mercoledì 17 settembre 2014

Non è il giudice a stabilire se il garage non produce rifiuti

Nel nostro ordinamento esiste a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti (art. 62, co. 1, D.Lgs. n. 507/1993). Il contribuente che intende sottrarsi alla previsione, perché possiede uno di quei locali (o aree) che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati ha un preciso onere da assolvere. Deve indicare tali circostanze nella denuncia originaria o di variazione, sempreché le medesime siano “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”. Questa è l’unica via per vincere la presunzione legale, che, certo, non può essere superata dal giudice. Così ha affermato la Sesta Sezione Civile di Cassazione, nell’ordinanza depositata il 12 settembre scorso, n. 19365, con cui viene accolto il ricorso del Comune impositore avverso la sentenza d’Appello.

La CTR, infatti, contrariamente ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, aveva ritenuto esente da TARSU il garage del contribuente, pur in assenza di prove da parte di quest’ultimo nonché della denuncia originaria. Per la Corte di Cassazione, la controversia non ha bisogno di ulteriori accertamenti e può essere decisa nel merito: l’impossibilità dei locali a produrre rifiuti non può essere presunta dal giudice, essendo onere del contribuente dimostrarla. Annullata la sentenza di merito, è definitivamente respinto il ricorso del possessore del garage avverso l’avviso di accertamento.

Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/La Stampa - Non è il giudice a stabilire se il garage non produce rifiuti

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