venerdì 8 agosto 2014

Assegno non trasferibile: attenzione a chi si presenta alla cassa

Secondo l’art. 43, comma 2, r.d. n. 1736/1933 (legge assegni), chi paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento. Nel caso in cui la banca girataria per incasso d’assegno, munito di clausola di intrasferibilità, abbia eseguito il pagamento nei confronti di un soggetto non creditore, pur legittimato in modo apparente, è tenuta ad un nuovo pagamento nei confronti dell’effettivo e legittimo prenditore. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 11897/14.

Il caso

La Corte d’appello di Milano rigettava la domanda di una donna, che aveva convenuto in giudizio una banca, per sentirla condannare alla corresponsione di una somma per l’illegittimo pagamento di propri assegni bancari non trasferibili al suo fiduciario. La banca si difendeva, sostenendo che gli assegni erano stati pagati all’uomo, consegnatario e portatore di essi, seguendo le istruzioni della traente.

La donna ricorreva in Cassazione, contestando la mancata responsabilità dell’istituto nonostante il pagamento di due assegni non trasferibili a degli illegittimi prenditori, e sostenendo che la banca era sua mandataria, vincolata al rispetto delle pattuizioni previste dal contratto di conto corrente bancario con la diligenza richiesta per l’esercizio professionale dell’attività svolta. In più, i giudici non avrebbero posto a fondamento della decisione le prove acquisite, dovendo considerarsi comunque che l’eventuale mandato all’incasso non poteva che risultare dallo stesso titolo. Infine, erroneamente la sentenza avrebbe trattato di presunzione di tacita approvazione degli estratti conto, regolarmente ricevuti dalla correntista.

Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che, secondo l’art. 43, comma 2, r.d. n. 1736/1933 (legge assegni), chi paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento. Nel caso in cui la banca girataria per incasso d’assegno, munito di clausola di intrasferibilità, abbia eseguito il pagamento nei confronti di un soggetto non creditore, pur legittimato in modo apparente, è tenuta ad un nuovo pagamento nei confronti dell’effettivo e legittimo prenditore.

Riguardo al presunto mandato, i giudici di legittimità sottolineavano che, stante la caratteristica della letteralità del titolo di credito, un’obbligazione cartolare in nome altrui, come il mandato all’incasso, deve essere apposta sul titolo stesso, con l’indicazione del soggetto e della sua qualità di rappresentante. Infine, la presunzione di tacita approvazione di conto corrente, una volta passato il termine di 6 mesi dalla ricezione, riguarda solo accrediti ed addebiti, considerati nella loro realtà effettuale, ma non comporta l’approvazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Assegno non trasferibile: attenzione a chi si presenta alla cassa

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