giovedì 4 settembre 2014

Incompatibilità per il giudice che ha già applicato ai coimputati la pena su richiesta delle parti

Non può partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che ha applicato una pena "patteggiata" nei confronti di più imputati, in concorso necessario, per lo stesso reato. L'incompatibilità esiste anche se nel corso del pattegiamento il giudice si è limitato ad escludere l'esistenza delle cause di non punibilità. Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 36847 , depositata ieri, sciolgono in contrasto sulla portata della sentenza della Consulta n. 371 del 1996. Il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34 comma 2 del codice di procedura penale, per la parte in cui non esclude che possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato «il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputatato in ordine alla sua responsabilità penale sia stata comunque valutata». Il dubbio che ha portato la giurisprudenza a spaccarsi è se l'obbligo di astensione valga anche nei casi in cui il "precedente" del giudice riguarda il pattegiamento previsto dall'articolo 444 del codice di rito.

Secondo un primo orientamento la sentenza della Corte costituzionale non andrebbe applicata nel caso di pena su richiesta delle parti. Un'esclusione giustificata dalla particolarità della sentenza di pattegiamento, che non richiede la dimostrazione della responsabilità dell'imputato, ma solo l'accertamento dell'inesistenza delle cause di non punibilità. Esiste poi un ulteriore indirizzo, affermato anche in relazione all'associazione a delinquere, con il quale si fa una distinzione. Pur negando che in caso di patteggiamento il magistrato giudicante abbia automaticamente l'obbligo di fare un passo indietro, questo è ritenuto necessario se il giudice, nel vagliare le altre posizioni, effettua anche una «concreta delibazione dell'accusa concernente l'imputato rimasto estraneo alla richiesta di pattegiamento».

fonte: ilsole24ore.com//Incompatibilità per il giudice che ha già applicato ai coimputati la pena su richiesta delle parti

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