lunedì 19 maggio 2014

Tassazione dei redditi dei terreni, tutte le novità

In vista della scadenza, fissata per il prossimo 3 giugno, per la presentazione del modello 730/2014 ai CAF dipendenti o ai professionisti abilitati da parte dei lavoratori dipendenti che non hanno provveduto alla presentazione tramite il proprio datore di lavoro o ente pensionistico entro il 30 aprile scorso, Assonime riepiloga, nella Circolare n. 15 del 14 maggio scorso, le principali modifiche normative che incidono sulla compilazione del modello. Tra le novità, alcune riguardano la tassazione dei redditi dei terreni. Nella compilazione del quadro A, relativo ai “Redditi dei terreni”, bisogna tener conto delle disposizioni sulla rivalutazione dei redditi dominicale e agrario introdotte dalla Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012). Dette disposizioni si applicano ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES) e limitatamente ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015. L’art. 1, co. 512, della citata Legge di Stabilità 2013 prevede la rivalutazione dei redditi fondiari dei terreni, con riferimento sia alla quota agraria, sia alla quota dominicale: nella misura del 15%, in linea generale; nella misura del 5%, se il proprietario e conduttore del terreno è un imprenditore agricolo professionale (IAP) o un coltivatore diretto iscritto nella previdenza agricola. Le predette percentuali si applicano sulla tariffa d'estimo risultante in catasto, già rivalutata dell’80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario (art. 3, comma 50, della Legge n. 662/1996), per cui, come ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, i redditi dominicale e agrario rilevanti ai fini delle imposte sui redditi per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, devono essere determinati effettuando in sequenza le due rivalutazioni: prima operando quella prevista dall'art. 3, comma 50, della Legge n. 662/1996 e poi, sull'importo risultante, operando quella prevista dal comma 512 citato. Sempre per quanto riguarda la determinazione dei redditi relativi ai terreni, ricordiamo che l’art. 8, co. 1, D.Lgs. n. 23/2011 aveva previsto che l’IMU sostituisse, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. In particolare, secondo quanto precisato nelle istruzioni al modello: nel caso di terreni non affittati, l’IMU – salvo le ipotesi di esenzione, nel qual caso i terreni sono assoggettati a IRPEF - sostituisce effettivamente l’IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale (anche se per il 2013 è dovuta solo una rata o la c.d. “Mini IMU”), mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi; per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l’IMU sia l’IRPEF. Le ipotesi di esclusione della debenza dell’IMU sono state previste, per l’anno d’imposta 2013, con riferimento ai terreni agricoli (nonché quelli non coltivati, di cui all’art. 13, co. 5, D.L. n. 201/2011) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (D.L. n. 54, n. 102 e n. 133 del 2013). Tuttavia, ai sensi dell’art. 1, co. 5, del citato D.L. n. 133/2013, il contribuente era tenuto a versare, entro il 24 gennaio 2014, una quota (mini IMU), pari al 40%, dell’eventuale differenza tra l’IMU risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione deliberate dal comune per l’anno 2013 e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali. A tal proposito, nella Risoluzione n. 41/E del 18 aprile 2014 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che trovano comunque applicazione le regole generali e che il principio di sostituzione IMU - IRPEF si applica anche per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali sia risultata dovuta la mini IMU.

Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Tassazione dei redditi dei terreni, tutte le novità

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