martedì 25 febbraio 2014

L’assegno divorzile ha carattere esclusivamente assistenziale e deve garantire il precedente tenore di vita

Nessuna funzione accessoria dell’assegno divorzile, ma solo una funzione assistenziale. Tuttavia, secondo un consolidato principio di legittimità, alla parte economicamente più debole deve essere garantito un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 26491/13.

Il caso

Dopo la declaratoria della cessione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale stabiliva a favore della donna un assegno mensile pari a 1.000 euro. L’ex marito proponeva appello, rilevando che, in sede di separazione giudiziale, erano stati assegnati alla moglie alcuni beni immobili e la somma di 730mila euro, rendendola, insomma, autosufficiente sul piano economico. I giudici di secondo grado, da una parte avevano escluso la ricorrenza dei presupposti per la soddisfazione del criterio assistenziale, dall’altra, però, avevano affermato la necessità di tener conto delle residue funzioni, ancorché accessorie, dell’assegno divorzile, e quindi, «tenuto conto del presumibile, relativo sviluppo, in corso di tempo, dalla già ben avviata attività imprenditoriale dell’ex marito», stimava «conforme a giustizia riconoscere in favore della moglie un assegno divorzile limitato ad euro 280 mensili, rivalutabili annualmente su base ISTAT». L’assegno periodico di divorzio ha carattere esclusivamente assistenziale. L’uomo, non soddisfatto dal verdetto di appello, propone ricorso per cassazione. Ed è proprio in questa sede che le sue doglianze vengono accolte. Infatti, la Cassazione, rifacendosi ad un suo consolidato orientamento, afferma che l’assegno periodico di divorzio «ha carattere esclusivamente assistenziale, atteso che la sua attribuzione trova presupposto nell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienze dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza cioè che sia necessario uno stato di bisogno, e rilevando invece l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate». In conclusione, vista la palese violazione di tale principio da parte dei giudici territoriali, la Cassazione annulla con rinvio la sentenza impugnata.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - L’assegno divorzile ha carattere esclusivamente assistenziale e deve garantire il precedente tenore di vita

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