martedì 8 aprile 2014

Il prestanome è comunque responsabile dei reati di omesso versamento delle ritenute d’acconto e dell’IVA

La figlia, legale rappresentante di una S.r.l., laureata in economia e commercio, perfettamente integrata in famiglia e nella piena contezza della situazione societaria, non può lamentare di non essere responsabile dei reati di omesso versamento dell’IVA e delle ritenute effettuate in qualità di sostituto d’imposta (artt. 10-ter e 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000), adducendo di essere una prestanome della madre, reale, a suo dire, amministratrice di fatto della società. Così stabilisce la Cassazione con la sentenza n. 15172 del 3 aprile scorso, che, avallando la propria giurisprudenza passata, ritiene comunque responsabile l’amministratore di diritto anche nel caso in cui sia un mero prestanome dell’amministratore di fatto, gravando comunque sul primo, quale legale rappresentante della società, “i doveri positivi di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione”. La Corte fonda le sue tesi sul rilievo che gli amministratori di società sono titolari di una posizione di garanzia sancita dall’art. 2392 c.c. che impone su di essi, in presenza del dovere giuridico di attivarsi per evitare l’evento temuto, l’obbligo di impedire l’evento pregiudizievole, anche se scaturito dal reato commesso da altri. Ovvero, la responsabilità dell’amministratore che, consapevole dell’evento pregiudizievole, non ha fatto quanto nelle sue possibilità per impedirlo o comunque eliminarne o attenuarne i danni. Atteso che l’art. 40 c.p., secondo cui “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico d’impedire, equivale a cagionarlo”, dev’essere interpretato in “termini solidaristici”. La Corte, considerata la concreta ingerenza della figlia negli affari della società, accertata dal Giudice di merito, nega alla stessa l’invocata assenza dell’elemento psicologico del reato e respinge insieme al ricorso il tentativo della ricorrente di richiamare a proprio sostegno la precedente giurisprudenza della Corte, ritenendo improprio ogni riferimento in tal senso.

Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Il prestanome è comunque responsabile dei reati di omesso versamento delle ritenute d’acconto e dell’IVA

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