martedì 26 agosto 2014

Legittima la cartella senza previo avviso, responsabile del procedimento né sottoscrizione

La sentenza di Cassazione del 17 luglio 2014, n. 16321, rappresenta un utile promemoria delle tesi difensive da evitare per riuscire ad aggredire vittoriosamente una cartella di pagamento relativa ad iscrizione a ruolo a seguito di liquidazione ex art. 36 bis, D.P.R. n. 600/73, di somme dovute per IRPEF. Nessuna delle nove censure sollevate dal contribuente ha, infatti, trovato l’accoglimento da parte della Corte.

Tra quelle più “gettonate”, la mancanza di un autonomo atto di contestazione delle sanzioni e del previo avviso bonario dell’esito della liquidazione. Entrambi atti che l’Amministrazione, secondo CTR e Cassazione, non è tenuta a emettere in caso d’iscrizione a ruolo a seguito di liquidazione automatica (salvo il caso di errori nella dichiarazione), ove, in merito alle sanzioni, l’art. 17, D.Lgs. 472/97 esclude la previa contestazione nei casi di omesso o ritardato versamento del tributo.

Né tanto meno si può pretendere la sottoscrizione del ruolo da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sede Centrale, perché, come avvenuto nel caso di specie, basta quella dell’ufficio locale (art. 6 Statuto dell’Agenzia e art. 5 Regolamento di attuazione). Altrettanto vana la pretesa d’annullamento della cartella per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, essendo la stessa stata notificata prima del 1° giugno 2008, data dalla cui (sola) ricorrenza è applicabile la nullità agli atti che difettano di tale indicazione (S.U., sent. 11722/2010).

E ancora, non inficia la legittimità dell’atto l’omessa sottoscrizione: la cartella ex art. 25, D.P.R. n. 602/73, dev’essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne provenienze e indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice. Il ricorso è stato rigettato.

Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/La Stampa - Legittima la cartella senza previo avviso, responsabile del procedimento né sottoscrizione

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