giovedì 22 maggio 2014

Il fatto di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti: da circostanza aggravante a reato autonomo

Come noto, il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha modificato il comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che considerava il fatto di ‘lieve entità' quale circostanza attenuante.

Il primo e più evidente elemento di novità risiede nella clausola di sussidiarietà inserita nel testo della norma, la quale, unitamente alla previsione di un soggetto attivo ("chiunque") e di una condotta ("commette"), costituiscono tipizzazioni che caratterizzano la sopravvenuta autonomia della fattispecie.

In conseguenza di ciò la legge di conversione ha apportato anche modifiche al quadro normativo di riferimento: si tratta degli artt. 380 co. 2 l. h) c.p.p. e 19 comma 5 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, nei quali è stato inserito l'espresso rinvio ai "delitti di cui all'art. 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".

A tanto, si accompagna la rubricazione dell'articolo 2 del decreto legge – norma novellatrice dell'art. 73 – che, recitando: "Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità", inequivocabilmente palesa l'autonomina del reato.

Lo spirito che ha mosso la riforma è rintracciabile nel fatto che il giudizio di comparazione tra circostanze ex art. 69 c.p., nella maggior parte di casi, si traduceva in un azzeramento dell'attenuante del fatto di ‘lieve entità' con conseguente irrogazione di pene severe e molto sproporzionate.

Per questa ragione il legislatore ha voluto inserire la modifica di cui al comma 5 all'interno degli interventi volti a ottenere una diminuzione della popolazione carceraria e, disciplinando il fatto di ‘lieve entità' come fattispecie autonoma e non più circostanziale, lo ha sottratto al bilanciamento delle circostanze.

La nuova fattispecie di reato ha già avuto modo di essere vagliata, seppur indirettamente, dal Giudice delle leggi avuto riguardo alla pronuncia 12 febbraio 2014, nr. 32, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano la parificazione ai fini sanzionatori delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV con quelle previste dalle tabelle I e III e per l'effetto della quale torna, dunque, ad essere applicato il trattamento sanzionatorio differenziato per gli illeciti concernenti le cosiddette "droghe leggere" e per quelli concernenti le cosiddette "droghe pesanti".



In specie, la modifica disposta dal c.d. Decreto svuota carceri non risente degli effetti del giudizio di legittimità costituzionale in quanto - ed è la stessa Corte che lo afferma - l'efficacia modificativa dell'art. 2 del decreto deve ritenersi intervenuta sul testo del T.U. previgente rispetto alla riforma giudicata costituzionalmente illegittima, tornato ipso iure in vigore a seguito dell'intervento del Giudice delle leggi.



Non si tratta, pertanto, di acclarare la validità formale della nuova fattispecie di reato, quanto piuttosto di esaminare il rapporto tra il trattamento sanzionatorio previsto dalla stessa con quello dell'art. 73 co. 1, destinato a rivivere post illegittimità.



Orbene, il nuovo comma 5 prevedendo un'uniformazione del trattamento sanzionatorio si discosta dal quadro di riferimento generale che si è disvelato dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale ed è incline a distinguere il grado di offensività connesso alla commissione di reati: vengono punite con pene diverse i fatti reato che rientrano nelle tabelle inclusive delle sostanze pesanti o delle sostanze leggere, ma vengono puniti in maniera indifferenziata i fatti di ‘lieve entità'.



Sul punto, è necessario verificare, dunque, se ci troviamo in presenza di un'evidente irragionevolezza nel trattamento sanzionatorio tale da prospettare un conflitto con il parametro costituzionale di cui all'art. 3.



Tale problematica è stata avvertita dalla giurisprudenza della Cassazione la quale ha scartato i profili di incompatibilità tra la disciplina dell'ipotesi-base e quella dell'ipotesi di ‘lieve entità', escludendo un possibile contrasto tra la norma in oggetto e il dettato costituzionale (Cass. pen., Sez. IV, 5 marzo 2014, n. 10514).



Inoltre, la nuova fattispecie consente al Giudice di merito di poter disporre di un ampio spettro sanzionatorio la cui estensione (da uno a cinque anni) permette un agevole adattamento del fatto al caso concreto, ben potendo all'uopo essere tenuto in considerazione il tipo di sostanza stupefacente oggetto di illecito penale. Tale soddisfacente grado di duttilità esclude, quindi, ogni elemento di irrazionalità della norma.



Da ultimo, l'abbassamento del massimo edittale della pena detentiva da sei a cinque anni produce, oggettivamente, effetti favorevoli al reo sui termini per il computo della prescrizione. Infatti, l'autonoma figura di reato è idonea ad imporre, anche retroattivamente, l'applicazione del termine prescrizionale di sei anni a norma dell'art. 157 c.p.; alla luce della vigente disciplina, dunque, detto termine si è drasticamente ridotto rispetto al computo che si operava sugli elevatissimi valori di pena indicati al primo comma dell'art. 73, atteso che l'ipotesi circostanziale della ‘lieve entità' rimaneva del tutto estranea al detto calcolo (Cass. Pen., Sez VI, 26 marzo 2014, n. 14288).

Per concludere, è bene ricordare che la nuova fattispecie trova applicazione non solo per i fatti accaduti dopo l'entrata in vigore del c.d. Decreto svuota carceri ma, come noto, anche per quei fatti commessi sotto la legge previgente per i quali la norma così come modificata risulti più favorevole all'imputato; dovrà, poi, considerarsi illegale il trattamento sanzionatorio comminato con sentenza di condanna non ancora passata in giudicato, laddove il calcolo dello stesso sia partito da una pena superiore a cinque anni di reclusione, analogamente, alle pene comminate effettuando il bilanciamento tra le varie circostanze, ove la ‘lieve tenuità' non fosse stata considerata prevalente. (Cass. pen., Sez. III. 7 marzo 2014, n. 1110)

fonte: ilsole24ore.com//Il fatto di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti: da circostanza aggravante a reato autonomo

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