domenica 14 settembre 2014

Il concetto di infermità rilevante ai fini penali

Duplici i temi di discussione suggeriti dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli in commento; da un lato, l'incapacità di partecipare al giudizio e, dall'altro, il vizio di mente determinante per l'accertamento dell'imputabilità.

Com'è ovvio, entrambe le questioni sottendono l'analisi di stati soggettivi accomunati dall'infermità mentale, ma che operano su piani diversi e con finalità diverse.

Sotto il primo profilo, ricordiamo che la capacità processuale dell'imputato consiste nella partecipazione cosciente, cioè nella percezione da parte dello stesso del senso degli avvenimenti in corso, del fatto oggetto del processo, e delle conseguenze dell'eventuale assoluzione o condanna e, quando non sussistano sintomi già verificabili e seri di una sua possibile non cosciente partecipazione al processo.

Al fine di garantire e valorizzare in concreto l'esplicazione dell'autodifesa, gli artt. 70-72 c.p.p. prevede una fase di accertamento sulla capacità dell'imputato, a cui segue, in caso di esito positivo, la sospensione del procedimento, sempre che non sia possibile prosciogliere o emettere una sentenza di non luogo a procedere, con obbligo di verifiche periodiche sulla situazione psichica dell'infermo.

La fase preliminare di accertamento, che si propone di realizzare un difficile contemperamento tra l'esigenza di garantire l'individuo effettivamente in stato mentale anomalo e quella di salvaguardare la correttezza processuale contro i rischi di simulazioni, presuppone il riscontro di manifestazioni nel comportamento dell'imputato che diano al giudice seria ragione di dubitare che questi, «per infermità mentale», sia «in grado di partecipare coscientemente al processo».

E' relativamente recente l'intervento della Consulta (C. Cost., 26.1.2004, n.39) che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità degli artt. 70 ss. nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina della sospensione a tutti i casi in cui, per infermità fisica di qualsiasi natura, l'imputato non sia in grado di partecipare attivamente al processo, ha al contempo affermato che, al di là di una littera legis che contiene un esplicito riferimento all'infermità mentale, il sistema normativo vigente comporta la sospensione delle attività processuali ogni volta che lo stato mentale dell'imputato globalmente inteso ne impedisca una cosciente partecipazione al processo.

Di conseguenza, quando non solo una malattia definibile in senso clinico psichica, ma anche qualunque altro stato di infermità non renda sufficienti o non utilizzabili le facoltà mentali (coscienza, pensiero, percezione, espressione) dell'imputato, in modo tale da impedirne una effettiva partecipazione al processo, questo non può svolgersi (Cass. Sez. I 24.11.2006, Lavezzari; Sez. I, 11.5.2006, Santapaola; Sez. V, 27.10.2004, Morotti).

Con la dovuta precisazione che la percezione della capacità di stare in giudizio, da parte di persona sulla cui imputabilità sussistono anche accertamenti negativi, ricade sul giudice dinanzi al quale essa si pone, che deve essere in grado di operare una valutazione sulla base dei comportamenti posti in essere dal soggetto interessato - e quindi al di là anche di accertamenti peritali.

fonte: ilsole24ore.com//Il concetto di infermità rilevante ai fini penali

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