altra parte, il rifiuto a suddetta trasformazione del rapporto di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento, come affermato in precedenti pronunce dalla Corte Suprema (Cass., n. 16169/2006). Nelle ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro, in riferimento alla diminuzione dell’orario, non si applica, quindi, la regola secondo cui i contratti o gli accordi collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori, anche se non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti (con l’eccezione di quei dipendenti che, aderendo ad un’altra organizzazione, ne condividono il dissenso rispetto all’accordo e ai quali potrebbe essere applicata una diversa intesa). Il ricorso va quindi rigettato e rinviato alla Corte d’appello, chiarendo di doversi attenere ai principi sopraindicati.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Riduzione orario: necessario il consenso scritto del lavoratore

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