giovedì 19 giugno 2014

Rette scolastiche, spese per viaggi e abbigliamento non compensano l’omesso mantenimento

Confermata la condanna nei confronti di un padre che non ha effettuato il versamento di 2mila euro mensili stabilito dal giudice, a chiusura della procedura di separazione dalla coniuge, come contributo per il mantenimento dei figli minori. Indiscutibile la violazione degli obblighi di assistenza familiare. Irrilevante il fatto che l’uomo abbia provveduto a sostenere in via alternativa alcune spese dei figli.

Il caso

‘Bucato’ completamente il versamento mensile di 2mila euro a favore dei figli minori. Evidente la colpa del padre, che ha scientemente ignorato l’obbligo fissato a suo carico in Tribunale, a chiusura della separazione dalla moglie. Consequenziale, e corretta, la condanna, che non può essere messa in discussione dalla scelta dell’uomo di provvedere in maniera alternativa – coprendo, ad esempio, rette scolastiche e spese per viaggi – ai bisogni dei figli. (Cassazione, sentenza 17691/14). Comune linea di pensiero per i giudici di primo e di secondo grado: condanna «alla pena di giustizia» nei confronti di un uomo – di professione: medico –, colpevole di non avere corrisposto la «somma di 2mila euro mensili» – imposta con «provvedimento» del Tribunale, a conclusione della procedura di separazione dell’uomo dalla coniuge – come «mantenimento dei figli minori». Questa visione, però, viene contestata dal legale dell’uomo, il quale evidenzia, innanzitutto, il fatto che «ai figli minori» non erano mancati i «mezzi di sussistenza» perché la moglie separata «esercente la professione di medico, aveva avuto un adeguato stipendio mensile». Peraltro, aggiunge il legale, «l’uomo aveva, comunque, versato ai figli, a più riprese, importi di varie entità per far fronte alle rette scolastiche e a spese di viaggio, e per l’acquisto di vestiti». Violazione. Ma le obiezioni mosse in Cassazione dal legale non modificano assolutamente gli equilibri stabiliti nei giudizi di merito: così, difatti, i giudici del ‘Palazzaccio’ confermano la condanna nei confronti dell’uomo. Evidente, per i giudici, «il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare», compiuto dall’uomo che, in qualità di «genitore separato», non ha adempiuto «agli obblighi di versamento imposti dal giudice civile in favore dei figli minori». E tale omissione, sia chiaro, riguarda non solo i «mezzi per la sopravvivenza vitale, quali vitto e alloggio» ma anche gli «strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un soddisfacimento, sia pur contenuto, di altre complementari esigenze della vita quotidiana, quali, abbigliamento, libri di istruzione, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione». Tale quadro non può essere modificato, chiariscono i giudici, da una strada alternativa percorsa dal genitore obbligato al «versamento» in favore dei figli minori: per essere chiari, egli non può «sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, con ‘cose’ o ‘beni’» quali «computer e capi di abbigliamento». Ciò significa che è irrilevante il fatto che l’uomo «avesse versato in favore dei figli minori» oltre 3mila euro «per il pagamento di rette scolastiche, spese di viaggio e vestiti»: ciò che conta davvero, concludono i giudici, è che egli ha «del tutto omesso di versare la somma di 2mila euro mensili, oltre al 50 per cento delle spese straordinarie, comprese quelle scolastiche», come stabilito dal giudice civile «per il mantenimento dei figli minori rimasti a carico della moglie separata».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Rette scolastiche, spese per viaggi e abbigliamento non compensano l’omesso mantenimento

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