mercoledì 16 luglio 2014

Un unico limite per il giudice nelle controversie creditorie: due anni dall’apertura della successione

La norma dell’art. 22, comma 1, n. 3, c.p.c., in riferimento alla competenza del giudice dell’aperta successione per le controversie relative a crediti verso il defunto o legali dovuti all’erede, si riferisce anche ad ogni azione personale per qualsiasi credito vantato nei confronti del defunto, a prescindere dalla causa o dal titolo da cui è sorto, ma pur sempre all’imprescindibile condizione che non sia ancora decorso un biennio dall’apertura della successione, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno stato instaurato un giudizio di divisione; ne consegue che quest’ultima circostanza diviene del tutto irrilevante e non opera la competenza speciale prevista dalla norma in esame, ove l’azione per il credito verso il de cuius sia iniziata dopo che sia trascorso già un biennio dall’apertura della successione. È quanto emerge dall’ordinanza della Cassazione 10097/14.

Il caso

Il progettista e direttore dei lavori otteneva dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo nei confronti delle eredi del committente per oltre 36 mila euro, quale compenso per prestazioni professionali per la costruzione di un centro turistico. Le ingiunte proposero opposizione eccependo l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale. Il Giudice ha accolto tale eccezione, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo e la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Perugia. L’attore propone ricorso per cassazione, in merito alla decorrenza di oltre un biennio dall’apertura della successione al momento dell’instaurazione del giudizio.

La norma dell’art. 22, comma 1, n. 3, c.p.c., in riferimento alla competenza del giudice dell’aperta successione per le controversie relative a crediti verso il defunto o legali dovuti all’erede, si riferisce anche ad ogni azione personale per qualsiasi credito vantato nei confronti del defunto, a prescindere dalla causa o dal titolo da cui è sorto, ma pur sempre all’imprescindibile condizione che non sia ancora decorso un biennio dall’apertura della successione, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno stato instaurato un giudizio di divisione; ne consegue che quest’ultima circostanza diviene del tutto irrilevante e non opera la competenza speciale prevista dalla norma in esame, ove l’azione per il credito verso il de cuius sia iniziata dopo che sia trascorso già un biennio dall’apertura della successione.

Nel caso di specie, la speciale competenza del giudice del luogo di apertura della successione per i crediti verso il de cuius era definitivamente cessata in ogni caso allo spirare del biennio, vale a dire prima della proposizione dell’odierna azione. La Corte di Cassazione, pertanto, cassa la gravata sentenza e dichiara la competenza del Tribunale di Roma.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Un unico limite per il giudice nelle controversie creditorie: due anni dall’apertura della successione

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