venerdì 28 marzo 2014

Omesso versamento, c’è reato se c’è coincidenza tra chi dichiara e chi non versa

Attesa la natura di reato a condotta mista, in parte commissiva e in parte omissiva, dell’omesso versamento IVA, di cui all’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, è esclusa la sua punibilità nel caso in cui il soggetto tenuto a versare l’Iva dichiarata sia diverso dal soggetto che aveva presentato la dichiarazione, salvo che la pubblica accusa dimostri l’esistenza di una inequivoca preordinazione della condotta del soggetto dichiarante rispetto al momento omissivo o di un suo contributo causale all’omissione posta in essere dal soggetto obbligato al versamento dell’imposta. La Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sulla delicata materia dell’omesso versamento IVA, restringendo ancora, sebbene in relazione a ipotesi ben definite, l’applicazione della norma incriminatrice citata. Nella sentenza n. 12248/2014, infatti, i giudici di legittimità si sono soffermati sulla natura del reato, rilevandone gli elementi qualificanti e ribadendo una serie di principi riferibili alla fattispecie. Il caso riguardava gli ex amministratori di una società accusati del reato di omesso Iva di cui all'art. art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000. La società aveva dichiarato lo stato di insolvenza - in un momento successivo alla dichiarazione Iva - ed era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Alla data di scadenza per il versamento dell'Iva dichiarata (27 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione)la società era già commissariata, e dunque gli imputati erano già stati spogliati del potere e della qualifica di amministratori, poteri e qualifica passati in capo al commissario giudiziale. La pubblica accusa aveva ritenuto ugualmente attribuibile agli indagati il reato in parola, sottolineando l'esigenza di "garantire effettività al precetto penale, altrimenti facilmente eludibile mediante calibrati passaggi di consegne nella cariche societarie". Nel decidere il ricorso presentato dal p.m. avverso i provvedimenti dei giudici del riesame, che avevano respinto la richiesta di misura cautelare, escludendo che la colpevolezza degli indagati alla luce di due motivi: l'assenza di prova di qualsiasi continuità tra l'omissione del versamento da parte del commissario giudiziale e le omissioni pregresse degli ex amministratori, e l'assenza di elementi di fatto da cui desumere l'induzione in errore del commissario da parte dei medesimi. I Giudici della Suprema corte, in una articolata motivazione della decisione di rigetto del ricorso, hanno anzitutto esaminato la natura del reato de quo. Trattasi, secondo i rilievi della Corte, di reato: proprio, per cui la condotta illecita è integrabile unicamente dai soggetti IVA che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per la quali è dovuta l'imposta; istantaneo, per cui si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento; a condotta mista, in parte commissiva (presentazione della dichiarazione annuale IVA da parte di chi è obbligato a tale adempimento) e in parte omissiva (omesso versamento dell'Iva liquidata nella relativa dichiarazione), per cui non è configurabile il tentativo di reato, essendo la parte di condotta penalmente rilevante a consumazione istantanea (prima della scadenza per il versamento non c'è reato, dopo il reato è già consumato, non tentato); punibile a titolo di dolo generico, per cui è sufficiente la coscienza e volontà del soggetto che pone in essere la condotta illecita, che nel reato in questione si incentra nel momento omissivo della condotta penalmente rilevante. Alla luce di questa disamina, e richiamando principi già precedentemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte ha concluso che, poiché è al momento omissivo che bisogna far riferimento per la configurabilità dell'illecito di cui alla'art. 10-ter citato sotto il profilo dell'elemento psicologico, deve escludersi la punibilità del reato in esame a titolo di dolo eventuale nel caso in cui il soggetto tenuto all'adempimento fiscale penalmente rilevante (omesso versamento dell'Iva) sia diverso dal soggetto tenuto all'adempimento della condotta non ancora penalmente rilevante (dichiarazione IVA). Ne consegue che, ai fini della sussistenza del dolo generico, il giudice deve accertarne l'esistenza nel momento in cui il reato si perfeziona e, nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione non coincida con il soggetto che omette il versamento, la pubblica accusa ha l'onere di dimostrare l'esistenza di "una inequivoca preordinazione della condotta del soggetto dichiarante rispetto al momento omissivo o di un suo contributo causale all’omissione posta in essere dal soggetto obbligato al versamento dell’imposta".

Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Omesso versamento, c’è reato se c’è coincidenza tra chi dichiara e chi non versa

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