giovedì 2 ottobre 2014

Condanna troppo “frettolosa” per l’imprenditore in crisi

Troppo “sommario” e “neppure del tutto esatto” il modo in cui l’Appello nega la rilevanza della forza maggiore invocata dall’imputato del reato di omesso versamento IVA (art. 10 ter, D.Lgs. n. 74/2000).

I fatti dedotti dal contribuente meritano un nuovo accertamento (e apprezzamento): la cooperativa, di cui era legale rappresentante, aveva come principale cliente una S.p.A. fallita nell’imminenza della data di scadenza del pagamento delle imposte. Così afferma la Cassazione nella sentenza del 30 settembre, n. 40394, che merita di essere segnalata.

Ad essere censurata, nel ragionamento dei giudici di merito, è l’automatica sussistenza del dolo “solo perché” l’imputato ammetteva di essere stato costretto all’omissione. Gli Ermellini, infatti, in assenza di più ampie argomentazioni da parte dell’Appello, reputano “troppo breve il passo” che porta all’equazione “omesso versamento cosciente e volontario = reato”. Sulla stessa scia è, invece, “frettoloso” sostenere che la carenza di mezzi finanziari non influisca in alcun modo sulla struttura oggettiva del reato.

Ma ciò che merita attenzione è che venga ordinato un nuovo esame nonostante l’imputato avesse destinato le poche risorse disponibili al pagamento degli stipendi dei dipendenti. Pur richiamando la giurisprudenza che condanna il contribuente in crisi che dia preferenza al versamento degli emolumenti ai dipendenti rispetto all’Erario, gli Ermellini, ritengono, comunque, che la forza maggiore invocata meriti nuovi accertamenti.

Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i commercialisti - www.fiscopiu.it/La Stampa - Condanna troppo “frettolosa” per l’imprenditore in crisi

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