venerdì 3 ottobre 2014

Legittima la nomina del difensore penale attraverso Dhl

Serve una maggiore flessibilità nelle modalità di nomina del difensore penale. L'articolo 96 del Codice di procedura, infatti, con la sua rigidità, «appare scontare il peso del tempo e ben può essere interpretato in senso estensivo, tenendo conto delle nuove e sempre più diffuse modalità di spedizione delle comunicazioni, e dell'esigenza di garantire quel favor defensionis al quale ci indirizza anche il dettato della nostra Carta Costituzionale». Così si esprime la sentenza n. 40287 della Seconda sezione penale depositata ieri. La pronuncia ha così ritenuto legittima, annullando l'ordinanza di segno contrario, la nomina dell'avvocato, con sottoscrizione ma senza indicazione di data, avvenuta dall'estero e comunicata alla Procura tramite Dhl. La nomina era stata anticipata via mail ai legali.

È vero che il Codice fa riferimento espresso alla raccomandata, ma, sottolinea la Cassazione, vanno sdoganate le modalità di fatto equivalenti, soprattutto se, come nel caso esaminato, l'invio alla Procura è accompagnato da altri elementi come la trasmissione mail di copia del documento originale ai difensori, la produzione da parte dei legali della copia del messaggio ricevuto, l'effettivo esercizio di attività difensiva non contestata dal cliente. Tra l'altro, osserva ancora la Cassazione, è almeno dubbio che il fattorino possa tuttora, dopo la privatizzazione di Poste Italiane, essere a ancora considerato un pubblico uficiale al momento della notifica degli atti.

fonte: www.ilsole24ore.com//Legittima la nomina del difensore penale attraverso Dhl

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