mercoledì 26 marzo 2014

Se il matrimonio va a rotoli il fallimento del progetto di vita comune va adeguatamente valutato

In caso di divorzio, l’assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale e, tuttavia, indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi. È quanto stabilito dalla Cassazione nelle ordinanze 304/14 e 305/14. Le Corti di Appello di Venezia e di Ancona confermano le sentenze di primo grado relative a due casi di divorzio tra coniugi e al conseguente assegno di mantenimento. A seguito dei ricorsi presentati dai mariti, la Cassazione non riscontra, nelle decisioni intervenute, alcuna violazione di legge. Decisivo è il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l’assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale e, tuttavia, indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi. Tuttavia, la circostanza in questione può incidere sul quantum ma non sull’an dell’assegno, così come altri parametri quali la durata del matrimonio, la cura della famiglia e dei figli e il contributo dato dai coniugi al miglioramento della condizione economica e finanziaria del nucleo. Non a caso, nell’ordinanza n. 304, la Cassazione conferma la decisione del giudice a quo che aveva posto a carico del marito un contributo mensile molto ridotto, proprio tenendo conto della notevole inferiorità economica di lui rispetto alla moglie, del fatto che quest’ultima fosse usufruttuaria di un piccolo appartamento attiguo alla casa coniugale e che fosse sempre stata in grado di contribuire alla cura dei figli e al miglioramento della situazione famigliare, oltreché dell’attività professionale del marito. Decisiva è anche la capacità lavorativa dei coniugi. Da considerare anche la capacità lavorativa dei coniugi, in relazione ad alcuni specifici parametri quali l’età, il titolo di studio, l’esperienza pregressa e la situazione economica generale. È quanto emerge dall’ordinanza n. 305: il Tribunale di Venezia pone a carico del marito un assegno mensile ancora una volta di entità estremamente ridotta tenendo conto sempre della disparità di trattamento economico tra marito e moglie, a discapito di quest’ultima. Ma si considera anche l’attività della donna che, seppur precaria (insegnante a tempo determinato), le permette, comunque, una certa autonomia. Sulla base di queste conclusioni, i ricorsi si intendono respinti.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Se il matrimonio va a rotoli il fallimento del progetto di vita comune va adeguatamente valutato

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