sabato 12 aprile 2014

Versamento tardivo: sanzioni immediate senza previo avviso ai fini del ravvedimento

La Cassazione con la sentenza n. 8296 del 9 aprile scorso, è molto chiara: ai fini delle sanzioni, le ipotesi di ritardato versamento del tributo (nel caso di specie, l’IVA) non ricadono nel campo d’applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 bensì nel dettato dell’art. 17 del medesimo decreto, rubricato “Irrogazione immediata”. I fatti di causa riguardavano l’annullamento di una cartella esattoriale – relativa alla sanzione per il citato pagamento tardivo dell’IVA - conseguito, secondo i Giudici dei primi due gradi di giudizio, alla violazione dell’istituto del ravvedimento operoso, non avendo l’Amministrazione emesso un avviso di pagamento preventivo all’iscrizione a ruolo della sanzione. L’Agenzia ricorreva in Cassazione, lamentando la falsa applicazione dell’art. 13 menzionato, non avendo essa proceduto a liquidazione (assolta dal contribuente con la dichiarazione) ma semplicemente comminato la sanzione ex art. 17, D.Lgs. n. 472/97. La Corte, chiarisce che l’art. 13 fa riferimento, per quanto concerne le violazioni sostanziali, al mancato pagamento di un tributo o di un acconto, dovendosi pertanto escludere il ravvedimento operoso per la diversa ipotesi di pagamento del tributo in ritardo, tenendo presente che, oltre a non essere espressamente prevista, quando il pagamento (pur tardivo) è effettuato nel rispetto della norma, è esso stesso “una modalità di ravvedimento operoso”. Ma la differenza sostanziale tra le due discipline, per decidere il caso di specie, si consuma nel fatto che mentre l’art. 13 prende in considerazione la sanzione “solo ai fini del trattamento premiale, consistente in una sua decurtazione”, l’art.17, per le specifiche condotte che disciplina, tra cui proprio il pagamento tardivo, si rivolge a sanzioni “autonomamente considerate e non più finalisticamente collegate a scopi premiali”, da irrogare, come ben ha fatto l’Amministrazione, “mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione”. La Corte ha così deciso nel merito.

Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Versamento tardivo: sanzioni immediate senza previo avviso ai fini del ravvedimento

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