giovedì 3 aprile 2014

Omicidio colposo: per la vittima limitato il concorso di colpa

Non è esonerato da responsabilità il conducente del veicolo che ha travolto ed ucciso un pedone, il quale, appena sceso da un autobus, aveva attraversato la strada, priva, in quel punto, di strisce per l’attraversamento pedonale, avventatamente e senza prima assicurarsi che non sopraggiungesse alcun veicolo.
Questo è quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezione IV penale, con sentenza n. 14776, depositata il 31 marzo 2014, che ha rigettato il ricorso dell’imputato, il quale chiedeva che fosse riconosciuta e addebitata alla vittima la totale responsabilità nel sinistro (in modo da giungere all’assoluzione dall’accusa di omicidio colposo) e non un suo semplice concorso di colpa (nella fattispecie, riconosciuto dalla Corte d’Appello di Roma nella misura del 40% e non più sindacato dalla Suprema Corte di Cassazione, in quanto valutazione di merito - non vagliabile dalla Corte di Cassazione - e non di diritto).
Fondamento della decisione:
1. Disposizioni normative sulla circolazione stradale
Gli ermellini, riprendendo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, affermano che l’articolo 141 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), rubricato “Velocità” e i principi generali della circolazione stradale impongono al conducente l’obbligo non solo di regolare la velocità del veicolo e la propia condotta, in modo che la stessa non costituisca pericolo per per la sicurezza delle persone e delle cose, ma anche di prevedere, a seconda delle circostanze, dei luoghi e delle condizioni, i prevedibili comportamenti irregolari e finanche incoscienti degli altri utenti della strada che possano determinare situazioni di pericolo e tenere, di conseguenza, una condotta tale da prevenire sinistri o altri eventi antigiuridici, quale nella fattispecie l’omicidio di un pedone.
2. Norme prudenziali non scritte 
La Suprema Corte non si ferma qui, ma prosegue specificando come il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro possa considerarsi completamente esonerato da responsabilità solo in caso di sua osservanza di norme precauzionali scritte, assolutamente complete ed esaustive di tutti i possibili comportamenti prudenziali esigibili in relazione a determinate situazioni di pericolosità. 
Tuttavia – per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione – l'osservanza di tutte le norme prudenziali "scritte" non esclude che possa comunque residuare una responsabilità generica derivante da quelle non scritte. In tal caso, l'adempimento delle norme scritte non esaurisce i doveri degli utenti della strada.
Tra le suddette regole cautelari non scritte, relative alla circolazione stradale, rientra certamente il dovere generale del neminem laedere, principio del diritto romano che si riferiva alla civile e pacifica convivenza, nonchè fondamento della responsabilità extracontrattuale, secondo il quale tutti sono tenuti al dovere (generico) di non ledere l'altrui sfera giuridica.
Pertanto, per il solo fatto di aver cagionato un danno ad un altro soggetto, il conducente di un veicolo può essere chiamato a rispondere.
In tal caso per poter escludere del tutto la responsabilità del conducente del veicolo investitore e porre esclusivamente a carico del pedone la responsabilità per i danni o la morte allo stesso derivati, è necessario che il primo si sian trovato nell’impossibilità di prevenire e/o evitare l’investimento stesso, per fatti estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, da qualsiasi fonte derivante.
LE MASSIME
Corte di cassazione, Sezione IV penale, sentenza 31 marzo 2014, n. 14776
Circolazione stradale – Sinistro – Esonero responsabilità del conducente – Norme prudenziali complete ed esaustive - Possibile 
Il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro può considerarsi completamente esonerato da responsabilità solo nel caso in cui le norme che disciplinano la circolazione stradale relative alla fattispecie in questione siano del tutto complete ed esaustive dei comportamenti prudenziali.
Circolazione stradale – Sinistro – Investimento pedone – omicidio colposo – concorso di colpa della vittima - esonero responsabilità del conducente – Negativo 
L'osservanza di tutte le norme prudenziali "scritte" non esclude la responsabilità generica derivante da regole prudenziali non scritte. Tra le suddette regole cautelari non scritte, relative alla circolazione stradale, rientra certamente il dovere generale del neminem laedere, principio del diritto romano che si riferiva alla civile e pacifica convivenza, nonchè fondamento della responsabilità extracontrattuale, secondo il quale tutti sono tenuti al dovere (generico) di non ledere l'altrui sfera giuridica.
Circolazione stradale – Sinistro – Investimento pedone – Articolo 141 CdS - Previsione comportamenti pedoni – Obbligo – Affermativo 
I principi generali della circolazione stradale impongono al conducente l'obbligo non solo di regolare la propia condotta, in modo che la stessa non costituisca pericolo per per la sicurezza delle persone e delle cose, ma anche di prevedere, a seconda delle circostanze, dei luoghi e delle condizioni, i prevedibili comportamenti irregolari degli altri utenti della strada, inclusi i pedoni, che possano determinare situazioni di pericolo.
fonte: ilsole24ore.com/Omicidio colposo: per la vittima limitato il concorso di colpa

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