venerdì 27 giugno 2014

Reato di 'fuga': la condotta imprudente della vittima non esime dalla responsabilità

Non è esente da responsabilità penale per lesioni personali colpose il conducente del veicolo che, nello svoltare imprudentemente a sinistra, abbia tagliato la strada ad un motociclista, travolgendolo, sebbene quest’ultimo, a bordo della propria motocicletta, stesse eseguendo, a sua volta, un’imprudente ed illecita manovra di sorpasso.

Inoltre, non può considerarsi adempiuto l’obbligo di fermarsi a prestare soccorso alla vittima, di cui all’art. 189, comma 1, CdS, dal conducente che, dopo aver travolto il motociclista, si sia fermato senza scendere dall’autoveicolo e, senza aver accertato le condizioni di salute del motociclista e senza consentire l’identificazione propria e del proprio veicolo, sia ripartito per evitare di bloccare la circolazione degli altri veicoli.

Questo è quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezione IV penale, con sentenza n. 14616, depositata il 28 marzo 2014, che ha respinto il ricorso dell’imputata, la quale si era rivolta alla Suprema Corte per ottenere, inter alia, che la colpa dell’incidente fosse addebitata al motociclista, a causa della manovra di sorpasso, vietata ed imprudente, dallo stesso posta in essere; fosse dichiarato regolarmente adempiuto l’obbligo di fermarsi, imposto dall’art. 189 CdS, e quindi insussistente il reato di cui all’art. 189, commi 1 e 6, CdS; e, per l’effetto, fosse annullata la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, confermando la sentenza del giudice di prime cure, l’aveva condannata a sette mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 590 c.p. (lesioni personali colpose) e art. 189, commi 1 e 6, CdS (“fuga”), nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

fonte: ilsole24ore.com/Reato di 'fuga': la condotta imprudente della vittima non esime dalla responsabilità

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