venerdì 7 febbraio 2014

Oltre lo stalking, tante le molestie nei confronti di donne o di minori

Si parla e si legge di delitti, di violenza, di femminicidio ma le fattispecie previste dal codice penale a tutela di situazioni pregiudizievoli, non sono solo quelle prese in esame dalla L. 119/2013, con particolare riguardo al c.d. delitto di stalking.

Ci sono infatti ipotesi che, pur essendo oltremodo incisive e devastanti nella sfera del soggetto che le subisce, sono classificate come ‘'contravvenzioni", nonostante l'atteggiamento psicologico di petulanza e talvolta arroganza di chi le pone in essere, poco si discosti da situazioni di vero sopruso, specialmente se perpetrate nei confronti di donne e/o di minori.

Esaminiamo dunque la norma prevista e punita dall'art. 660 codice penale che prevede che "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516".

Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 660 c.p., il comportamento penalmente rilevante deve essere dunque "petulante", ovvero deve essere posto in essere un comportamento dettato da un atteggiamento di insistenza eccessiva, e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e pressante nell'altrui sfera di quiete e libertà.

L'elemento oggettivo del reato si estrinseca nel molestare taluno e, all'uopo, appare indispensabile rimpinguare la nozione di "molestia" di contenuti concreti, atteso il rischio di una configurazione della fattispecie criminosa carente sotto il profilo della tassatività. Soccorre, al riguardo, l'opera della giurisprudenza che ha delimitato i contorni degli atti molesti astrattamente riconducibili nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 660 c.p.

A parere della Suprema Corte "ai fini della configurabilità del reato di molestie, previsto dall'art. 660 cod. pen., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l'elemento materiale costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all'ipotesi del reato continuato" (Cass. Pen. 24.11.2011 n. 6908). la Corte di Appello di Palermo si è espressa dicendo che "la consistente e reiterata ripetizione di ben 12 telefonate concentrate nell'arco del pomeriggio dello stesso giorno, integra i requisiti del reato in oggetto ed in particolare della petulanza, la quale consiste in un'insistenza eccessiva, e perciò fastidiosa, di invadenza nell'altrui sfera personale". (Corte d'Appello di Palermo, Sezione 1 penale, Sentenza 15 ottobre 2011, n. 3018).

Dunque, in buon sostanza, il comportamento violato e contestato all'imputato deve essere caratterizzato da insistenza eccessiva. Si può affermare che il reato di cui all'articolo 660 c.p. possa dirsi integrato da qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare o comunque arrecare disturbo a terze persone e richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà. Pertanto tale violenza può essere perpetrata con mezzi diversi: telefono, lettera,internet, messaggi ecc.ecc..

Dunque anche con il seguire una donna per strada importunandola con insulse parole e asfissianti profferte d'amore o con estenuanti richieste verbali o per via telefonica di ripristinare una relazione amorosa dalla stessa interrotta. Ma anche attraverso altri comportamenti, quali il suonare ripetutamente ed inutilmente campanelli o citofoni, urlando e fischiando durante pubblici comizi, telefonando di continuo di giorno e di notte ad una determinata utenza senza poi mai rispondere alla vittima.

Forse ,alla luce delle nuove realtà tecnologiche e della attuale casistica,sarebbe ora che la molestia di cui all'art.660 c.c., assurgesse ad una considerazione più ampia da parte del Legislatore che potrebbe, a parere di scrive, in presenza di aggravanti specifiche e /o oggettive, attualizzare pene e sanzioni con fine anche di deterrente.

fonte: ilsole24ore.com/Oltre lo stalking, tante le molestie nei confronti di donne o di minori

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