martedì 25 marzo 2014

Alla guida senza cinture: condotta legittima in presenza di dolore toracico

In presenza di una patologia che impedisca l’utilizzo delle cinture di sicurezza, tale condotta non può essere qualificata come antigiuridica. È quanto stabilito dalla Cassazione nell’ordinanza 259/14.

Il caso

Un uomo propone opposizione contro il verbale redatto dalla Polizia Municipale di Caserta per guida senza cinture di sicurezza: egli, in quella sede, aveva sostenuto di essere in stato di necessità a causa delle proprie condizioni di salute. E, infatti, il locale presidio ospedaliero aveva refertato un dolore toracico di breve durata. Il Comune di Caserta, costituendosi in giudizio, nega che tale patologia possa integrare gli estremi della causa di giustificazione di cui all’art. 4, l. n. 689/1981. L’opposizione viene respinta e la decisione viene confermata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ricorre in Cassazione la Regione. Secondo la ricorrente il giudice del gravame non si sarebbe pronunciato sullo stato di necessità. Ma la censura non è fondata in quanto la motivazione del giudice dell'appello ha preso espressamente in esame l’incidenza della patologia lamentata – refertata nel nosocomio casertano come «dolore toracico di breve durata» - sulla richiamata esclusione della antigiuridicità della condotta contestata, e quindi, ha pronunciato, pur senza indicarne il referente normativo, sull'insussistenza dell'esimente di cui all’art. 4, l. n. 689/1981. Secondo la regione, inoltre, non è stato ampiamente dimostrato che la sintomatologia transeunte oggetto della causa fosse di gravità tale da giustificare l’incompatibilità con l’uso delle cinture di sicurezza. Ma la Cassazione respinge anche tale ulteriore addebito, rilevando come il giudice di merito abbia posto alla base della propria decisione un ragionamento che permette di ricostruire le basi logiche del proprio iter argomentativo, pur senza dover motivare sulla scelta di cosa porre a fondamento del proprio ragionamento. Ecco perché viene respinta anche l’ulteriore doglianza secondo la quale il referto medico era stato interpretato erroneamente. La parte ricorrente denunzia, poi, la nullità della decisione per non aver il giudice dell'appello pronunziato sentenza a seguito di discussione orale né letto il dispositivo - oltre a non aver esposto concisamente il fatto e le ragioni di diritto a contestazione dello stato di necessità. Ma appare evidente che la contestazione non sia fondata in quanto dalla lettura della sentenza emerge che la stessa è stata pronunziata e depositata lo stesso giorno in cui era fissata la discussione e, dunque, non vi è stato iato tra pronunzia ed il deposito della motivazione della sentenza, così rispettandosi l'esigenza di ancorare il momento dell'immodificabilità della decisione alla data dell’udienza di discussione, per assicurare alle parti l'immediata conoscenza del regolamento giudiziale dei loro rapporti e l'immutabilità del medesimo rispetto alla successiva stesura della motivazione. Si propone, pertanto, la definizione del ricorso in camera di consiglio con ordinanza di manifesta infondatezza.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Alla guida senza cinture: condotta legittima in presenza di dolore toracico

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