lunedì 28 luglio 2014

Affitta una rimessa ma la adibisce a dormitorio per extracomunitari: inutile distogliere il giudice dal nocciolo della questione

Non è possibile spostare il piano del dibattito sull’esistenza di un contratto di sublocazione o di cessione gratuita del locale: bisogna tener conto dell’originario petitum dell’azione e della sua causa petendi, consistenti nella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 10842/14.

Il caso

Il locatore di un immobile adibito a rimessa conveniva in giudizio un uomo perché fosse dichiarato risolto il contratto di locazione per inadempimento del conduttore che aveva adibito l’immobile a dormitorio per extracomunitari e vi aveva realizzato lavori non autorizzati. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda. Il conduttore ricorre per cassazione.

Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che il giudice non avrebbe potuto disporre d’ufficio la testimonianza di soggetti da lui non indicati. La doglianza è infondata dal momento che, a norma dell’art. 447-bis c.p.p., «il giudice può disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ispezione della cosa e l’ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio». Secondo il ricorrente, inoltre, dalle testimonianze assunte può desumersi solo che il giorno dell’ispezione furono trovate nel locale alcune persone ma ciò non prova l’esistenza di un contratto di sublocazione/cessione a titolo gratuito.

La Suprema Corte rigetta il ricorso, essendo palese il fatto che il conduttore voglia spostare il piano del dibattito sull’esistenza di un contratto di sublocazione o di cessione gratuita del locale. A tal proposito, occorre ricordare che bisogna tener conto dell’originario petitum dell’azione e della sua causa petendi, consistenti nella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, individuato dal locatore nel fatto che quest’ultimo aveva adibito l’immobile ad un uso diverso rispetto alla sua natura e allo scopo per il quale era stato concesso in locazione. Per quanto riguarda i lavori, non erano necessari e, tra l’altro, quelli effettuati erano diversi da quelli effettivamente realizzati. In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/ La Stampa - Affitta una rimessa ma la adibisce a dormitorio per extracomunitari: inutile distogliere il giudice dal nocciolo della questione

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