lunedì 8 settembre 2014

Numero sulle Pagine gialle: a disposizione di tutti, ma non per tutto

L’art. 130 d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) subordina al consenso preventivo dell’interessato l’uso lecito di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, oppure l’utilizzo del telefax o di altro tipo di comunicazione elettronica, per inviare materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o, infine, di comunicazione commerciale. Lo stabilisce la Cassazione nella sentenza 14326/14.

Il caso

Il Garante per la protezione dei dati personali multava una società per una somma di 10.400 €, per aver violato gli artt. 161 (omessa o inidonea informativa all’interessato) e 162, comma 2-bis (altre fattispecie), d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).

La sanzione era scattata in seguito alla segnalazione di una donna, la quale si era lamentata per la ricezione di alcune comunicazioni promozionali via fax da parte della società, senza aver ricevuto alcuna informativa, né aver manifestato il proprio consenso alla ricezione di messaggi promozionali da parte della stessa società.

Il tribunale di Padova rigettava l’opposizione proposta dalla società, che ricorreva, quindi, in Cassazione. Numerosi i motivi di ricorso: innanzitutto veniva contestata la sussistenza, nel caso di specie, di un’ipotesi di trattamento di dati personali, non potendo considerarsi tali la mera raccolta del numero di telefono dalle Pagine gialle (le quali avevano già trattato il dato) e l’invio dei fax. I giudici di merito avrebbero, poi, erroneamente assimilato l’invio del fax ad una chiamata telefonica automatica senza l’intervento di un operatore. Inoltre, in questo caso, non era necessario il consenso della donna in forma scritta ad substantiam, essendo anche già stato raccolto in una precedente conversazione telefonica.

La Corte di Cassazione, analizzando la domanda, innanzitutto respingeva la ricostruzione della società, secondo cui il caso ruotava al mero utilizzo di un numero di telefono o di fax ricavato dall’elenco delle Pagine gialle, per cui non ricadenti nella nozione di trattamento dei dati personali. Infatti, nella nozione di trattamento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 196/2003, è compresa anche l’estrazione di dati, così come la presa di cognizione ed il successivo utilizzo per fini commerciali di un numero di fax risultante dall’elenco delle Pagine gialle, come avvenuto nel caso di specie.

L’art. 129, comma 2, del codice individua nella «mera ricerca dell’abbonato per comunicazioni interpersonali» la finalità primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque forma (prevedendo, in relazione a tale finalità, il principio della massima semplificazione per l’inclusione in essi degli abbonati), mentre il trattamento dei dati inseriti negli elenchi, se effettuato per fini ulteriori, diversi da quelli interpersonali (in particolare per scopi pubblicitari, promozionali o commerciali) è lecito solo se viene effettuato con il consenso specifico ed espresso degli interessati.

Inoltre, l’art. 130 d.lgs. n. 196/2003, in tema di comunicazioni indesiderate, prevede che l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito con il consenso dell’interessato, sottoponendo alla stessa previsione le comunicazioni promozionali avvenute via fax.

Perciò, le comunicazioni promozionali inviate a mezzo fax, per essere lecite, hanno bisogno del consenso dell’interessato, il quale deve essere acquisito previa idonea informativa, prima che le stesse siano inviate e non in un momento successivo all’avvenuta ricezione del fax.

L’assenza di un operatore determina l’applicazione della disciplina in materia di comunicazioni indesiderate e si riferisce alla ricezione contestuale, da parte dell’interessato, di messaggi promozionali da parte di una persona fisica nel corso di una chiamata telefonica. Pertanto, l’invio di un fax va assimilato ad una chiamata telefonica automatica senza l’intervento dell’operatore, mancando, infatti, un contatto diretto tra operatore e destinatario del messaggio (anche se una persona fisica ha provveduto all’azione materiale dell’invio del fax).

Quindi, l’art. 130 d.lgs. n. 196/2003 subordina al consenso preventivo dell’interessato l’uso lecito di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, oppure l’utilizzo del telefax o di altro tipo di comunicazione elettronica, per inviare materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o, infine, di comunicazione commerciale. Nel caso di specie, i contatti della società erano stati effettuati proprio per conseguire tale fine, per cui era necessario il consenso espresso per iscritto. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Numero sulle Pagine gialle: a disposizione di tutti, ma non per tutto

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