giovedì 6 marzo 2014

La scheda di prodotto rende la scelta del consumatore consapevole e informata: valido l’acquisto del tavolo

Nel momento in cui un consumatore effettua un acquisto, deve conoscere le caratteristiche essenziali del bene, le quali devono risultare dall’apposita scheda allegata al prodotto stesso. È quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza 27404/13.

Il caso

Un avvocato adisce il Tribunale di Milano assumendo che il contratto di compravendita di un tavolo in legno acquistato dalla moglie è nullo per contrarietà a norme imperative e, in particolare, alla legge n. 128/1992 recante “norme per l’informazione al consumatore”. Chiede, quindi, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, compreso quello punitivo. Il negozio si costituisce in giudizio, sostenendo la titolarità, da parte dell’avvocato, di un mero interesse diffuso, azionabile soltanto da un’associazione di consumatori e di aver fornito ogni doverosa informazione circa il tavolo: la legge, infatti, non prevede che il bene commercializzato debba essere munito di un’apposita scheda. In appello, viene confermata la tesi del negozio: gli obblighi di informazione sono stati assolti dalla società venditrice in quanto ad una gamba del tavolo era legata una apposita scheda di prodotto e , inoltre, un’esauriente descrizione dello stesso era contenuta nella fattura di acquisto. L’avvocato ricorre in Cassazione. Le norme a tutela del consumatore per una scelta consapevole e informata. Secondo il ricorrente, la società resistente ha consegnato il bene senza scheda di prodotto, violando sia la legge n. 126/1991, secondo la quale vanno fornite al consumatore tutte le informazioni necessarie per la fruizione e la sicurezza del prodotto, sia la documentazione illustrativa. In aggiunta, la circolare del 3 agosto 2004 del Ministero delle Attività Produttive prevede che tutti i prodotti in legno quali mobili, complementi di arredo e qualsiasi altro oggetto o manufatto realizzato con l’impiego di legno devono essere accompagnati da una scheda identificativa (una scheda prodotto) predisposta dal produttore o dall’importatore fornita al distributore e da quest’ultimo esposta e resa disponibile al potenziale acquirente. Quindi, la normativa di cui alla legge su menzionata è cogente avendo la chiara finalità di garantire al consumatore tutte le informazioni necessarie relative alla qualità, al produttore, alla modalità e ai materiali impiegati per realizzarlo nel momento in cui questi si appresti ad acquistare il bene. Nel caso in cui tali previsioni non vengano rispettate, il contratto di compravendita è nullo per contrarietà a norme imperative e appare, in aggiunta, viziato alla luce dell’art. 1346 c.c. (secondo cui l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile): essendo sprovvisto di scheda, quel tavolo è un bene extracommercium e il relativo contratto ha oggetto illecito. Il consumatore deve conoscere le caratteristiche del prodotto che intende acquistare. La Cassazione evidenzia come le legge richiamata dal ricorrente ha la finalità, attraverso strumenti come schede e etichette, di rendere maggiormente trasparenti i rapporti tra produttore, rivenditore e consumatore attraverso una normativa generale e onnicomprensiva, valida per un’ampia gamma di prodotti,che devono riportare indicazioni relative alla denominazione legale, al marchio, al produttore, alla presenza di materiali e sostanze nocive per l’uomo, ai materiali impiegati, alle istruzioni per l’uso, ecc … Questo affinché i consumatori scelgano in modo consapevole e avvertito e conoscano le caratteristiche essenziali del prodotto. Tuttavia, non vi è un obbligo del venditore di consegnare unitamente al bene un’etichetta o una scheda prodotto. La Corte d’Appello di Milano ha accertato che la moglie del ricorrente era stata adeguatamente informata, anche per mezzo di una scheda legata a una gamba del tavolo in una custodia di plastica: quindi, il contratto è pienamente valido. Né può ritenersi, come lamentato dall’avvocato, che la mancanza di un certificato di qualità o dell’etichetta, non permette al consumatore di dimostrare la qualità del bene, il cui valore di mercato sarebbe gravemente sminuito Pertanto, il ricorso si intende respinto.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - La scheda di prodotto rende la scelta del consumatore consapevole e informata: valido l’acquisto del tavolo

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