lunedì 30 giugno 2014

Istituto autonomo per le case popolari – assegnatari degli alloggi: un rapporto che si costruisce nel tempo

Integra il reato di cui all’art. 633 c.p. l’occupazione abusiva di alloggio popolare da parte di chi sia già assegnatario dell’alloggio stesso. Ciò in quanto il rapporto che si instaura tra l’Istituto autonomo per le case popolari e gli assegnatari in locazione degli alloggi trae origine da due atti distinti, di cui il primo, che ha natura amministrativa, è diretto all’accertamento delle condizioni per l’assegnazione e il secondo, che ha valore privatistico, è destinato alla costituzione di un rapporto negoziale per effetto del quale sorge a favore dei beneficiari dell’assegnazione il diritto al godimento degli alloggi. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione 18068/14.

Il caso

Il Tribunale di Brindisi disponeva il sequestro preventivo di un immobile di proprietà I.A.C.P. (Istituto autonomo case popolari) occupato da un uomo accusato per i reati di cui agli artt. 633; 639-bis; 640, n. 2; 483 c.p. A seguito dell’annullamento del provvedimento di sequestro, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ricorre per cassazione. Assegnatario dell’alloggio ma comunque occupante abusivo: perché? Secondo la Suprema Corte, integra il reato di cui all’art. 633 c.p. l’occupazione abusiva di alloggio popolare da parte di chi sia già assegnatario dell’alloggio stesso. Ciò in quanto il rapporto che si instaura tra l’Istituto autonomo per le case popolari e gli assegnatari in locazione degli alloggi popolari trae origine da due atti distinti, di cui il primo, che ha natura amministrativa, è diretto all’accertamento delle condizioni per l’assegnazione e il secondo, che ha valore privatistico, è destinato alla costituzione di un rapporto negoziale per effetto del quale sorge a favore dei beneficiari dell’assegnazione il diritto al godimento degli alloggi.

Si comprende che la fase pubblicistica è caratterizzata da mere posizioni di interesse legittimo e non attribuisce agli assegnatari il diritto soggettivo all’occupazione che deve essere preceduta dalla consegna degli alloggi. Ne consegue che, in assenza di contratto di locazione e di consegna dell’alloggio, il fumus commissi delicti non può essere escluso. Secondo il ricorrente, inoltre, in assenza di consenso dell’I.A.C.P., la condotta non può essere scriminata. Occorre chiarire, a tal proposito, che nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 c.p., la nozione di “invasione” si riferisce al comportamento di colui che si introduce arbitrariamente e, contra ius, in quanto privo del diritto di accesso.

La conseguente occupazione estrinseca materialmente la condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’elusiva occupazione dopo la pronuncia della sentenza; la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione. Il Tribunale non sembra aver tenuto conto di questo principio. Per quanto concerne la falsità delle dichiarazioni rese dall’indagato, essa è accertata indipendentemente dalla mancata effettuazione di controlli da parte delle autorità amministrative: il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico è integrato dalla condotta di colui che rende false attestazioni in ordine al patrimonio ed al reddito familiare nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilevante per l’accesso alla graduatoria preordinata all’assegnazione di sussidi da parte dell’Opera Universitaria, in quanto la l. n. 15/1968 facoltizza il privato alla dichiarazione sostitutiva, che diviene atto pubblico per il solo fatto della sottoscrizione autenticata dal funzionario preposto a ricevere l’atto, stabilendo che tali dichiarazioni «sono considerate come fatte a pubblico ufficiale». L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Istituto autonomo per le case popolari – assegnatari degli alloggi: un rapporto che si costruisce nel tempo

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