giovedì 2 ottobre 2014

L'amministratore non risponde dei danni per la cattiva impermeabilizzazione del tetto

L'amministratore non risponde dei danni procurati all'edificio per la cattiva impermeabilizzazione del tetto eseguita da una ditta di restauro. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 20557/2014 La Corte si è trovata alle prese con una vicenda piuttosto complessa che nelle fasi di merito aveva portato alla condanna (come corresponsabili insieme alla ditta) l'amministratore e il condominio.

Vicenda - A fine maggio del 1996 su Roma si era abbattuta una fortissima pioggia che si era infiltrata all'interno di un palazzo storico della capitale in cui erano conservati dei manoscritti che rappresentavano l'archivio storico della biblioteca Altieri. I documenti avevano riportato diversi danneggiamenti. A seguito dell'evento si era aperta inevitabilmente la caccia al responsabile che secondo i giudici di merito doveva essere ripartita tra amministratore, condominio e società appaltatrice. Per i prime due era stata ravvisata fondamentalmente una culpa in eligendo e in vigliando. Era stato contestato, infatti, come l'amministratore si fosse limitato a devolvere il lavoro a una sola impresa senza effettuare ulteriori ricerche. Colpa che poi si estendeva anche all'avanzamento dei lavori nonchè alla loro conclusione, visti i danni riportati dall'edificio.

Il ragionamento della Corte - La Cassazione, tuttavia, ha ricordato come si trattasse di piccoli lavori di riparazione che certamente non costringevano a ricerche di ditte con particolari requisiti. Così come poi non poteva essere ravvisata una leggerezza nell'osservare i lavori in quanto il committente (quindi condominio e amministratore) dovevano limitarsi esclusivamente all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera affidata alla ditta con quanto stabilito nel contratto. Cosa questa che era stata fatta. Altro punto da considerare - si legge nella sentenza - è rappresentata dal fatto che nè il condominio nè l'amministratore fossero persone giuridiche imputabili quindi nella loro singolarità di eventi dannosi.

Conclusioni - Quindi, per concludere, la Cassazione riprendendo quanto dettato dal codice civile nonchè dal prevalente indirizzo della giurisprudenza ha riconosciuta una responsabilità esclusivamente a carico dell'appaltatore. E' infatti quest'ultimo che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge l'attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzando i mezzi necessari, curandone le modalità e obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato.

fonte: www.ilsole24ore.com//L'amministratore non risponde dei danni per la cattiva impermeabilizzazione del tetto

Nessun commento:

Posta un commento

Responsabilità professionale medica, stop alle "liti temerarie" contro i medici

 Stop alle "liti temerarie" contro i medici: su 100 cause per responsabilità professionale, nel penale, solo il 5% porta a una con...